Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8127 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25900-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GESTIGULLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso

lo studio dell’avvocato ROSATI FEDERICA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARBONARO LUIGI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1179/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La società Gestigullio s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione relativamente all’anno d’imposta 2008 con cui erano state recuperate a tassazioni per l’importo complessivo di Euro 96.658,00 perdite su crediti della contribuente.

Con sentenza nr 2470/2014 la CTP accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva gravame avverso la pronuncia di primo grado che veniva confermata dalla CTR della Liguria con sentenza nr 1179/2018.

Il giudice di appello per gli aspetti che qui rilevano riteneva corretta la deduzione come perdita del credito vantato dalla società Gestigullio s.r.l. nei confronti di M. evidenziando che la contribuente, ignorando il fallimento della debitrice aveva iniziato le pratiche legale per la riscossione coattiva del credito.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto il profilo di censura investirebbe il merito.

Diritto

Considerato che:

Con un unico motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101 e 109 nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ritenendo che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che le perdite sui crediti che la società contribuente vantava nei confronti della Macelleria M.H. fossero deducibili anche al di fuori del periodo di imposta di competenza.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

La ricorrente denuncia con l’unico articolato motivo la non corretta interpretazione da parte della CTR delle disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 101 e 109 non condividendo le conclusioni raggiunte in quanto contrastanti con il principio di competenza.

Ciò posto la doglianza dell’Agenzia è fondata.

In base al principio di competenza (codificato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, successivamente trasfuso nell’art. 109 TUIR), i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non sia disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono tuttavia a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Con riferimento alle perdite su crediti, inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, (nel quale sono confluite le disposizioni già contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, e nel D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 11, per il quale, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento) i prescritti requisiti di certezza dell’an e del quantum della componente negativa del reddito d’impresa si verificano al momento dell’apertura di una procedura concorsuale in capo al debitore del contribuente.

E’ evidente come la normativa richiamata non ammette la possibilità di imputare le perdite su crediti ad una diversa annualità d’imposta, successiva a quella nella quale è stato dichiarato il fallimento del debitore del contribuente.

Nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, infatti, la perdita andrà imputata di regola al periodo d’imposta di apertura della procedure, come espressamente previsto dal secondo periodo dell’art. 101 TUIR, comma 5.

Detta interpretazione appare conforme all’orientamento, in materia di inderogabilità del criterio oggettivo di competenza ai fini della deduzione di componenti negative del reddito, già espresso da questa Corte, secondo il cui se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa (cfr. Cass. 21 aprile 2011, n. 9218; Cass., 23 dicembre 2014, n. 27296 e da ultimo Cass. 15 gennaio 2019, n. 775).

Ciò posto la CTR ha considerato deducibile la perdita nei riguardi della società M’Ambar per avere iniziato le pratiche legali per la riscossione coattiva del credito “ignorando “il fallimento della debitrice.

La posizione espressa dai giudici nella sentenza impugnata non può essere condivisa appunto perchè in contrasto con il dettato dell’art. 101 citato. In conformità all’orientamento giurisprudenziale in materia, è pertanto da ritenere pienamente legittima la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, atteso che i principi sottesi alla deduzione delle perdite su crediti sono un portato del principio di competenza e non può essere rimessa all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione (Cass. 2020 nr 8587; Cass. 2020 nr 6060; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23330).)

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione perchè provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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