Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8127 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 02/04/2010), n.8127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2209/2005 proposto da:

SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Direttore dei Servizi di Gruppo e procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso l’avvocato VALLEFUOCO Angelo, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO ARTIGIANO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO NERI 32, presso

l’avvocato DELLA CORTE Ferdinando, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3525/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUFFRIDA CATERINA, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 30 aprile 1998 la s.p.a. SDA Express Courier convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Credito artigiano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 54.552.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento del contratto di conto corrente bancario n. (OMISSIS) da essa intrattenuto con la Banca convenuta.

A sostegno della domanda, la Società attrice espose che: a) in data (OMISSIS), aveva scoperto il furto di 84 moduli di assegno bancario in bianco; b) aveva successivamente appreso dalla Banca convenuta che tre dei predetti titoli – recanti la firma di traenza del presidente della Società, P.U., da considerare falsa – erano stati utilizzati, per accendere altrettanti conti correnti bancari presso altre banche, da persone che erano state identificate da documenti probabilmente falsificati; c) detta utilizzazione aveva determinato addebiti sul proprio conto corrente corrispondenti alla somma richiesta con la citazione; d) la Banca convenuta aveva agito con imprudenza ed imperizia, consistita nell’omissione di adeguati controlli della firma di traenza in stanza di compensazione.

Costituitasi, la s.p.a. Credito artigiano, nel chiedere la reiezione della domanda, sottolineò che: a) la Società attrice aveva denunciato il furto dei moduli ai Carabinieri in data 21 luglio 1997 e alla Banca il 23 luglio successivo, cioè con colpevole ritardo; b) i tre assegni di cui alla citazione erano stati negoziati tra il 7 e l’11 luglio 1997; c) tale cronologia evidenziava la negligenza della Società attrice nella custodia dei moduli; d) essendo la responsabilità della Banca per il pagamento di assegni falsificati subordinato alla rilevabilità ictu oculi del falso, nella specie, le modalità e le caratteristiche della falsificazione non risultavano in alcun modo chiarite, nè gli assegni presentavano segni evidenti di alterazione, tanto da ingannare sia il cassiere delle banche negoziatrici, sia il suo incaricato in stanza di compensazione.

Il Tribunale adito – esperita istruzione probatoria documentale, per interrogatorio formale e per testimoni -, con la sentenza n. 6483 del 2 marzo 2000, respinse la domanda.

2. – Avverso tale sentenza la s.p.a. SDA Express Courier interpose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.

In contraddittorio con la s.p.a. Credito artigiano – la quale resistette al gravame -, la Corte adita, con la sentenza n. 3525/04 del 29 luglio 2004, respinse l’appello.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha motivato la decisione come segue.

A) Quanto all'”argomento centrale della censura” – per il quale la Banca trattarla avrebbe potuto e dovuto riconoscere la falsità della firma di traenza in stanza di compensazione -, i Giudici a quibus hanno innanzitutto richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui la banca trattarla, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria – che coincide con la diligenza media -, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine del controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (viene richiamata la sentenza n. 6524 del 2000), e secondo cui, qualora un assegno bancario di conto corrente, con falsa firma di emittenza, venga negoziato dal portatore presso una banca diversa da quella trattarla (con anticipazione del relativo importo da parte della prima e successivo pagamento del titolo da parte della seconda mediante “stanza di compensazione”), deve ritenersi configurabile a carico della banca non trattarla, secondo i principi generali che regolano l’illecito aquiliano, una responsabilità risarcitoria verso il correntista, per il danno subito a seguito del pagamento del titolo falsificato, qualora nella predetta negoziazione la medesima banca non trattarla si sia limitata a tutelare i propri interessi, con il ricevere garanzia di copertura dell’assegno da parte della trattarla, omettendo di usare tutta la doverosa prudenza e diligenza sull’accertamento i dell’identità del portatore e della autenticità della firma di emittenza (viene richiamata la sentenza n. 2885 del 1985).

B) Sulla base di tali principi, i Giudici a quibus, hanno affermato:

1) “Quindi la responsabilità della banca trattarla non può che essere valutata sulla scorta del mero confronto tra la sottoscrizione del titolare del conto presso di essa depositata (o desumibile da altre fonti attendibili a disposizione della banca) e quella apposta sull’assegno; confronto che deve essere attento, ma deve pur sempre eseguirsi a vista, senza supporti tecnologici e senza l’adozione di una particolare competenza calligrafica. Il giudizio di responsabilità svolto ex post dal Giudice potrà fondarsi soltanto se la difformità si rivelasse eclatante, nel senso di una notevole differenza di caratteristiche fondamentali della grafia, oppure nei casi in cui altri segni (quali abrasioni o scritturazioni sovrapposte) debbano far insorgere il legittimo sospetto di ritocchi o correzioni o manipolazioni ecc.”; 2) “Giustamente pertanto il Tribunale ha escluso la ricorrenza di alcuna di tali condizioni:

infatti dal confronto tra lo specimen e le altre sottoscrizioni dell’amm.re della SDA prodotti dal Credito artigiano e le firme apocrife apposte sui titoli negoziati non appare la benchè minima difformità essenziale, potendosi apprezzare una tale somiglianza della struttura delle firme e delle caratteristiche del tratto grafico che: la stessa società attrice ha dovuto assumere, come dato fondante della domanda risarcitoria, che l’imitazione della firma sarebbe stata eseguita con l’uso di un’apparecchiatura elettronica (peraltro, come eccepito fin dalla prima difesa dalla banca convenuta, senza indicare di qual genere di apparecchiatura elettronica si sarebbe trattato nè come essa attrice abbia avuto contezza di ciò). Nè appare dirimente la pretesa rilevabilità al tatto dell’assoluta piattezza del tracciato grafico, esistendo tipologie di inchiostri la cui rilevazione al tatto è, se non impossibile, oltremodo difficile e condizionata da capacità percettive individuali”.

C) Quanto alla censura della mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica d’ufficio – che dovrebbe essere volta ad accertare il grado di riconoscibilità della contraffazione -, i Giudici a quibus, in totale condivisione della motivazione della sentenza di primo grado, hanno affermato: “… l’accertamento di somiglianza demandato al Giudice per verificare la rilevabilità della falsificazione non può essere affidato ad esperti e/o consulenti, e quindi divenire oggetto di consulenza tecnica, dovendo fondarsi sulle percezioni che lo stesso Giudice ricava dalla visione delle sottoscrizioni da confrontare (e/o su altri elementi indiziar a sua disposizione), in base ad un criterio che, nell’ipotesi più gravosa per la trattarla, dovrebbe essere quella di un esaminatore attento e previdente; mentre esulano da questo giudizio indagini dirette alla verifica dell’oggettiva falsificazione della firma o di differenze:

obiettive non rilevabili all’occhio di persona non esperta di grafologia”.

3. – Avverso tale sentenza la s.p.a. SDA Express Courier ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso, la s.p.a. Credito artigiano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, artt. 38 e 43, art. 1992 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello: a) hanno omesso di esaminare e di motivare il punto decisivo – sempre sottolineato dalla ricorrente – concernente la dedotta falsificazione, mediante strumentazione elettronica (cosiddetta “scannerizzazione”), delle firme di traenza apposte sui tre assegni rubati e negoziati, modalità di falsificazione desumibile dalla assoluta identità di dette firma di traenza e dalla assoluta piattezza del loro tracciato grafico; b) come hanno fatto ricorso a dati di comune esperienza – per affermare che l’assoluta piattezza del tracciato grafico poteva essere la conseguenza dell’uso di speciali tipi di inchiostro -, così avrebbero dovuto fare ricorso allo stesso parametro per dedurre, dalla perfetta identità tra lo specimen depositato presso la banca trattarla e le firme di traenza e dalla piattezza del tracciato grafico, la falsificazione delle firme di traenza mediante strumentazione elettronica, rilevabile da un accorto banchiere; c) non hanno sufficientemente motivato le ragioni per cui l’esame degli assegni deve essere effettuato “a vista” e non anche mediante il “senso tattile”, ciò in relazione alla dedotta piattezza del tracciato grafico delle firme di traenza; d) non hanno considerato che la Banca resistente non ha dato la prova – sulla stessa incombente – dell’assoluta non rilevabilità della falsificazione; e) non hanno considerato che usando la diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., comma 2 – la Banca trattarla avrebbe dovuto rilevare immediatamente la falsificazione, alla luce della circostanza che essa non era in possesso della firma meccanizzata del legale rappresentante della SDA Courier, ma solo dello specimen recante la sottoscrizione autentica dello stesso.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello hanno erroneamente escluso l’ammissibilità della richiesta consulenza tecnica d’ufficio, mentre questa sarebbe stata indispensabile per accertare la rilevabilità della falsificazione alla luce delle circostanze della piattezza del tracciato grafico delle firme di traenza e della perfetta identità di queste con lo specimen in possesso della Banca trattarla.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. – Quanto al primo motivo, va premesso che ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme ai consolidati principi più volte enunciati da questa Corte – condivisi dal Collegio – secondo i quali, in tema di pagamento di assegni di conto corrente che si assumono falsificati o alterati, la diligenza della banca trattarla nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista – diligenza che coincide con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, cioè con la diligenza media – va ravvisata quando, ad un esame attento – benchè a vista – del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ictu oculi, in quanto la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, nè si richiede che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia ( cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 12761 del 1993, 5933 del 1999, 6524 del 2000, 15066 del 2005).

2.2. – Ciò premesso, tutti i profili di censura sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Quanto al profilo sub a) – ribadito il principio che la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici -, va comunque rilevato che non è esatto che i Giudici a quibus non abbiano esaminato il motivo d’appello: infatti, la Corte romana, nell’esaminarlo, ha osservato che la Società appellante non aveva nemmeno precisato con quale apparecchiatura elettronica la denunciata alterazione sarebbe stata effettuata e avrebbe potuto, conseguentemente, essere rilevata, motivazione questa che la ricorrente non ha neppure specificamente censurato, limitandosi ad indicare, per la prima volta in questa sede, che strumento idoneo allo scopo sarebbe stato “l’utilizzo di una procedura elettronica frutto della evoluzione tecnologica nella riproduzione delle immagini (c.d. scannerizzazione)”.

Quanto ai profili sub b) e sub c), è sufficiente osservare che la Corte romana, nell’affermare che non “appare dirimente la pretesa rilevabilità al tatto dell’assoluta piattezza del tracciato grafico, esistendo tipologie di inchiostri la cui rilevazione al tatto è, se non impossibile, oltremodo difficile e condizionata da capacità percettive individuali”, ha motivato in modo adeguato e conforme ai qui ribaditi principi non soltanto la non rilevabilità ictu oculi della denunciata alterazione, ma addirittura sia l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità, di detta rilevazione con il senso tattile sia la dipendenza di detta rilevabilità dalle capacità percettive individuali, parametro questo che collide evidentemente con le esigenze di certezza degli elementi su cui fondare la responsabilità della banca.

Quanto ai profili sub d) e sub c) – premesso che la valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell’operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. la già citata sentenza n. 15066 del 2005) -, essi sono inammissibili, sia perchè sono formulati in modo generico, sia perchè attengono alle valutazioni di merito compiute dai Giudici a quibus con motivazione adeguata e corretta sul piano giuridico, sia perchè introducono argomenti difensivi “nuovi” rispetto a quelli dedotti in sede di appello.

3. – Quanto al secondo motivo, esso è parimenti infondato.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, mentre i Giudici hanno negato di disporre la richiesta consulenza tecnica finalizzata ad accertare il grado di riconoscibilità della contraffazione proprio in coerente applicazione dei qui ribaditi principi di diritto, la censura critica tale diniego richiamando le circostanze “della piattezza del tracciato grafico delle firme di traenza e della perfetta identità tra queste e lo specimen in possesso della Banca trattarla”, con ciò stesso confermando la non rilevabilità ictu oculi della denunciata alterazione e, conseguentemente, l’irrilevanza della invocata consulenza alla luce dei predetti principi di diritto.

4. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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