Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8126 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24470-2019 proposto da:

ADER AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.S., L.I., T.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 138 del 2019, con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava l’inammissibilità dell’Agenzia delle entrate Riscossione, quale successore di Equitalia D.L. n. 193 del 2016, ex art. 1, comma 3 avverso la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto l’impugnativa proposta da L.I., D.P.S. e T.R., in qualità di ex soci della società estinta Sitra Trasporti di T.R. & c. s.n.c., relativa ad un intimazione di pagamento che traeva origine dall’omesso versamento di una serie di cartelle di pagamento per la somma di Euro 279.084,68.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’agente per la riscossione sia era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9 e del D.Lgs. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8 sicchè l’appellante doveva ritenersi privo della legittimazione processuale.

Escludeva poi di non poter rimettere in termini ai sensi dell’art. 182 c.p.c. prevista unicamente per il contribuente che propone ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, u.c. ma non anche per l’ufficio atteso che il predetto decreto, art. 11 non richiama tale articolo del codice di procedura civile.

Diritto

Ritenuto che:

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-sexies e D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016 nonchè D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies del convertito in L. n. 58 del 2019 in relazione, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene infatti che alla luce del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies convertito in L. n. 58 del 2019 (norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-riscossione) non si può dubitare della legittimità della costituzione in giudizio di Ader tramite avvocati del libero foro laddove non si verta in ipotesi di patrocinio riservato all’Avvocatura dello Stato secondo la convenzione.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato citato R.d., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non siadisponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l’inammissibilità dell’Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

La sentenza va cassata e rinviata alla Ctr che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte,in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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