Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8126 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8126 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA

sul ricorso 8284-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
295

CATANI GIULIANO, ROMANO GIUSEPPINA;

intimati –

Nonché da:
CATANI GIULIANO, ROMANO GIUSEPPINA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIALE G. MAllINI 146, presso lo

Data pubblicazione: 22/04/2016

studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lì
rappresenta e difende giusta delega a margine;
controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
intimato

avverso la sentenza n. 4/2008 della COMM.TRIB.REG. 151.144-Z44″
Re5A, depositata il 12/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato SPAZIANI
TESTA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

R.G. 8.284/08

Svolgimento del processo
Giuliano Catani e Giuseppina Romano proposero
ricorso avverso avviso di accertamento irpef e ilor per
l’anno d’imposta 1995.
L’accertamento, condotto con metodo sintetico, si

contribuenti in ragione dell’acquisto d’un immobile,
avvenuto nel 1996, al prezzo di l. 520.000.000.
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso,
e la decisione fu confermata, in esito all’appello
dell’Agenzia, dalla commissione regionale.
Avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle
entrate propone ricorso per cassazione in due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso e
propongono un motivo di ricorso incidentale
condizionato.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza impugnata, nel suo
nucleo essenziale recita:

17 … anche effettuando un

calcolo sommarlo, pare non equilibrato il rapporta
economico tra
avvenuti

nel

consistente

le vendite e gli

acquisti di immobili

periodo in esame specie con l’esborso
per 1. 520/milioni. Tall perplessità

emergono dal fatto

che

anche con il supporto della

moglie, sulla base della documentazione economica

fondava sulla capacità di spesa dimostrata dai

R.G. 8.284/08

esistente in atti, non è possibile rilevare la fonte
reddituale

compravendita

che aveva permesso la

dell’immobile senza
finanziamenti,

quindi

dover

utilizzare altri

resta non definita

l’effettiva

consistenza economica dei ricorrenti.
comunque,

di dover

decidere pur nell’incertezza della documentazione

e

dell’effettiva capacità economica dei contribuente, in
analogia a quanto era stato fatto dal primi giudici

di

accogliere quanto era stato giudicato e pertanto, non

avendo documentazione diversa sì ritiene di confermare
la precedente decisione”.
con il primo motivo del

La ricorrente Agenzia,

ricorso principale, censura la decisione, nella

prospettiva di cui all’art. 360, coma 1 n. 5, c.p.c.,
per contraddittorietà.

Con il secondo (subordinato) motivo, l’Agenzia
denuncia violazione di legge, in particolare in
relazione alla previsione di cui agli artt. 2 e 35,
comma 3, d.lgs. 546, per non aver

la commissione

regionale considerato che, nella situazione data, il
giudice tributario, quale giudice del rapporto (oltre
che giudice dell’atto), non avrebbe dovuto limitarsi
all’annullamento dell’accertamento, ma avrebbe dovuto
procedere (\determinare l’esatta misura del maggior

2

Il Collegio giudicante ritiene,

RG. 8.284/08

reddito riferibile ai contribuenti.
Con

l’unico

motivo

di

ricorso

incidentale

condizionato, i contribuenti – deducendo violazione di
legge, in relazione agli artt. 329, cpv., e 346 c.p.c.
nonché 56 d.lgs. 546/1992 e 38, coma 4, d.p.r.

rilevato il giudicato interno, formatosi, per
acquiescenza, a causa della mancata impugnazione, da
parte dell’Agenzia, dell’autonoma ratio della decisione
di primo grado fondata sull’illegittimità
dell’accertamento per mancanza di prova in merito al
fatto che lo scostamento tra reddito presunto e reddito
accertato si fosse verificato per più di un solo
periodo d’imposta.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La motivazione della decisione impugnata si rivela,
invero,

palesemente

contraddittoria,

giacché

dal

presupposto dell’inidoneità dei disinvestimenti
effettuati e dell’apporto degli introiti della moglie a

giustificare l’ingente spesa connessa ai riscontarti
incrementi patrimoniali, anziché trarre la conclusione
della legittimità (totale o, almeno, parziale)
dell’accertamento, trae, invece,

quella della sua

infondatezza.
La fondatezza del primo motivo del ricorso

3

600/1973 – censuril‹a decisione impugnata per non aver

R.G. 8.284/0S

principale, mentre esime dall’esame del secondo (solo
subordinatamente proposto), comporta la necessità di
delibare il ricorso incidentale dei ricorrenti,
peraltro investente questione logicamente prioritaria.
Tale doglianza è, a sua volta, fondata, posto che

funzione della natura della censura emerge che,
effettivamente, la decisione di prima grado recava
un’autonoma

ratio

decidendi, basata sul presupposto

dell’assenza di prova in merito alla circostanza che lo
scostamento tra reddito presunto e reddito accertato si
fosse verificato per più di un solo periodo d’imposta,
non investita dall’appello dell’Agenzia e che,
pertanto, ha dato luogo a giudicato interno non
rilevato dal giudice di appello nonostante specifica
eccezione degli appellati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone l’accoglimento del ricorso incidentale dei
contribuenti, con assorbimento di quello principale
dell’Agenzia.
La sentenza impugnata va, dunque cassata senza
rinvio, posto che, per il riscontrato giudicato
interno, il processo di appello non poteva, ai sensi
dell’art. 382, coma 3 ultima parte, essere proseguito.
Le spese del giudizio, compensate quanto al primo

4

dall’esame degli atti, consentito in questa sede in

R.G. 8.284/08

grado, vanno, in appello e nel presente giudizio di
legittimità poste a carico dell’Agenzia soccombente,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso incidentale e dichiara

sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di
primo grado e condanna l’Agenzia a rivalere
contribuenti delle spese dei giudizi di appello e di
legittimità, liquidate, quanto al giudizio di appello,
in complessivi E 1.500,00 e, quanto al giudizio di
legittimità, in complessivi

3.500,00, in entrambi i

casi oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, ed
accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2016.
Il consigliere est.
Il presidente

°

4À:

assorbito quello principale; cassa senza rinvio la

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