Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8126 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo

18, presso l’Avv. Frisani Pietro L. che lo rappresenta e difende come

da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli N.

799/08 VG depositato il giorno 8 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra dal 4.4.1980 al 19.12.2006.

L’intimata Amministrazione resiste con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta da Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tutti i motivi di ricorso, che per la loro complementarieta’ possono essere trattati congiuntamente, si censura l’impugnata decisione per avere la Corte d’appello ritenuto invalidamente rilasciata la procura attinente il ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo in quanto contenuta in un foglio non materialmente congiunto all’atto cui si riferisce e priva di collegamenti testuali con il giudizio.

Il ricorso e’ manifestamente fondato. Premesso infatti che la procura risulta notificata all’Amministrazione unitamente al ricorso, cio’ consente di presumere che la stessa sia stata quantomeno depositata unitamente al ricorso stesso e tale circostanza e’ gia’ stata ritenuta dalla Corte idonea ad integrare la materiale univoca congiunzione tra i due atti (Sent. n. 26059/10).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto, alla luce del principio enunciato dalla Corte (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54 l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo puo’ essere liquidato in via forfettaria, il Ministero deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.000,00 a fronte di un giudizio durato complessivamente circa ventisei anni.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida complessivamente in Euro 1.140,00, di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, e di quelle di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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