Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8125 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 08/03/2017, dep.29/03/2017), n. 8125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26088/2016 proposto da:
L.V., ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA ELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 707/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorso proposto da L.V., notificato il 26/9/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 23/11/2016.
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017