Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8125 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19499-2019 proposto da:

L.P.S.E., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato DE GREGORI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il contribuente ha impugna un avviso di accertamento relativo all’IRPEF emesso ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 per movimenti bancari non giustificati pari a Euro 74.168, 57. La CTP di Genova ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che le dedotta necessità di disporre di contante per dare il resto, nella rivendita di tabacchi gestita dal contribuente, giustifichi le operazioni di prelievo. Ha proposto appello l’Agenzia che la CTR ha accolto sul presupposto che alla presunzione di legge deve essere contrapposta una prova e non un’altra presunzione semplice o un’affermazione di carattere generale e che pertanto non è sufficiente che il contribuente affermi che i prelevamenti erano riferiti a monetine di metallo, necessarie dare il resto ai clienti. Ha inoltre affermato che l’ufficio non si è limitato a emettere l’avviso quale effetto automatico delle indagini bancarie, ma ha anche valorizzato altri elementi, quali l’autorizzazione a detenere apparecchi gioco e il non avere mai dichiarato operazioni esenti da IVA, e il valore di avviamento dichiarato al momento della cessione dell’attività non coerente con i redditi di impresa dichiarati.

2. – Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 avendo la CTR esclusa l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 del per avere il giudice d’appello escluso l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo consistente nell’obbligo per l’ufficio di invitare il contribuente a comparire per l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’accertamento.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Nel ricorso del contribuente manca la esposizione dei fatti di causa, e per ciò stesso si incorre nella sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2; non si tratta di un requisito meramente formale poichè in ragione di questa omissione non si evince quali fossero i motivi della opposizione, e quali di essi sono stati riproposti in appello, nè in ultima analisi qual è l’effettivo oggetto del giudizio, che si desume solo dalla lettura della sentenza della CTR, ove la questione del contraddittorio preventivo non è però trattata. Nel controricorso l’Agenzia deduce che la CTP di Genova ha ritenuto la legittimità formale dell’atto di accertamento e ha annullato l’avviso per ragioni di merito, ritenendo fondata la tesi del contribuente sulla necessità di provvedersi di moneta per dare il resto ai clienti e questa è appunto la ratio decidendi non condivisa dal giudice d’appello.

Ora, anche a voler ammettere che il contribuente abbia proposto nell’originario ricorso la questione del contraddittorio preventivo, non è dato sapere se la questione è stata rigettata o semplicemente assorbita poichè la parte non ha trascritto i passaggi salienti della sentenza di primo grado. Per quanto riguarda le questioni assorbite, la parte ha l’onere ex art. 346 c.p.c. di riproporre in appello le domande e difese non accolte, pena la decadenza; le eccezioni e difese rigettate devono invece essere oggetto di appello principale o incidentale (Cass. n. 14534/2018). In ogni caso, del thema decidendum del giudizio d’appello si deve dare contezza nel ricorso per cassazione. Nell’odierno ricorso per cassazione il ricorrente non trascrive nè indica o riassume quelle parti della memoria di costituzione in appello ove le predette eccezioni e difese (relative all’omesso contraddittorio preventivo) sarebbero state proposte all’attenzione del giudice di merito e ciò comporta la inammissibilità dei motivi. E’ infatti giurisprudenza a costante di questa Corte che “qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosu rtienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio. (Cass. n. 19560/2020; Cass. 15430/2018; Cass. 20694/2018)

4. – Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e 2729 c.c. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Il contribuente deduce che la CTR non ha tenuto conto di alcuni fatti noti e cioè che gli importi man mano prelevati erano contenuti, ed erano seguiti da versamenti di maggiore importo; inoltre che l’estratto conto non dava atto che si trattava di prelievi di moneta per inadeguatezza del software poi di seguito modificato. Deduce inoltre che è legittimo opporre delle presunzioni semplici per superare le presunzioni legali cui ha fatto ricorso l’Agenzia.

Il motivo è infondato.

La CTR ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte correttamente applicando il principio di diritto che segue: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità”(Cass. sez. trib., n. 15161/2020)

Quanto al resto la CTR ha espresso un giudizio in fatto, non censurabile in questa sede e di portata ben più ampia di quello censurato della contribuente, fondato su un ricostruzione complessiva degli elementi probatori.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA