Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8125 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8125 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 21406-2009 proposto da:
COMMISSIONARIA PETROLI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio
dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FILIPPO LO NIGRO giusta delega
2016

in calce;
– ricorrente –

268

contro

SERIT SICILIA S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. DI PALERMO
PARTE INS.A SEG.DER.C/R DEL 31/5/12, quale agente
della

Riscossione

Prov. di PALERMO in persona del

Data pubblicazione: 22/04/2016

Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in
ROMA VIA TIBULLO 20 C/0 STUDIO URBANI, presso lo
studio dell’avvocato MARIA TARANTINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI DI SALVO giusta delega
in calce;

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 85/2008 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 05/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente

l’Avvocato STERPETTI per

delega dell’Avvocato LO NIGRO che ha chiesto
raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

3

RITENUTO IN FATTO

2. La società ricorre per cassazione su due motivi, al quale replica il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e la Agenzia delle entrate con controricorso.
3. La causa è’stata rimessa alla pubblica udienza a seguito di ordinanza disposta dalla Sesta
Sezione della Corte di Cassazione all’udienza del 09.11.2011 con la quale è stata disposta
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.331 cpc, nei confronti della Serit
Montepaschi di Siena.
4. Integrato il contraddittorio anche la SERIT ha replicato con controricorso denunciando in
particolare la inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva proposizione per decorso
del termine breve di impugnazione; ha depositato anche memoria ex art.378.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso proposto per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione
dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal l ° gennaio 2001, si è verificata una
successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali
all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad
causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta
esclusivamente all’Agenzia (Cass. sent. n. 22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).
2,1. Preliminarmente va esaminata quindi l’eccezione di tardiva proposizione del ricorso per
cassazione sollevata dalla Serit Sicilia SPA, che risulta fondata.
2.2. Osserva la Corte che il giudizio in primo grado é stato promosso dalla contribuente nei
confronti dell’Agenzia delle entrate e del Concessionario alla riscossione ed è proseguito tra
le medesime parti in appello, dando vita ad un litisconsorzio processuale necessario, come
rilevato già da questa Corte in fattispecie analoghe (Cfr. 10934/2015, 24868/2013).
Quindi la parte privata ha notificato il ricorso per cassazione della sentenza n. 85/2008,
depositata il 05.09.2008, solo all’Agenzia delle entrate in data 08.10.2009, entro il termine ed.
lungo previsto, quale termine di decadenza dall’impugnazione, ai sensi dell’art.327 cpc.
A seguito dell’integrazione del contraddittorio, disposto d’ufficio, ai sensi dell’art.331 cpc, il
Concessionario Serit Sicilia, nel costituirsi con controricorso, ha contestato la tardività e l’

R.G.N. 214002009
Com. est. Laura Tricorni

1. La CTR della Sicilia, con la sentenza n.85/19/08, depositata il 05.05.08 e notificata alla
parte privata dal Concessionario locale alla riscossione il 22.09.2008, ha accolto l’appello del
Concessionario e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, appelli proposti contro la
sentenza n.59/06/06 della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso della società
Commissionaria Petroli SRL, ed ha così confermato la cartella di pagamento relativa ad IVA
per l’anno 2000, adottata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione sulla scorta
del rilievo di omesso o carente versamento.

4

inammissibilità del ricorso per cassazione, sostenendo che la notifica era avvenuta quando già
era inutilmente decorso il termine perentorio cd. breve, previsto dal combinato disposto degli
artt.325, comma 2, e 326 cpc, per cui il ricorso era da ritenersi inammissibile.

2.3. Osserva la Corte che è corretto il rilievo del Concessionario secondo il quale la notifica
della sentenza a sue cure era idonea a far decorrere il termine per l’appello nei confronti dì
tutte le altre parti: infatti, versandosi in ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, deve
trovare applicazione il principio secondo cui “la notifica eseguita a istanza di una sola delle
parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del
termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti” (Cass. SS.ULT.
n. 23829/2007; Cass. nn. 5697/2002, 11237/2003, 24245/2011, 23662/2015).
2.4. A fronte della tardività dell’impugnazione e del passaggio in giudicato della sentenza di
secondo grado il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
2.5. Resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione l’esame
dei motivi dello stesso.
3.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente ed il
controricorso del Ministero dell’economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile per
difetto di legittimazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccornbenza nella
misura liquidata in dispositivo a favore dell’Agenzia delle entrate e del Concessionario alla
riscossione, con attribuzione per quest’ultimo, all’avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo e dichiara inammissibile il
controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti
dell’Agenzia delle entrate e della SERIT SICILIA SPA che liquida nel compenso per ciascuna
di C. 5.500,00, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate ed oltre accessori e
spese borsuali di €.150,00 per la SERIT SICILIA SPA, per quest’ultima va disposta anche
l’attribuzione all’avvocato difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 26 gennaio 2016
Il Consigliereest
est sore

Il Presidente

All’uopo ha riferito di avere provveduto alla notifica della sentenza di secondo grado alla
Commissionaria Petroli SRL in data 22.09.2008 ed all’Agenzia delle entrate in data
24.09.2008.

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