Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8125 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16757/2008 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 58 (OSTIA), presso lo STUDIO LEGALE PETRUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONICELLI Giorgio, giusta delega a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

S.A. ZURIGO INSURANCE COMPANY nuova denominazione della S.A. ZURIGO

in persona del procurato della società, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL

Raoul, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/2008 del TRIBUNALE di ROMA Sezione

Distaccata di OSTIA, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.F., con ricorso del 17 giugno 2008, ha impugnato per cassazione – con regolamento necessario di competenza, nei confronti di Z.M.F. e della s.a. Zurich Insurance Company, la sentenza non definitiva del Tribunale ordinario di Roma, sezione distaccata di Ostia, depositata in data 22 maggio 2008, con la quale il Tribunale, pronunciando sulla domanda della Z. – volta ad ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale del dottore commercialista T., in contraddittorio con quest’ultimo e con la terza chiamata in manleva s.a. Zurich Insurance Company, ha condannato il T. al risarcimento dei danni in favore della Z. – liquidati, allo stato, in Euro 55.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo – ed ha disposto la sospensione del processo;

che resiste, con memoria difensiva, la s.a. Zurich Insurance Company, che ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso;

che Z.M.F., benchè ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale, proposta con citazione del 19 luglio 2004, era fondata sui seguenti fatti: la Z. aveva convenuto in giudizio il T. addebitandogli gravi negligenze nella proposizione e nella conduzione di due ricorsi giurisdizionali tributari avverso altrettanti avvisi di accertamento in rettifica emessi dai competenti uffici finanziari, concernenti l’imposta di registro e le imposte sui redditi (IRPEF ed ILOR) per l’anno 1995, relative ad una cessione di azienda dell’attrice avvenuta il 18 dicembre 1995;

che il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che, quanto all’accertamento in rettifica dell’imposta di registro (confermato dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale), era intervenuta sentenza di annullamento della Corte di Cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio; e che invece, quanto all’accertamento in rettifica delle imposte sui redditi, tale accertamento era divenuto definitivo – ha liquidato il danno patito dalla attrice in riferimento a tale ultimo accertamento, mentre ha disposto la sospensione del processo in riferimento alla determinazione del danno in ipotesi derivante dall’accertamento in rettifica dell’imposta di registro, osservando in particolare: “Si tratta, quanto al primo accertamento imposta di registro, di vicenda che durerà ancora a lungo. E non sì ritiene che tutto ciò debba gravare sull’attrice. Il processo pertanto verrà sospeso fintanto che non sarà definito l’accertamento tributario e ridefinita dall’ufficio competente l’imposta dovuta (ciò relativamente al primo accertamento, non essendovi alcuno spazio operativo per il secondo accertamento IRPEF ed ILOR) dove la negligenza del convenuto ha precluso ogni spazio di recupero), ovvero estinto, per qualsiasi ragione, il relativo giudizio”;

che lo stesso Tribunale ha disposto, altresì, la sospensione del processo anche in riferimento alla domanda di manleva proposta dal convenuto T. nei confronti della s.a. Zurich Insurance Company, osservando in particolare: “Vi sono seri dubbi sulla operatività della polizza assicurativa. In ogni caso si provvederà in merito alla domanda di manleva ed a quella relativa al rigetto della stessa, per mancata operatività della polizza, avanzata dall’assicurazione, con la sentenza che definirà il giudizio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente censura la sentenza impugnata – nella parte in cui dispone la sospensione del processo anche in riferimento alla domanda di manleva dallo stesso spiegata nei confronti della Società di assicurazione sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale romano, la risoluzione della causa di garanzia non dipende affatto dalla definizione del giudizio tributario in relazione alla quale la sospensione è stata disposta e che, conseguentemente, per essa non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 295 cod. proc. civ.;

che il ricorso merita accoglimento;

che il thema decidendum concerne, nei limiti dell’impugnazione proposta, esclusivamente il sindacato di legittimità sul provvedimento di sospensione del processo disposta (anche) riguardo alla causa di garanzia promossa dal T. – convenuto dalla Z. nell’autonoma causa di risarcimento dei danni da responsabilità professionale – nei confronti della Società di assicurazione;

che la censura formulata dal ricorrente è manifestamente fondata;

che, nella specie, i Giudici a quibus, chiamati a decidere – nella causa promossa dalla Z. nei confronti del T. – in ordine alla sussistenza della responsabilità professionale di quest’ultimo e del conseguente obbligo di risarcimento dei danni, hanno accertato la responsabilità del professionista ed hanno condannato lo stesso al risarcimento del danno in riferimento, però, ad uno soltanto degli episodi di negligenza professionale (negligente proposizione e conduzione del ricorso giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento concernente le imposte sui redditi) relativamente al quale, essendo medio tempore divenuto definitivo il provvedimento impositivo, il danno era certo ed agevolmente liquidabile, mentre, in riferimento all’altro episodio di negligenza professionale denunciato (negligente proposizione e conduzione del ricorso giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento concernente l’imposta di registro), hanno ritenuto che l’eventuale quantificazione del danno dipende dall’accertamento giurisdizionale definitivo avente ad oggetto la debenza e la quantificazione della stessa imposta e, conseguentemente, hanno disposto la sospensione del processo avente ad oggetto la domanda risarcitoria i relativa a tale episodio in attesa della decisione definitiva della giurisdizione tributaria;

che, inoltre, gli stessi Giudici a quibus hanno contestualmente disposto anche la sospensione del processo avente ad oggetto la causa di garanzia promossa dal T. nei confronti della Società di assicurazione, senza però motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 295 cod. proc. civ., presupposti che, anzi, sono palesemente insussistenti;

che, infatti, l’accertata responsabilità del professionista in riferimento ad entrambi i denunciati episodi di negligenza professionale (e la conseguente pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ancorchè parziale), costituendo un fatto costitutivo e quindi un necessario antecedente logico e giuridico dell’azione di garanzia (cfr. la sentenza n. 19525 del 2007), impediva la sospensione della causa relativa per carenza del presupposto della pregiudizialità, tenuto conto sia che la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale: nella specie, rapporto di responsabilità professionale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente: nella specie, rapporto di garanzia) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 15353 del 2010 e l’ordinanza 27426 del 2009), sia che l’assicurato T. – a seguito dell’accertamento parziale della sua responsabilità professionale – aveva un interesse attuale e concreto alla risoluzione di tale causa;

che, del resto, gli stessi Giudici a quibus – laddove affermano: “Vi sono seri dubbi sulla operatività della polizza assicurativa. In ogni caso si provvederà in merito alla domanda di manleva ed a quella relativa al rigetto della stessa, per mancata operatività della polizza, avanzata dall’assicurazione, con la sentenza che definirà il giudizio” – mostrano di aver già (quantomeno) “delibato”, in senso favorevole alla s.a. Zurich Insurance Company, la sollevata eccezione di invalidità del contratto di assicurazione;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione del processo avente ad oggetto la causa di garanzia promossa da T. F. nei confronti della s.a. Zurich Insurance Company;

che la liquidazione delle spese del presente giudizio può essere rimessa al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui dispone la sospensione del processo avente ad oggetto la causa di garanzia promossa da T.F. nei confronti della s.a.

Zurich Insurance Company, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale ordinario di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA