Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8125 del 07/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8125 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

c o

ORDINANZA
sul ricorso 11343-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Responsabile
della Direzione Affari Legali di Poste Italiane Spa, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la Direzione
Affari Legali, rappresentatas e difesa dall’avvocato PESANTE
GAETANO STEFANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
LA ROCCA DOMENICO;
– intimatoavverso la sentenza n. 1150/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 18/10/2011 depositata il 05/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

Data pubblicazione: 07/04/2014

ORDINANZA

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.:

Italiane chiede con un unico motivo la cassazione della sentenza
depositata in data 5 novembre 2011, con la quale la Corte d’appello di
Messina ha confermato la sentenza di primo grado, di annullamento
della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione inflitta dalla
società al dipendente portalettere Domenico La Rocca, per essersi
rifiutato di eseguire prestazioni aggiuntive.
La società deduce la nullità della sentenza impugnata, sostenendo che
avendo i procuratori delle parti depositato all’udienza di
discussione della causa in appello del 18.10.2011 copia del verbale di
conciliazione della controversia intervenuta
stragiudizialmente tra le parti e chiesto concordemente la
compensazione delle spese di giudizio, la Corte territoriale avrebbe
dovuto emettere una pronuncia di cessazione della materia del
contendere, con compensazione delle spese (già regolate tra le parti),
invece che esaminare l’atto di appello e respingerlo.
L’intimato non si è costituito in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera
di consiglio per essere respinto.
Risulta infatti dagli atti e in particolare dal verbale dell’udienza del 18
ottobre 2011 avanti alla Corte d’appello di Messina, esaminabile da
Ric. 2012 n. 11343 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

“Con ricorso notificato in data 3-11 maggio 2012, la s.p.a. Poste

questa Corte in ragione del tipo di censura svolta, che, dopo che il
legale della società aveva depositato il verbale di conciliazione
stragiudiziale intervenuto tra le parti, i procuratori delle stesse hanno
concluso riportandosi alle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
In assenza di una specifica richiesta di cessazione della materia del

degli atti introduttivi (rispettivamente, di accoglimento e di rigetto
dell’appello), correttamente

la

Corte

territoriale

ha

pronunciato nel merito della controversia.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va respinto.
Non si fa luogo alla regolazione delle spese non avendo l’intimato
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese..

Roma, camera di consiglio del 18 febbraio 2014

contendere e in presenza viceversa di conclusioni richiamanti quelle

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