Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8124 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 23/04/2020), n.8124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27225-2018 proposto da:

C.S., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

NICOLA LAURO, ELENA FORTUNA;

– ricorrenti –

contro

LP VACANZE SRL, in persona del legale rappresentante

CA.RA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA LAURA 24,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVANA PERACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 865/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svelta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 10 settembre 2018 via pec, C.S., in relazione all’infortunio subito durante una escursione effettuata il (OMISSIS), in località (OMISSIS), in tesi organizzata dall’agenzia viaggi LP Vacanze Srl, convenuta in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, impugna la sentenza n. della Corte d’appello di Napoli, numero 865-2018, depositata il 21 febbraio 2018, con cui, a conferma della sentenza del Tribunale di Napoli resa nel 2010, la Corte, definendo il giudizio, ha rigettato l’appello. Il ricorso è affidato a n. 2 motivi. La parte intimata ha notificato controricorso per resistere.

2. La Corte d’appello, per quanto qui di interesse, nel rigettare la domanda dell’attrice qui ricorrente statuiva che: 1) il ruolo di organizzatore del viaggio era riferibile al signor R. che, dalla brochure allegata, risultava la persona cui rivolgersi per la prenotazione e i pagamenti, avendo egli organizzato il pacchetto turistico, combinando i vari elementi del soggiorno e i correlati servizi turistici ricreativi, quali le escursioni, ed assumendo, per l’effetto il ruolo di tour operator, quantunque non in forma professionale; 2) posto che non risultava provato, non essendo la fattura idonea allo scopo, se la quota del pacchetto inerente all’alloggio fosse stata versata direttamente dai villeggianti alla convenuta, ovvero per il tramite di R. nel suo ruolo di organizzatore del viaggio, era verosimile che l’agenzia di viaggi, cui il sig. R. si era rivolto, avesse operato esclusivamente per l’acquisto del soggiorno alberghiero, e dunque risultasse mero intermediario per l’acquisto del solo soggiorno alberghiero; 3) pertanto, le circostanze che avevano condotto al sinistro, attribuite a imperizia e imprudenza della guida responsabile dell’escursione, avrebbero dovuto essere contestate all’effettivo organizzatore del viaggio che nei confronti del turista consumatore risponde, per tutte le inadempienze inerenti al pacchetto venduto, solidalmente con chi ha fornito il singolo servizio, che nel caso di specie deve essere identificato nella guida e non nella società convenuta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 11 disp. gen., comma 1, in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 11 del 1995, art. 14, artt. 83,93 e 94 codice del consumo; nonchè omesso esame di un punto decisivo relazione alla prova documentale offerta dalla brochure documento e dalla fattura emessa dalla società convenuta. Sostiene innanzitutto la ricorrente, al punto a), che la Corte d’appello non abbia applicato la disciplina vigente in riferimento al tempo dell’occorso, codice del consumoD.Lgs. n. 111 del 1995, ove si dà atto che i pacchetti turistici sono il risultato della prefissata combinazione di almeno due elementi, indicati agli artt. 14 e 83 cod. cons., essendo nel caso di specie sussistente la proposta contenuta nella brochure promanante dalla convenuta ed essendo il pagamento del prezzo attestato dalla convenuta, in base alla fattura emessa sempre dalla società, che consiste nella dichiarazione indirizzata all’altra parte concernente un rapporto già costituito. Tali elementi attesterebbero la qualità di venditrice del pacchetto turistico in capo alla convenuta, e sarebbe quindi stato onere della convenuta provare che il pagamento fosse avvenuto attraverso l’intermediazione di altro operatore turistico. Inoltre nel ricorso si contesta, al punto b), che nella brochure risultasse la guida come la persona cui rivolgersi per i dettagli del viaggio; infine, relativamente al punto c), non si sarebbe applicato correttamente il principio stabilito da precedenti giurisprudenziali, in base ai quali il venditore, per quanto non direttamente responsabile delle prestazioni promesse dall’organizzatore, ha comunque l’obbligo di scegliere con diligenza l’organizzatore che ha assemblato il pacchetto turistico che intende vendere, e pertanto, ove venga provato che quest’ultimo non ha assunto le cautele necessarie, potrà essere considerato egli stesso responsabile, potendosi poi rivalere nei confronti di colui che ha effettivamente prestato il servizio. La parte controricorrente deduce che le questioni sollevate siano inammissibili, in quanto volte a contestare l’attività di mera interpretazione del contratto, e inoltre, quanto al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deduce il difetto di autosufficienza.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di seguito esposto.

1.2. Sotto il profilo della deduzione del vizio di omessa considerazione di una circostanza rilevante oggetto di discussione, il motivo è inammissibile perchè i fatti, dedotti come omessi (contenuto del pacchetto di viaggio e fattura) sono stati considerati, ma diversamente valutati dalla Corte d’appello.

1.3. Sotto il profilo della violazione di legge denunciata, pur dovendosi ritenere che la Corte abbia fatto erroneo riferimento a una normativa non applicabile ratione temporis in materia di codice del turismo, dopo avere richiamato il principio enunciato dalle SSUU con sentenza n. 13533/01, in tema di prova dell’inadempimento contrattuale) non ha svolto un ragionamento giuridicamente corretto in relazione sia alle norme riferibili alla fattispecie osservata, che al riparto degli oneri di prova. L’art. 14 prevede che “1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

1.4. Ed invero, pur avendo la Corte di merito dato atto che nella brochure dell’agenzia di viaggi convenuta dovesse farsi riferimento all’organizzatore del viaggio per ogni ulteriore dettaglio (quale l’escursione), essa non ha considerato il principio di diritto applicabile alla materia de qua, in base al quale l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018: nella specie, la S.C. ha ritenuto l’organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore).

1.5. Difatti, l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione (Sez. 3 -, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25396 del 03/12/2009).

1.6. Pertanto, la Corte di merito, in sede di rinvio, dovrà rivalutare la fattispecie alla luce del suddetto principio e degli oneri di prova gravanti sull’agenzia di viaggio convenuta, che ha emesso la fattura direttamente nei confronti della parte qui ricorrente, per il pacchetto de quo, risultando essa quale venditrice del pacchetto turistico in cui era indicato il soggetto cui fare riferimento per l’organizzazione delle escursioni.

2. Con il secondo motivo, si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza da non ha ritenuto compensare le spese del giudizio, nonostante la sostanziale novità della questione trattata e la circostanza che la disciplina chiamato dalla corte di merito intervenuta solo nel 2011, mentre in epoca precedente all’entrata in vigore della stessa, molteplici sono stati gli aspetti problematici emersi e sottolineati sia dalla dottrina che in sede.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso.

3. Conclusivamente il ricorso viene accolto quanto al primo motivo, per quanto di ragione, con assorbimento del secondo motivo; per l’effetto, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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