Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8124 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17963-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che le

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIADOTTO

GRONCHI 13 EDIF. B INT 5, presso lo studio della Dott.ssa PERSICO

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PERSICO LIVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2164/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La contribuente ha ricevuto in data 13 giugno 2013 un avviso di presa in carico notificato da parte di Equitalia sud s.p.a., che ha opposto deducendo di non avere mai ricevuto l’avviso di accertamento prodromico e chiedendo pertanto, l’annullamento dell’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso poichè l’avviso di presa in carico non è impugnabile essendo comunque regolarmente notificato l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con regolare comunicazione di avviso deposito (c.d. C.A.D.); il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente sul presupposto che l’ufficio pur avendo riservato la produzione della C.A.D. non l’ha di fatto depositata e quindi non era possibile verificare la correttezza della notificazione. L’Agenzia ha proposto appello e ha depositato con la memoria D.lgs. N. 546 DEL 1992, ex art. 32, la C.A.D. Il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado affermando che per quanto sia consentita in appello la produzione di nuovi documenti, quella specificamente in oggetto non è regolare perchè l’Agenzia tramite la produzione documentale ha cercato surrettiziamente introdurre una nuova prova, inammissibile se non previo consenso delle parti.

2. – Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione Agenzia delle entrate e Agenzia – riscossione affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, commi 2, 3 e 4. Si deduce che la produzione documentale deve ritenersi ammissibile in virtù dell’art. 58 citato, anche perchè non introduce alcun elemento nuovo di indagine dal momento che il fatto che il deposito della CAD prova, e cioè la regolare notifica dell’avviso di accertamento, era già stato indicato nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. perchè la CTR non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di non impugnabilità dell’avviso di presa in carico.

Il primo motivo è fondato.

L’art. 58 cit. fa salva la possibilità per le parti di produrre in appello nuovi documenti, senza collegamento all’art. 345 c.p.c. (Cass. 1175/2016).

Il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche se già in precedenza erano in loro possesso e anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass. 17164/2018; Cass. 22776/2015; Cass. 8313/2018; Cass. 8927/2018). A maggior ragione dunque nel caso di specie, posto che la corretta notificazione dell’avviso di accertamento è una difesa già dedotta in primo grado dalla Agenzia, come si evince dalla trascrizione in ricorso della pagina 3 delle controdeduzioni. Il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto esaminare i documenti prodotti in grado d’appello e verificare se essi sono idonei a dimostrare la regolare notifica dell’atto presupposto.

Il secondo motivo di ricorso è invece infondato.

Non si tratta di omessa pronuncia ma di decisione implicita (cfr. Cass. 7662/2020) avendo la CTR considerato (erroneamente) decisiva la non provata notificazione dall’atto presupposto e cioè dell’avviso di accertamento e pertanto avendo implicitamente ritenuto ammissibile la impugnazione dell’avviso di presa in carico in quanto primo atto con cui il contribuente avrebbe -nella tesi accolta dalla CTR- conosciuto della pretesa impositiva. Del resto la controricorrente afferma di avere conosciuto della pretesa impositiva tramite l’avviso di presa in carico, e di avere ottenuto, nello stesso giorno della notific dell’avviso, una copia del ruolo e quindi richiesto, tramite l’impugnazione del ruolo e dell’avviso, l’annullamento dell’atto impositivo da lei – asseritamente – non conosciuto. L’avviso è stato pertanto impugnato quale primo atto attraverso il quale la contribuente ha conosciuto la pretesa impositiva (Cass. 23076/2019; 27799/2018). Ne consegue in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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