Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8124 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 02/04/2010), n.8124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C.C. – CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso l’avvocato D’ACUNTI

CARLO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FACINELLI ROBERTO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VETRERIA AURELIA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso

l’avvocato LEONARDI SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3922/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. FACINELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato S. LEONARDI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – In data (OMISSIS), il C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni, resosi aggiudicatario nella gara d’appalto indetta dal C.O.N.I. per esecuzione dei lavori del nuovo campo centrale dello Stadio del tennis del (OMISSIS), stipulo’ con il committente il relativo contratto di appalto.

Con deliberazione del 9 ottobre 1995 il comitato esecutivo del Consorzio assegno’ l’esecuzione di detti lavori alla consorziata societa’ cooperativa a r.l. I.T.E..

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, la I.T.E. affido’ in subappalto alla s.r.l. Vetreria Aurelia la realizzazione di parte dei lavori.

2. – A seguito del mancato pagamento del corrispettivo di tale subappalto da parte della I.T.E. alla Vetreria Aurelia, quest’ultima – anche sull’assunto della propria qualita’ di subappaltatore del Consorzio – chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Roma il Decreto Ingiuntivo n. 1800 del 1997, del 23 aprile 1997, con il quale si ingiungeva al Consorzio ed alla I.T.E., in solido tra loro, di pagare alla Vetreria Aurelia la somma di L. 114.310.623, oltre interessi e spese.

Avverso tale decreto propose opposizione il Consorzio, il quale eccepi’ il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della sua estraneita’ ai contratti di subappalto conclusi dalla I.T.E. con la Vetreria Aurelia, dedusse che il decreto era stato erroneamente pronunciato nei suoi confronti non potendo essa rispondere per l’inadempimento della propria consorziata, e convenne comunque in garanzia la I.T.E..

In contraddittorio con la Vetreria Aurelia – la quale insto’ per il rigetto della opposizione – e con la I.T.E. – la quale propose domanda per la dichiarazione di nullita’ del decreto opposto, perche’ al momento della sua pronuncia la Societa’ risultava gia’ posta in liquidazione coatta amministrativa -, il Tribunale di Roma, con la sentenza 14107/01 del 10 aprile 2001, tra l’altro, accolse l’opposizione del Consorzio, revocando nei suoi confronti il decreto ingiuntivo, e dichiaro’ inammissibile la domanda della I.T.E., per la mancata proposizione di tempestiva opposizione.

3. – Avverso tale sentenza propose appello principale la s.r.l.

Vetreria Aurelia, contestando l’affermazione dei Giudici di primo grado, secondo cui essa non aveva “fornito alcun elemento atto a dimostrare l’assunzione, da parte del Consorzio, di una propria responsabilita’ contrattuale per le obbligazioni assunte autonomamente dalla cooperativa I.T.E.”.

Si costituirono in giudizio, resistendo al gravame, sia il Consorzio – il quale propose appello incidentale limitatamente alla liquidazione delle spese di lite – sia la I.T.E., la quale propose appello incidentale solo avverso il capo di pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la domanda di nullita’ del decreto ingiuntivo.

La Corte adita, con la sentenza n. 3922/03 del 18 settembre 2003, tra l’altro, accolse l’appello principale della Vetreria Aurelia, rigettando per l’effetto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Consorzio, e respinse gli appelli incidentali del Consorzio e della I.T.E..

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha cosi’ motivato l’accoglimento dell’appello principale della Vetreria Aurelia:

A) “Se e’ vero … che il consorzio di cooperative e la singola cooperativa ad esso aderente sono soggetti di diritto autonomi, e’ tuttavia opinione del collegio, anche in base alla legislazione speciale in tema di appalto ed alla ormai consolidata elaborazione dottrinale in tema di opere pubbliche realizzate da associazioni temporanee e consorzi, che in effetti il singolare rapporto di collaborazione gestoria che si determina tra il consorzio e la singola cooperativa aderente incaricata dell’esecuzione dei lavori, se non produce addirittura una sorta di sovrapposizione e di identificazione tra i due soggetti, determina in ogni caso una responsabilita’ solidale del consorzio per le obbligazioni della cooperativa esecutrice, non solo verso l’amministrazione committente, com’e’ pacifico, ma anche nei confronti dei fornitori; status questo pacificamente riconoscibile alla Vetreria Aurelia.

Rilevante in tal senso appare la formulazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13 (legge quadro in materia di lavori pubblici), secondo cui l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti dell’amministrazione nonche’ nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”.

B) “Ne’ varrebbe obiettare che il la L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 1 sembrerebbe riferirsi ai soli consorzi concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. e cio’ sia perche’ la norma risulta intanto espressamente applicabile anche alle associazioni temporanee di concorrenti a cui pure partecipino consorzi di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, sia perche’ il mancato diretto riferimento ha una sua logica e coerente spiegazione nel rilievo che il R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 46 – il quale costituisce norma regolamentare di attuazione di leggi … disciplinanti l’affidamento di appalti di lavori pubblici alle societa’ cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, con modalita’ di favore – pone un divieto di subappalto strettamente correlato alla disciplina speciale e di favore per le cooperative”.

C) “Facendo riferimento a quanto sostenuto in dottrina sia pure con specifico riferimento alle riunioni d’imprese, puo’ quindi fondatamente affermarsi, con riferimento al caso in esame, che almeno verso i fornitori alla responsabilita’ della societa’ operativa id est della singola cooperativa consorziata, nel caso che questa rimanga inadempiente, non puo’ non affiancarsi quella solidale del consorzio aggiudicatario dell’appaltato. Principio questo, del resto, che relativamente ai consorzi con attivita’ esterna, sembra trovare un qualche riconoscimento anche nella giurisprudenza di legittimita’ …” (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 10956 del 1996).

4. – Avverso tale sentenza il C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, la s.r.l. Vetreria Aurelia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 13 – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – e della L. n. 59 del 1992, art. 18”), il secondo (con cui deduce:

“Violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 10 e, in genere, delle norme e dei principi previsti in materia di consorzi e di appalti pubblici per distinguere i Consorzi di Cooperative ex R.D. n. 422 del 1909 dagli altri soggetti ammessi ai pubblici appalti e per disciplinarne la rispettiva partecipazione alle relative gare – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3“), il terzo (con cui deduce:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 disp. gen. e segg. – e, segnatamente, dell’art. 15 disp. gen.- in relazione alla vigenza del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 art. 46”), il quarto (con cui deduce:

“Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 422 del 1909 e dell’art. 1372 c.c. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) ed il quinto motivo (con cui deduce: “Omessa, illogica o contraddittoria motivazione su vari punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5“) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo al loro stretto collegamento -, il Consorzio ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte romana:

a) ha erroneamente applicato alla fattispecie la disposizione di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 13 (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lett. A), la quale e’, invece, espressamente ed esclusivamente diretta a disciplinare gli effetti della presentazione dell’offerta derivanti – nei rapporti con la P.A. e con le imprese subappaltanti ed i fornitori – a carico delle imprese partecipanti alla gara in associazione temporanea ovvero di consorzio ai sensi dell’art. 2602 c.c., fattispecie, questa, che non e’ confondibile ne’ assimilabile rispetto a quella riferibile ai consorzi tra cooperative di produzione e di lavoro, di cui alla L. n. 422 del 1909, e che trova distinta e specifica collocazione nell’elenco dei soggetti ammessi ai pubblici appalti di cui all’art. 10 della stessa L. n. 109 del 1994;

b) ha erroneamente applicato alla fattispecie detta L. n. 109 del 1994, art. 13 (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lett. B), anche perche’ la questione non ha ad oggetto la responsabilita’ solidale del Consorzio, nel caso in cui questo partecipi con altre imprese alle gare in associazione temporanea ovvero in regime di consorzio ai sensi dell’art. 2602 c.c., nei confronti dei “concorrenti associati” o “consorziati”, bensi’ le obbligazioni autonomamente assunte da un soggetto (I.T.E., non partecipante alla gara) verso un proprio fornitore;

c) ha fondato l’affermazione di responsabilita’ solidale del Consorzio nella fattispecie, argomentando sulla base del disposto di cui al R.D. n. 278 del 1911, art. 46 (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lett. B), il quale e’ stato espressamente abrogato dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18;

d) ha reiterato l’errore censurato con i precedenti motivi, anche laddove ha affermato la responsabilita’ solidale del Consorzio con la I.T.E. sulla base del richiamo di indeterminate opinioni dottrinali e di un precedente giurisprudenziale riferito ai consorzi con attivita’ esterna;

e) ha erroneamente disatteso il precetto di cui all’art. 1372 c.c., sia rispetto alle disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Consorzio e le cooperative consorziate, sia rispetto allo stesso contratto di subappalto concluso dalla I.T.E. con la Vetreria Aurelia – cui il Consorzio e’ rimasto estraneo -, sia rispetto al negozio transattivo concluso tra le stesse parti a seguito dell’inadempimento dell’I.T.E..

2. – Il ricorso merita accoglimento.

2.1. – La specifica questione sottoposta all’esame della Corte consiste nello stabilire se – nel caso in cui un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (nella specie, il C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni), costituito ai sensi della L. 25 giugno 1909, n. 422 (che approva la costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), aggiudicatario di un appalto di opera pubblica, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata (nella specie, la societa’ cooperativa a.r.l. I.T.E) l’esecuzione dei lavori appaltati, e tale consorziata assegnataria abbia subappaltato ad altra impresa “fornitrice” estranea al consorzio (nella specie, la s.r.l. Vetreria Aurelia) l’esecuzione di parte dei lavori – il consorzio sia o no responsabile in solido con l’impresa assegnataria per l’inadempimento di questa nei confronti dell’impresa fornitrice.

2.2. – Deve essere immediatamente rilevato che, contrariamente a quanto argomentato dalla sentenza impugnata per dare risposta affermativa al predetto quesito (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lett. B), alla fattispecie non puo’ applicarsi Il R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 46 (che approva il regolamento relativo alla concessione d’appalti a societa’ cooperative di produzione e lavoro e per la costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici). Tale articolo – che vieta(va) in modo assoluto, “nei contratti da stipularsi con cooperative ai termini della L. n. 422 del 1909”, “di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i lavori, le forniture o i servizi pubblici formanti oggetto dell’appalto”, a pena “della risoluzione del contratto, del risarcimento del danno ed inoltre della perdita della cauzione in quanto sia stata costituita” – e’ stato infatti espressamente abrogato dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, comma 5 (Nuove norme in materia di societa’ cooperative), con effetto dal 22 febbraio 1992 e, quindi, da data anteriore alla stipulazione del contratto d’appalto de quo.

2.3. – Anche il richiamo della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) – operato dai Giudici a quibus, per affermare detta responsabilita’ solidale del Consorzio (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lett. A) – e’ erroneo, perche’ la evocata disposizione non e’ applicabile alla fattispecie.

L’art. 13 (che reca la rubrica “Riunione di concorrenti”) della L. n. 109 del 1994, nel testo originario applicabile alla specie ratione temporis – dopo aver disciplinato, al comma 1, i requisiti che il “mandatario” o il “capogruppo” debbono possedere per la “partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e)” -, al comma 2, stabilisce: “L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti dell’amministrazione nonche’ nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario o del capogruppo” (si veda, ora, il vigente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37, comma 5 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).

Orbene, e’ evidente che sia la lettera sia la ratio del citato articolo e, in particolare, del comma 2 presuppongono una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in “associazione temporanea”: la lettera, perche’ dalla rubrica dell’articolo e dal contenuto delle sue disposizioni si desume chiaramente che la previsione di un mandatario o di un capogruppo implica necessariamente la formulazione di un’offerta effettuata da un raggruppamento temporaneo di imprese o di imprese consorziate; la ratio, perche’ la previsione della responsabilita’ solidale dei concorrenti associati o dei consorziati e’ volta ad assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, una piu’ incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’amministrazione e dei terzi, mediante l’estensione della responsabilita’ anche alle imprese associate o consorziate (cfr. in generale, sulla ratio della previsione della solidarieta’ passiva nel rapporto obbligatorio, ex plurimis, le sentenze nn. 6502 del 2001 e 2266 del 2006).

Ma la fattispecie in esame e’ diversa da quella delineata dal menzionato art. 13: il Consorzio Cooperative Costruzioni, infatti, ha partecipato alla gara, rendendosi aggiudicatario dell’appalto, non in associazione con altre imprese, bensi’ quale singolo ente che, ai sensi della L. n. 422 del 1999, art. 4 “costituisce persona giuridica”, cioe’ quale soggetto dotato di propria personalita’ giuridica distinta rispetto a quella delle societa’ cooperative di produzione e lavoro consorziate; il Consorzio, inoltre, ha assegnato l’esecuzione dei lavori appaltati alla Societa’ I.T.E., la quale, a sua volta, ha subappaltato alcuni di tali lavori alla Societa’ Vetreria Aurelia, rendendosi poi inadempiente nei confronti di quest’ultima quanto al pagamento del relativo corrispettivo.

Per siffatta ipotesi – nella quale debbono essere nettamente distinti il contratto di appalto, che vincola il Consorzio al C.O.N.I., ed il contratto di subappalto, che vincola la Societa’ I.T.E. alla Societa’ Vetreria Aurelia (cfr., supra Svolgimento del processo, n. 1) -, in assenza di speciali contrarie disposizioni di legge, valgono le generali regole di cui all’art. 1372 c.c., comma 2, – a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge – e di cui all’art. 1292 c.c., per il quale la solidarieta’ passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo.

Del resto, che al quesito inizialmente posto debba darsi risposta negativa, emerge chiaramente – a contrario – dalla sentenza di questa Corte n. 16011 del 2008, con la quale e’ stata si’ affermata la responsabilita’ solidale dello stesso Consorzio Cooperative Costruzioni in base alla L. n. 109 del 1994, art. 13 ma in una fattispecie diversa da quella in esame e corrispondente, invece, a quella prefigurata da tale disposizione: “… nella specie e’ certo che l’appalto per l’esecuzione di lavori di recupero e restauro del (OMISSIS) venne affidato dal Comune di (OMISSIS) (non al Consorzio Cooperative Costruzioni in quanto tale, ma) all’Associazione temporanea di imprese costituita tra il Consorzio Cooperative Costruzioni (che ne era la capogruppo) e la Cooperativa C.L.A.F.C., determinandosi in tal modo il presupposto in base al quale la L. n. 109 del 1994 e succ. mod. configura la responsabilita’ solidale appena indicata …”.

3. – Dalle considerazioni che precedono consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

3.1. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, secondo periodo (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2).

Pertanto, l’opposizione proposta dal Consorzio Cooperative Costruzioni avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1800/97 del 23 aprile 1997, pronunciato (anche) nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Roma, deve essere accolta, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.

4. – Le spese dei precedenti e del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal Consorzio Cooperative Costruzioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1800/97 del 23 aprile 1997, pronunciato nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Roma, che revoca. Condanna la s.r.l. Vetreria Aurelia al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro 4.515,00, di cui Euro 725,00 per diritti ed Euro 3.100,00 per onorari, per il secondo grado, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 3.300,00, per onorari, e, per il presente grado, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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