Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8123 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17961-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MINCIO

N. 4, presso lo studio dell’Avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FIORELLA GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il contribuente ricorre avverso un avviso di accertamento con il quale sono state recuperate a tassazione per l’anno 2007 alcune somme ritenute illegittimamente accantonate per provvigioni dovute a subagenti e intermediari, nell’ambito della attività di agente assicurativo svolta dal contribuente; deduce, tra l’altro, che le suddette somme anche se non pagate erano dovute in virtù del contratto concluso con il subagente e che le polizze assicurative da quest’ultimo stipulate facevano maturare il diritto al compenso.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado sulla base di un ritenuta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello e la CTR pur accogliendo il motivo di ricorso relativo alla regolarità formale dell’avviso di accertamento, nel merito ha ritenuto che correttamente il contribuente avesse accantonato i costi per provvigioni maturate nell’anno 2007 in favore del subagente. Il giudice d’appello ha rilevato che il contribuente, nel libro mastro della sua impresa avevo annotato tutti gli incassi conseguiti per effetto dell’attività svolta con indicazione del ramo, del numero di polizza, della data di decorrenza della polizza e di comunicazione dell’incasso dei premi e della provvigione; rileva che è stata prodotta una copia del contratto di conferimento dell’incarico al subagente e ha ritenuto la veridicità di questa documentazione.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Deduce che, affinchè un costo possa essere dedotto, deve essere non solo inerente ma anche documentato. Secondo l’Agenzia i giudici di merito hanno errato perchè hanno ritenuto sufficiente ai fini della deduzione dei costi la produzione di meri prospetti riepilogativi e di copia del contratto addossando all’ufficio la prova contraria, così violando il principio della corretta ripartizione dell’onere della prova.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha correttamente applicato il principio più volte affermato a questa Corte, secondo il quale in tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), comma 1, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell’esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purchè l’esistenza o l’ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente (Cass. 28671/2018)

Il principio di competenza fissato dall’ars 109 TUIR consiste nel prendere in considerazione ai fini della determinazione del reddito d’impresa non il periodo in cui il ricavo è percepito o il costo è assolto, bensì quello nel quale giuridicamente sorge il diritto all’acquisizione del provento o l’obbligo al sostenimento dell’onere (Cass. 15752/2020).

La CTR ha ritenuto sufficientemente provato in virtù dei documenti esibiti dal contribuente e che i compensi dovuti al subagente erano maturati tutti nell’anno 2007, in particolare ritendendo veritiero il documento attestante che tra le parti era stato concluso un contratto, che è la fonte legale della obbligazione, e l’annotazione del numero delle polizze stipulate e dei compensi maturati nel libro mastro; si tratta di un giudizio di fatto di cui non si può chiedere una revisione in questa sede (Cass. 8758/2017; Cass. 31546/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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