Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8122 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 08/04/2011), n.8122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia da

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 29

gennaio 2009, nel procedimento n. 563/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. FUCCI Costantino, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.D. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 29 gennaio 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale e’ stato dichiarato improponibile, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito con L. n. 133 del 2008, per non essere stata presentata istanza di prelievo di cui al R.D. n. 642 del 1907, art. 51 il ricorso dal medesimo presentato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR del Lazio il 18 dicembre 1998 e non ancora definito;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 non e’ applicabile retroattivamente per i giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della norma suddetta;

3. premesso che nella specie il giudizio amministrativo e’ stato introdotto con ricorso depositato il 18 dicembre 1998, prima dell’entrata in vigore della norma sopra richiamata, il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Ne’ l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non e’ proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 puo’ incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 2008/28428);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguentemente annullamento del decreto impugnato, e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, e art. 384 c.p.c., comma 2, ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che esaminera’ nuovamente il reclamo alla luce del principio enunciato nella relazione in precedenza riportata e provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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