Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8121 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16550-2016 proposto da:

D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

CONFORTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2640/49/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

D.V.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2640/49/2016, depositata in data 6/05/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2007 a seguito di rideterminazione dei ricavi – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuente (rideterminando il maggior reddito d’impresa in misura inferiore rispetto all’accertato da parte dell’Ufficio).

In particolare, i giudici d’appello, ne; respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto la correttezza della pronuncia di primo grado, risultando che già l’Ufficio, nella ricostruzione induttiva del reddito d’impresa, aveva accolto, sia pure in parte, “le doglianze avanzate in sede di mediazione e sostanzialmente riproposte in sede processuale” (in particolare, quella concernente “i chilometri a vuoto percorsi…prima di potere utilizzare il mezzo (taxi)”).

Il ricorrente ha depositato, nel dicembre 2016, istanza di fissazione del ricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su specifiche eccezioni di nullità-illegittimità dell’atto impositivo (per illegittimità del metodo analitico induttivo, per carenza di motivazione ed infondatezza nel merito della pretesa impositiva), sollevate sin dal primo grado e ribadite in appello. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi la nullità della sentenza, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, in votazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2. La seconda censura è fondata, con assorbimento della prima.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “therna decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”. Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per relationem”, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass.7347/12), che “la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibiie, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”.

In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08).

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla, perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell’indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. per ritenere legittimo l’accertamento, dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni, limitandosi la Commissione a vagliare l’operato dell’Ufficio, all’esito del contraddittorio endo-procedimetale; con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, con riguardo all’appello.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (assorbito il primo), va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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