Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8121 del 07/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8121 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 22456-2011 proposto da:
FARACCHIO ANTONIO FRCNTN73C25L628G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato
RUSSILLO GERARDO, che lo rappresenta e difende giusta mandato
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 07/04/2014

nonchè contro
FARACCHIO ANTONIO FRCNTN73C25L628G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato
RUSSILLO GERARDO, che lo rappresenta e difende giusta mandato
in calce al controricorso al ricorso incidentale;

~enti incidentali 4
avverso la sentenza n. 5511/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 14/06/2010, depositata il 21/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Cristina Speranza (delega avvocato Russino)
difensore del ricorrente che si riporta alla memoria;
udito l’Avvocato Gaetano Gianni (delega avvocato Maresca), difensore
della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.

ORDINANZA
Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. la
riunione dei ricorsi principale e incidentale.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Con ricorso notificato 1’8 luglio 2011, Antonio Faracchio chiede, con
un duplice motivo, relative il primo alla violazione degli artt. 1 e 2
della L. n. 230 del 1962 e 23 della L. n. 56 del 1987 e il secondo alla
violazione dell’art. 8 C.C.N.L. e all’omessa pronuncia in riferimento al
limite percentuale da rispettare tra personale a termine e personale
stabile, la cassazione della sentenza pubblicata il 21 settembre 2010,
Ric. 2011 n. 22456 sez. ML – ud. 18-02-2014
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-controricorrente al ricorso e incidentale-

con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di
primo grado di rigetto della sua domanda diretta alla dichiarazione di
nullità del termine apposto per il periodo 1° giugno-30 settembre 1998
al contratto di lavoro stipulato con la società Poste Italiane ai sensi
dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 “per necessità di espletamento del

La società resiste alle domande con rituale controricorso, proponendo
altresì contestualmente un ricorso incidentale subordinato, relativo
all’applicazione dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32, commi
5-7 della legge n. 183 del 2010.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera
di consiglio per essere respinto.
Quanto al primo motivo va infatti premesso che, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte gr. Cass. S.U. n. 4588/06 e
le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n.
6913/09), l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha operato una
sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata
quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione
di un termine al rapporto di lavoro subordinato, sottratte pertanto a
vincoli di conformazione derivanti dalla legge n. 230 del 1962 e
soggette, di per sé, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti
stabiliti dalla legge che ne prevede l’individuazione o dalla medesima
contrattazione collettiva.
Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche
direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti
collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse
Ric. 2011 n. 22456 sez. ML – ud. 18-02-2014
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servizio in concomitanza di asselk e per fetie”.

come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20
aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità,
contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a
posteriori in ordine alla effettività delle stesse.
E’ stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza ri-

lavoro postale del 1994, di contenuto identico all’art. 25 del C.C.N.L.
del 2001 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”,
interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno
considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la
società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale
in ferie, con la conseguenza che in tale ipotesi non è necessaria
l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito e
non è configurabile alcun onere di allegazione e prova della effettività
della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad
essa (cfr., ad es. Cass. n. 18687/08), essendo comunque sufficiente il
rispetto della c.d. clausola di contingentamento, vale a dire della
percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei
rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in
adempimento di quanto imposto dall’art. 23 della legge n. 56/87.
A quest’ultimo proposito, il ricorrente con secondo motivo lamenta
l’omessa pronuncia della Corte territoriale sul motivo di appello che
avrebbe investito l’accertamento da parte del giudice di primo grado
relativo al rispetto della clausola di contingentamento.
Diversamente da quanto affermato col motivo (peraltro contenente
una miscellanea di considerazioni generiche di cui sovente sfugge la
pertinenza), la Corte territoriale ha affermato a pag. 6 della sentenza
che il limite del personale da assumere a termine rispetto a quello a
Ric. 2011 n. 22456 sez. ML – ud. 18-02-2014
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corre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di

tempo indeterminato “nella fattzipecie qui in esame non risulta in alcun modo
violato”, affermazione che, in quanto ignorata dal ricorrente, non è stata
da lui specificatamente censurata, contenendo il motivo di ricorso
generiche accuse alla società di non aver realizzato l’obiettivo di
dimostrare il rispetto della percentuale contrattuale.

all’accoglimento del principale.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio, esaminate altresì le memorie depositate da
entrambe le parti che le considerazioni svolte dal Relatore sono del
tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso principale va respinto assorbito
il ricorso incidentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale assorbito
l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione a Poste
Italiane s.p.a ctlizi~elle spese che liquida in € 2500,00 per
compensi professionali e in €100, 00 per esborsi, oltre accessori di
legge

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale, in quanto subordinato

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