Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8120 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8567-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “LA RISCOSSA” DI REGALBUTO SOC COOP,

(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo

studio dell’avvocato CORRADO GRANDE (st. CHIOMENTI), che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5162/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo “La Riscossa” di Regalbuto Soc.Coop. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5162/21/2015, depositata in data 14/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente Banca di rimborso del 20% di eccedenza IRPEG, vantato per il periodo d’imposta 1990 (e solo parzialmente, fino all’importo dell’80%, estinto con l’assegnazione di titoli di Stato), ai sensi del D.L. n. 307 del 1994, art. 5 conv. in L. n. 457 del 1994, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle, parti, la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58 in riferimento all’art. 2946 c.c., non intendendo il legislatore impedire all’Ufficio di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso ma soltanto consentire (ovvero invitare il) al medesimo di non eccepire la prescrizione di procedere eventualmente al rimborso.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Non risulta anzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in relazione all’omessa censura da parte della ricorrente della statuizione relativa all’inconfigurabilità in concreto della intervenuta prescrizione, per effetto della sequenza combinatoria di atti interruttivi della prescrizione da parte del creditore e di ricognizione di debito da parte dell’Erario.

Invero, la questione della diretta applicabilità da parte della C.T.R. della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58 e della sua portata retroattiva, secondo quanto sostenuto dalla C.T.R., in modo difforme dai principi di diritto espressi da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 7706/2013; Cass. 25471/2015; Cass. 11323/2016; Cass. 16157/2016), assume, nella prospettazione della ricorrente, rilievo preliminare ed assorbente, in quanto l’Agenzia delle Entrate sosteneva che, alla data di entrata in vigore della suddetta normativa, il termine di prescrizione ordinaria decennale (eccedenza relativa all’anno 1990) fosse già maturato, con conseguente ininfluenza sia del primo atto interruttivo da parte del creditore, intervenuto solo nel 2005, sia, tanto meno, della liquidazione, comunque parziale, dell’eccedenza Irpeg, ove effettivamente intervenuta (come si dirà appresso).

Tuttavia, l’erronea statuizione contenuta in sentenza, in ordine agli effetti del disposto di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58 non varrebbe ad inficiare le altre due affermazioni, pure contenute nella pronuncia, in ordine alla interruzione del decorso del termine decennale di prescrizione, laddove effettivamente fosse intervenuta una liquidazione parziale da parte dell’Amministrazione, ai sensi del D.L. n. 307 del 1994, art. 2, comma 58 ed una successiva istanza di rimborso del residuo spettante.

Il D.L. n. 307 del 1994, art. 5 stabiliva infatti che il “residuo ammontare del credito” sarebbe stato “estinto al termine delle operazioni di liquidazioni, anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso”. Si trattava, pertanto, di un pagamento, per espressa disposizione di legge, non satisfattivo dell’integrale richiesta di rimborso del credito d’imposta, ma contenente “la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito” ed “i caratteri della volontarietà dell’atto giuridico” (cfr. Cass. 18907/2007) ed implicante quindi, una volta eseguito, anche un implicito riconoscimento del debito, con effetto interruttivo sulla prescrizione ex art. 2944 c.c..

La peculiarità della situazione (pagamento parziale con assegnazione di titoli di Stato, ma eseguito dall’Amministrazione finanziaria ex lege, ai sensi dell’art. 5 citato), ove effettivamente verificatasi, non poteva dunque implicare anche “rigetto implicito della richiesta originaria del contribuente” (cfr. Cass.12336/2005 e Cass. 8195/2015).

Nè tantomeno rileva, nel presente giudizio, quanto affermato da questa Corte (Cass. 11350/2014; Cass. 3371/2010) in ordine alla non efficacia di atto interruttivo della prescrizione di un pagamento del debito “a titolo di saldo”.

Ma, nella specie, dalla stessa decisione impugnata, non si evince se vi sia stata ed in quale data, ai sensi del D.L. n. 307 del 1994, convertito in L. n. 457 del 1994, con modifiche, l’estinzione parziale del credito esposto in dichiarazione, quanto all’80%, mediante assegnazione alla creditrice, su specifica richiesta, di titoli di Stato.

Neppure è chiaro, dagli atti del presente giudizio di cassazione, se vi sia stata successiva richiesta di rimborso del residuo 20%, presentata dalla contribuente, entro il nuovo termine decennale di prescrizione, apertosi per effetto della asserita liquidazione parziale (nella decisione impugnata si menziona soltanto un sollecito di pagamento inoltrato dalla contribuente nel 2005; nel ricorso dell’Agenzia si dice solo che la richiesta di rimborso veniva presentata dalla contribuente, nel 2005, invocandosi la mancata maturazione della prescrizione, per effetto della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58; nel controricorso si afferma che nel 2005 era presentata la richiesta di rimborso del credito esposto in dichiarazione nel 1991).

La sentenza della C.T.R. non risulta pertanto conforme a diritto, dovendo accertare tali puntuali elementi fattuali decisivi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione del spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Sicilia.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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