Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8120 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 23/04/2020), n.8120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29208/2017 proposto da:

L.A., quale erede di R.E., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FALERIA 37, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA

MAZZEO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO PEPE;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. P.P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso

lo studio dell’avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6676/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con

cassazione senza rinvio;

udito l’Avvocato FRANCO PEPE;

udite l’Avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale successore di AIMA, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 4.365,00, a titolo di risarcimento di danno, quale residuo premio comunitario per il conferimento di tabacco raccolto nel 1994, che sarebbe spettato in base alla produzione realizzata e che non era stato ammesso al beneficio. Espose in particolare parte attrice che AIMA aveva comunicato con ritardo i quantitativi massimi di tabacco conferibili, inferiori rispetto agli anni precedenti e quando ormai il produttore aveva già programmato la produzione in base ai quantitativi degli anni precedenti. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello l’AGEA. Si costituì la parte appellata, nella persona di L.A. quale erede di R.E., chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 9 novembre 2016 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale, decidendo espressamente la controversia sulla base della ragione più liquida, che, diversamente dal Tribunale che aveva ritenuto non decorsa la prescrizione quinquennale (a partire dal 15 agosto 2015, data ultima dei pagamenti), la prescrizione quinquennale era iniziata a decorrere dal luglio 1994, epoca di ricevimento da parte di R.E. della tardiva comunicazione delle quote di produzione inferiori rispetto all’anno precedente. Aggiunse che da tale data la R. aveva potuto apprezzare che il premio sarebbe stato riconosciuto per quantitativi inferiori a quelli attesi e che la stessa aveva dedotto di avere messo in mora l’AGEA per la prima volta nell’aprile-maggio 2000, oltre dunque il quinquennio. Osservò inoltre che in ogni caso non vi era violazione dell’affidamento per la tardività nella rideterminazione delle quote perchè non poteva sorgere alcun legittimo affidamento in capo ai produttori non essendovi alcun automatismo fra quantitativi ammessi al premio in una determinata annata e quelli ammessi in anni successivi.

5. Ha proposto ricorso per cassazione L.A. quale erede di R.E. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1173,1218 e 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, in relazione al dovere dell’AIMA di comunicare entro il termine del 31 dicembre 1993 (prorogato al 31 aprile 1994) le quote di trasformazione ed i certificati di coltivazione sulla base dei regolamenti comunitari, ricorreva urla responsabilità da contatto sociale ai sensi dell’art. 1218.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la prescrizione quinquennale non era decorsa al momento della costituzione in mora perchè il danno si era manifestato alla data del 15 agosto 1995, termine per il pagamento del premio, e non alla data del 31 marzo 1994, termine entro il quale provvedere al tempestivo invio del certificato di coltivazione.

3. Il primo motivo è fondato. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto, condivisibilmente enunciato, da Cass. 13 febbraio 2019, n. 4153: in tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento, da parte dell’AIMA, dell’obbligo, di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all’adempimento di un’obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all’attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale. A tale principio dovrà attenersi il giudice di merito.

4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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