Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8120 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 34293/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1343/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/11/2005 r.g.n. 815/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Palermo, depositato il 10.5.2002, B.T., + ALTRI OMESSI assunte con contratto a tempo determinato dalla societa’ Poste Italiane s.p.a. dall’ottobre 2000 al gennaio 2001 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimita’ dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talche’, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimita’ del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della societa’ al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 25.11.2002 il Tribunale adito rigettava le domande ritenendo consensualmente risolti tutti i contratti impugnati in considerazione della prolungata ed ininterrotta inerzia delle ricorrenti dalla data di scadenza del rapporto sino alla proposizione dell’azione giudiziaria.

Avverso tale sentenza proponevano appello le lavoratoci predette lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27.10.2005, pur ritenendo fondato il motivo di gravame con cui si censurava l’accoglimento della preliminare eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, rigettava il gravame ritenendo la legittimita’ del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato posto che le parti sociali, nell’accordo del 25.9.1997, non avevano indicato alcun termine finale di efficacia dell’accordo stesso, avuto riguardo alla circostanza che la durata dei processi di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali non era preventivamente determinabile.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per Cassazione le originarie ricorrenti con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la societa’ Poste Italiane s.p.a che propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo di gravame.

Le lavoratrici resistono con controricorso al ricorso incidentale di controparte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 371 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perche’ proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame le ricorrenti principali lamentano violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. con riferimento a quanto previsto dagli accordi sindacali 25.9.1997, 16.1.1998, 27.4.1998, 2.7.1998 e 18.1.2001; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; conseguente violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nonche’ della regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi.

Contestano, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi attuativi; e contestano l’assunto secondo cui l’autonomia collettiva non incontrerebbe alcun limite temporale non essendo preventivamente determinabile il termine finale di efficacia dell’accordo stesso.

Col secondo motivo di gravame lamentano violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3 e della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nonche’, piu’ in generale, violazione dell’art. 2697 c.c..

In particolare rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la genericita’ ed ampiezza delle “esigenze eccezionali” comportasse una significativa attenuazione del rigore probatorio caratteristico del modello negoziale delineato dalla L. n. 230 del 1962, ampliando quindi a dismisura l’effetto derogatorio nei confronti delle legge predetta.

Col ricorso incidentale proposto la societa’ Poste Italiane s.p.a.

lamenta, in relazione alla dedotta intervenuta risoluzione consensuale dei contratti in questione con conseguente carenza di interesse ad agire, violazione ed erronea applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato, con motivazione comunque insufficiente, l’eccezione di scioglimento del rapporto per effetto di mutuo consenso espresso dalle parti per facta concludentia. Cio’ in quanto la inerzia del lavoratore protrattasi per un cospicuo lasso di tempo dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, costituisce implicita manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La societa’ predetta eccepisce altresi’ la inammissibilita’ del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Rileva in particolare che parte ricorrente aveva omesso di riportare il contenuto degli accordi attuativi (esaminati dalla Corte d’appello nella pronuncia impugnata), ed aveva inoltre omesso di rappresentare gli elementi necessari posti a fondamento del proposto gravame, non consentendo quindi la valutazione della fondatezza di tali ragioni.

Osserva innanzi tutto il Collegio che tale eccezione non e’ fondata.

Ed invero, contrariamente a quanto rilevato dalla societa’ con la predetta eccezione, il ricorso proposto dalle lavoratrici riporta espressamente il contenuto dell’accordo integrativo del 25.9.1997 e degli accordi sindacali siglati in pari data e, successivamente, il 16.1.1998, il 2.7.1998 ed il 18.1.2001.

Ed evidenzia altresi’, per quel che riguarda la esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso, dopo aver censurato l’assunto contenuto nell’impugnata sentenza secondo cui non solo doveva ritenersi insussistente la invalidita’ della previsione contrattuale ma altresi’ doveva escludersi che l’assunzione a tempo determinato delle ricorrenti ricadesse al di fuori dei limiti temporali di efficacia delle pattuizioni collettive richiamate, che i giudici palermitani “hanno privato di qualsiasi efficacia la espressa delimitazione temporale prevista dalle parti sociali nella applicazione della “clausola autorizzatoria” stipulata per quelle particolari ipotesi di assunzione a termine. Nel l’interpretare le disposizioni degli accordi sindacali indicati nella formulazione della censura, la Corte di Appello di Palermo ha pertanto violato i canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., che impongono di dare spazio al tenore letterale delle espressioni usate, di non trascurare il complesso delle norme e di attribuire comunque efficacia a quanto pattuito”.

Deve pertanto escludersi la dedotta violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

Procedendo quindi all’esame dei ricorsi proposti dalle parti, assume carattere preliminare l’esame del ricorso incidentale della societa’ Poste Italiane s.p.a..

Il ricorso non e’ fondato.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17.12.2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ alla stregua delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo di un certo lasso di tempo fra a cessazione dell’ultimo rapporto e l’atto di costituzione in mora non consentiva di ritenere, in assenza di qualsiasi altra circostanza univoca, l’esistenza di una volonta’ chiara e certa di dismissione del rapporto, atteso che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non era sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso; e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.

E’ per contro fondato il ricorso principale proposto dalle lavoratrici.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 2 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimita’ della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate, ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potra’ procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); cio’, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex pturimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello per cui non ne avrebbero alcuno;

ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, altresi’, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano gia’ stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravita’ da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti.

La censura relativa alla legittimita’ del termine apposto al contratto de quo deve essere pertanto considerata fondata per le ragioni sin qui esposte, dovendosi considerare assorbiti gli ulteriori argomenti sviluppati nei motivi di ricorso.

In definitiva, in accoglimento del ricorso principale, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, la quale provvedera’ tenendo conto dei principi sopra affermati; il giudice del rinvio provvedera’ altresi’, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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