Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 812 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 812 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 22201-2009 proposto da:
S.p.a ENEL Distribuzione – Societa’ con socio unico
soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a.
C.F. 05779711000, in persona del suo procuratore, avv.
Reginaldo Lecce, giusta procura generale autenticata
per atto Notaio Tozzi di Catanzaro in data 29.9.1999,
2013
2142

rep. 31.287, racc. 8.608, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI,

che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 16/01/2014

contro

COMITATO REGIONALE LEGAMBIENTE CALABRIA 80003020791,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato BAFFA

– controricorrente nonchè contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di
ROMA-SEZIONE SPECIALE USI CIVICI, COMUNE di SAN
DEMETRIO CORONE, in persona del Sindaco pro tempore;

intimati

avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA con delega
dell’avvocato LUIGI MANZI difensore del ricorrente che
si e’ riportato agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento.
udito l’Avvocato COSTANTINO FRANCESCO BAFFA difensore
del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’improcedibilita’ del ricorso, in subordine per il

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RiC-09-90

(r1,

COSTANTINO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

Svolgimento del processo
1) Legambiente Calabria agiva davanti al Commissario Usi civici
della Calabria nei confronti di Enel Distribuzione spa e del
Comune di San Demetrio Corone, ottenendo la declaratoria di
assoggettamento ad usi civici del fondo in Contrada Mezzana di

elettrica realizzata sui terreni grazie a concessione edilizia
rilasciata dal Comune stesso.
Insoddisfatta della sentenza n. 2/2007 del 18 giugno 2007,
l’associazione ambientalista proponeva reclamo alla Corte di
appello di Roma, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del
trasferimento del terreno alla Enel,

nonchè degli atti

autorizzativi e prodromici e della concessione edilizia.
La Corte territoriale 1’11 giugno 2009, in parziale accoglimento
del reclamo, dichiarava nullo l’atto di cessione del terreno e
condannava il Comune e la società “alla demolizione delle opere
edificatorie realizzate” sul terreno e al ripristino dello stato
dei luoghi.
1.1) Enel Distribuzione spa ha proposto due motivi di ricorso per
cassazione, notificato il 6 ottobre 2009, resistito da
controricorso del Comitato ambientalista, che ha depositato
memoria.
All’udienza del 18 aprile 2012 è stata disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Comune, non risultando
perfezionato il procedimento notificatorio.

n. 22201-09 D’Ascola rei

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Macchia del Comune, con conseguente ordine di demolire la cabina

Enel ha eseguito detta rinotifica in Roma, il 12. 6. 2012, senza
esito.
All’udienza dell’8 gennaio 2013 è stata disposta rinotifica al
comune di San Demetrio Corone, eseguita il 20 febbraio 2013.
Il Comune è rimasto intimato.

Motivi della decisione
2) Preliminarmente va rilevato che il

ricorso è ammissibile,

essendo stata prodotta la copia della sentenza impugnata,
notificata il 7 luglio 2009, e rispettato il termine di 45 giorni
per il ricorso per cassazione fissato dall’art. 8 della legge 10
luglio 1930 n. 1078, abrogato dal decreto sulla semplificazione
dei riti (n. 150/11) in epoca successiva alla proposizione
dell’impugnazione.
3) Con il primo motivo di ricorso, l’Enel con idoneo quesito
lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c e chiede se il Comitato
era carente di interesse a proporre reclamo, dato che, come aveva
affermato il primo giudice, era stata ordinata la riduzione in
pristino ed era venuta meno ogni possibilità edificatoria, mentre
per altre attività, per le quali non vi era preclusione assoluta,
occorreva autorizzazione della Giunta regionale di modifica della
destinazione di uso dei beni gravati da usi civici.
Sostiene che in tale situazione difetterebbe l’interesse ad agire,
perché sarebbe perseguito un interesse astratto o una mera
soluzione giuridica più corretta, ma priva di riflessi pratici.
La censura è infondata.
n. 22201-09 D’Ascola rei

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Parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte d’appello, specificamente citando la giurisprudenza che
ha dato corpo alla normativa in tema di usi civici, ha ricordato
che la cognizione del Commissario si estende all’accertamento in
via incidentale degli atti di disposizione o trasferimento dei
beni stipulati in violazione dei divieti vigenti.

Commissario, fermatosi all’ordine di demolizione del manufatto
costruito sui terreni.
Evidente è l’interesse che aveva l’associazione ambientalista alla
declaratoria delle conseguenze dell’accertata natura del bene,
tale da vanificare l’atto di cessione del bene stesso e precludere
in radice anche la ripetibilità, per questa via, di violazione dei
diritti civici di cui era stata chiesta tutela. Trattasi di difesa
di intensità maggiore rispetto alla mera revoca
dell’autorizzazione a costruire, che era stata disposta dal comune
stesso o alla demolizione delle opere, perché mira a conservare,
per quanto possibile la titolarità del bene immobile indebitamente
assoggettato ad edificazione.
difetto di motivazione della

4) Il secondo motivo denuncia

sentenza impugnata. Parte ricorrente sostiene che nel dichiarare
la nullità dell’atto concessivo, la Corte non ha verificato «la
sussistenza

dei

requisiti

che

avrebbero

consentito

la

“commerciabilità” del bene» e ha automaticamente fatto
conseguire alla civicità dei luoghi la necessità della
dichiarazione di nullità dell’atto.

n. 22201-09 D’Ascola rei

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Su questa base ha ravvisato l’errore della pronuncia del

Sostiene che era sopraggiunta la legge regionale n. 18 del 2007 e
che peraltro il r.d. 3267/1923 consentiva la modifica di
destinazione di terreni gravati da usi civici, in determinate
condizioni.
Ripete inoltre che bene aveva fatto il Commissario agli usi civici

«considerare le possibilità derogatorie di cui al r.d. del 1923 e
la nuova 1.r. del 2007».
La Corte d’appello non avrebbe motivato la decisione assunta in
presenza delle autorizzazioni rilasciate in vista della
concessione comunale poi annullata.
4.1) Anche queste doglianze sono prive di ogni fondamento.
La motivazione della Corte d’appello, completa ed esauriente,
includeva inequivocabilmente questi profili, da esaminare solo per
la parte in cui non costituiscono abile ripetizione, in nuovi
termini, di quanto argomentato nel primo motivo.
La nullità della concessione edificatoria risaliva ad una
violazione degli usi civici o della demanialità del bene
ascrivibile anche alla vendita, deliberata senza tener conto dei
vincoli esistenti sul bene.
La Corte ha chiaramente illustrato il perché (sentenza pag. 6) la
vendita dei beni costituisce pregiudizio che l’annullamento della
(quella in relazione alla quale erano state

concessione edilizia

rilasciate le autorizzazioni che il ricorso invoca)

non invalida e

che rimaneva pericolo incombente, da eliminare, nella circolazione
di beni gravati da usi civici o facenti parte del demanio civico.
n. 22201-09 D’Ascola rei

‘1 1

6

a limitare la pronuncia e a non dichiarare la nullità, dovendosi

Ha inoltre correttamente spiegato, rispondendo alle ulteriori
sollecitazioni di parte appellante, che le possibilità offerte da
normativa sopravvenuta in relazione a futuri atti amministrativi
sono irrilevanti, giacché le nuove normative potranno essere
valutate solo se e quando saranno applicate ai fini derogatori

Ciò implicitamente esclude che esse possano rilevare per gli atti
già ritenuti illegittimi in relazione alla normativa esistente
all’epoca della deliberazione di concessione di costruire il
manufatto e del prodromico atto di vendita annullato dalla Corte
di appello per i motivi soprariassunti.
5) Da ultimo va detto che la questione di costituzionalità
ribadita in sede di discussione orale dal Comitato è da
disattendere, per carenza del requisito della rilevanza, atteso il
rigetto del ricorso.
Nuove appaiono le deduzioni svolte in memoria da parte resistente,
che invoca declaratorie basate su accertamenti di fatto preclusi
al giudice di legittimità.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese
di lite liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.
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della commerciabilità dei beni richiesti dall’Enel.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 22 ottobre 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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