Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 812 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27455/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

W.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1634/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, emessa il 05/03/2015 e depositata il

17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Fabio Pace, per il controricorrente, che si riporta

al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di W.A.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, per quel che ancora interessa, aveva rigettato il ricorso del contribuente, nella parte in cui domandava l’annullamento degli avvisi di

accertamento relativi all’IRPEF, all’IVA ed all’IRAP dell’anno 2004. Nella decisione impugnata, la CIR ha affermato di ritenere pienamente validi e fondati tutti i motivi di gravame.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo.

Con esso, si denuncia il vizio di motivazione inesistente o apparente e l’omessa motivazione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La ricorrente sottolinea la carenza di una anche minima motivazione in ordine alle ragioni che avevano portato all’accoglimento dell’appello ed al rigetto del gravame dell’ufficio, che neppure era stato menzionato nella parte narrativa della sentenza impugnata.

L’intimato ha resistito, deducendo l’infondatezza del ricorso.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, dopo aver analiticamente enunciato i motivi di gravame del contribuente (e solo quelli, trascurando così quelli dell’ufficio, di cui al giudizio riunito), ha laconicamente affermato “La Commissione ritiene pienamente validi e fondati i motivi tutti di gravarne”.

Orbene, la sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (Sez. 5, n. 20648 del 14/10/2015; Sez. 6-5, n. 22652 del 05/11/2015).

Infatti, è evidente come la formula adottata dalla CTR non consenta d’individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al motivo dedotto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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