Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8119 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26415-2015 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 395/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 29/10/2014, depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

I.R., quale socio dell’Immobiliare M&R s.r.l., propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di liquidazione per imposte di Registro, quale differenza tra le imposte ipotecarie e catastali liquidate in misura fissa e quelle effettivamente dovute in misura proporzionale.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’atto di compravendita avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposizione proporzionale e non fissa, non essendo gli immobili adibiti ad uso abitativo, secondo la classificazione catastale vigente al momento del trasferimento della proprietà. Le imposte dovute avrebbero inoltre avuto natura suppletiva, giacchè l’ente impositore avrebbe provveduto a correggere una propria omissione.

Il ricorso si affida a due motivi.

Col primo rilievo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42 e 57 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Contesta l’asserita natura suppletiva dell’imposta, affermando che la registrazione del contratto sarebbe avvenuta per via telematica e che, nella specie, mancherebbe la previa liquidazione dell’imposta principale, sicchè neppure vi sarebbe una correzione successiva.

Con la seconda censura, l’ I. assume violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8 ter e dell’art. 1 bis della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La società aveva infatti ottenuto i permessi edificatori, assolto gli obblighi convenzionali con l’ente territoriale ed iniziato i lavori: conseguentemente, al momento del trasferimento, l’immobile aveva già perso il carattere di strumentalità.

L’intimata si è costituita senza controricorso.

Il primo motivo è infondato.

La tesi del ricorrente che, mancando una liquidazione diretta a correggere errori presenti nell’autoliquidazione, mancherebbe una liquidazione principale e dunque non vi potrebbe essere una correzione “successiva”, urta col disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42 come modificato dal D.L. n. 9 del 2000 (“E’ principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso”).

La natura dell’imposta liquidata non muta in considerazione dell’inutile decorso del termine di cui al D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter – come introdotto dal D.Lgs. n. 9 del 2000, art. 1 – in assenza di alcun precedente provvedimento dell’Ufficio.

Anche il secondo motivo deve essere disatteso.

Al fine di determinare la natura dell’immobile, il dato processuale oggettivo era costituito, al momento della compravendita, dalla classificazione catastale. Come ha correttamente affermato la CTR, l’ottenimento dei permessi e delle concessioni prodromici alla costruzione, e lo stesso inizio dei lavori, non garantiscono – in linea assoluta – l’utilizzo abitativo dell’immobile.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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