Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8119 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5397-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SMURFIT KAPPA ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI
PIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 1860/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1.-. Il contribuente, società che esercita l’attività di cartiera anche nello stabilimento di Ponte dell’Ania (LU) ove è produttore in proprio di energia elettrica, ha impugnato il diniego di rimborso sulla accise imposta sulla produzione elettrica ai sensi del D.L. n. 511 del 1988,’art. 6 per gli anni 2010/2011, deducendone la contrarietà con la normativa Eurounitaria e cioè con la direttiva 92/12/CE del 1992 e con la direttiva 2008/118/CE. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 22 ottobre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che vi sia un contrasto con la direttiva 2008/118/CE qualora la imposizione venga effettuata in assenza di una finalità specifica che non può identificarsi con lo scopo di salvaguardia del bilancio nè con il generico scopo di garantire alla finanza regionale locale l’assolvimento dei compiti istituzionali, poichè anche in questo caso lo scopo dell’imposizione si identifica con lo scopo di salvaguardia del bilancio. 2. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Diritto
RITENUTO
Che:
3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva CE 2018/118 affermando che è consentito a ciascuno Stato membro imporre le accise purchè destinate a una finalità specifica. Deduce che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, come modificato dal D.lgs. 26/2007 introduce una addizione compatibile con la direttiva CE poichè in questo caso la finalità a cui è destinata l’accisa è garantire la concreta realizzazione e il funzionamento del nuovo sistema delle autonomie locali le cui attribuzioni e competenze erano state ampliate dalla riforma della titolo V della Costituzione.
Il motivo è infondato.
Questa Corte si è già pronunciata sul tema, perlato tra le stesse parti, affermando che in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (Cass. 15198/2019, tra le stesse parti).
Ciò in conformità al il diritto Eurounitario secondo il quale una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall’altro, rispetti le regole di imposizione dell’unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 – 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C- 82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22).
Il giudice d’appello si è attenuto a questi principi e pertanto il ricorso è da respingere.
In ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021