Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8119 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8119 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 12571-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2016
126

contro

OPTOVISTA SPA in persona del Presidente del C.d.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO FALDELLA giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 22/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 39/2011 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 30/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

FEDERICO;

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza
della CTR dell’Emilia-Romagna, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, era stato
annullato l’avviso di accertamento a carico della contribuente Optovista spa per l’anno 2002, avente
ad oggetto l’indebita deduzione di componenti negative ai fini Irpeg ed kap, in relazione ad

black list),
La CTR, in particolare, per quanto qui ancora rileva, aveva affermato che l’omessa indicazione
separata dei costi doveva qualificarsi come mero errore formale, stante l’ effettività, non contestata
dall’ufficio, delle operazioni commerciali , con la conseguenza che la presentazione della
dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8 Dpr 322/1998 da parte della contribuente determinava
l’applicabilità della sola sanzione nella misura fissa di cui all’art. 8 comma 1 D.lgs. 471/1997,
anche in considerazione della mancanza di ogni intento elusivo da parte della contribuente.
La contribuente ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria ex art. 378 codice di rito.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione a falsa applicazione
dell’art. 1 commi 302 e 303 dalla L.296/2006, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lgs.
471/1997 e dell’art. 2 comma 8 Dpr 322/1998 in relazione all’art. 360 n.3) cpc, lamentando che la
CTR abbia disapplicato la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 1 commi 302 e 303 della 1.
296/2006, nonostante la mancanza di una valida dichiarazione sostituiva da parte della contribuente.
Deve anzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa censura di tutte le

rationes decidendi post, Case della sentenza impugnata.
Si osserva, in contrario, che il ricorso dell’Agenzia censura in modo puntuale l’unico presupposto
su cui si fonda la statuizione impugnata, vale a dire l’ammissibilità ed efficacia della dichiarazione
integrativa presentata dalla contribuente.
11 motivo è, nel merito, fondato.
I

operazioni effettuate con imprese aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata ( appartenenti alla cd.

Com’è noto, il regime introdotto dalle disposizioni dell’art. 1 della L.296/206, ai commi 301 e 302,
modificando il testo dell’art. 110 TUIR, ha abolito il previgente regime di indeducibilità di costi
scaturenti da operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi Black list per il solo fatto della
mancata indicazione separata, disponendo che la deducibilità di detti costi sia unicamente

i all’effettività delle transazioni

subordinata alla prova dell’operatività dell’impresa estera t

La separata indicazione di detti costi in dichiarazione viene invece degradata, dall’art. 1 comma 302
legge cit. , che ha introdotto il comma 3 bis all’art. 8 d.lgs. 471/1997, da presupposto sostanziale di
deducibilità a mero obbligo di carattere formale, passibile di sanzione amministrativa„ pari al 10%
dell’importo complessivo delle spese e componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei
redditi con soglia minima di 500,00 e massima di 50.000,00 €.
Per le situazioni di diritto transitorio, cui è riconducibile il caso di specie, l’art. I della legge cit. al
comrna 303 ha ulteriormente disposto l’applicabilità del comma 302 anche per le violazioni
commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente
fornisca la prova di cui all’art. 110 comma 1 )41.11R, vale a dire che l’impresa estera svolgeva una
prevalente ed effettiva attività commerciale jehe le operazioni poste in essere rispondevano ad un
effettivo interesse economico ed avevano avuto concreta esecuzione(Cass. 4030/15 e 6505/15).
Fermo dunque il venir meno della indedueibilità di detti costi, non essendo contestata la effettività
delle operazioni e le altre condizioni richieste dall’art.’ commi 302 e 303, deve affermarsi
l’efficacia retroattiva e la conseguente applicabilità, nel caso di specie della sanzione di cui all’art. 8
comma 3 bis d.lgs. 471/1997 (introdotto dal menzionato comma 302).
Non può invece attribuirsi efficacia, sul piano sanzionatorio, alla dichiarazione integrativa ex art. 2
comma 8 Dpr 322/1998 effettuata dalla contribuente dopo la notifica del processo verbale di
constatazione, all’esito di verifica fiscale nei suoi confronti(Cass. 21955/15).
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, cui il Collegio intende
dare senz’altro continuità, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione
2

commerciali.

integrativa, di cui all’art. 2 comma 8 dpr 322/98, la notifica della contestazione di una violazione
commessa nella redazione di una precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre
rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un
inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore (Cass. 5398/2012; Cass.
2008112014; Cass. n. 4030/2015).

contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento non costituisce un fatto decisivo, in
quanto la causa ostativa alla validità della dichiarazione è costituita non già dalla notifica
dell’avviso di accertamento, come affermato nella sentenza impugnata, ma dalla contestazione della
violazioni (Cass.15798/2015), che, nel caso di specie, è anteriore alla dichiarazione, atteso che la
dichiarazione risulta presentata solo in data 8 settembre 2005, a fronte di una contestazione
effettuata sin dal 22 luglio 2005.
Non può dunque ritenersi che la dichiarazione integrativa da parte della contribuente potesse essere
validamente utilizzata al fine di elidere la sanzione irrogata dall’Ufficio.
La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, con applicazione alla contribuente della sanzione ( entro i limiti
prescritti) di cui all’art. 8 comma 3 bis d.lgs. 47111997, pari al 10% delle spese e componenti
negativi non( separatamente) indicati dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi.
Considerata la complessità della materia sussistono i presupposti per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara dovuta dalla contribuente la
sanzione di cui all’art. 8 comrna 3 bis d.lgs. 471/1997, pari al 10% delle spese e componenti
negativi non dichiarati.
Spese compensate.
3

Si osserva, in particolare, che la presentazione della dichiarazione integrativa da parte della

Cosi deciso in Roma il 14 gennaio 2016

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