Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8119 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 08/04/2011), n.8119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto e non depositato da:

C.M.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12. presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 9 aprile

2008, nel procedimento n. 2680/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 23 novembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. ABBRITTI Pietro, che nulla ha osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa del controricorrente;

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati, ritenuto che:

1. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso notificato l’1 luglio 2009 in relazione al ricorso per cassazione, proposto C.M. avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 9 aprile 2008, notificato ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione:

2. Il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 2004/10699; 2006/1635);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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