Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8119 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29463/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., C.F.;

– intimate –

sul ricorso 33571/2006 proposto da:

C.S., C.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che

li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4986/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2005 r.g.n. 10956/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

Con separati ricorsi al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificati, C.S. e C.F., assunte con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. nell’anno 1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 11.7.2002 il Tribunale adito rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponevano appello le lavoratrici predette lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16.6.2005, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione, condannando la società convenuta al ripristino dei rapporti ed al pagamento in favore delle ricorrenti della retribuzione, con accessori, per i tre anni successivi alla scadenza dell’ultimo contratto, ma con decorrenza dalla data di offerta delle prestazioni.

In particolare la Corte territoriale rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine, essendo stato superato il termine massimo del 30.4.1998 previsto dagli accordi aziendali.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a. con un motivo di impugnazione.

Resistono con controricorso le lavoratrici intimate che propongono a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo di gravame.

Le stesse hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col proposto gravame la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c., e segg., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 57 del 1987, art. 23, dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. In tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i successivi accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volontà negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneità di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della società Poste Italiane s.p.a..

Il ricorso non è fondato.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate da chiaro significato letterale delle espressioni usate, ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr, ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

La censura relativa alla legittimità del termine apposto al contratto de quo deve essere pertanto considerata infondata per le ragioni sin qui esposte.

Il ricorso proposto dalla società datoriale non può quindi trovare accoglimento.

Con il ricorso incidentale proposto le lavoratrici lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227, 2227, 2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su una questione decisiva per l’esito della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società datoriale alla corresponsione in favore di ciascuna appellante, a titolo di risarcimento del danno, di una somma parametrata alle retribuzioni che sarebbero state percepite dalla data di messa in mora sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di interruzione del rapporto, non avendo la Corte esplicitato le motivazioni di tale determinazione, che comunque si appalesavano erronee in punto di diritto avendo il giudice d’appello applicato la normativa in tema di risarcimento del danno e non quella relativa all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che tale statuizione è fondata su una motivazione insufficiente avendo la Corte territoriale configurato, in modo astratto ed apodittico, una presunzione di sicuro reperimento di altra occupazione nel predetto termine di tre anni.

Del resto, fatta valere dalle lavoratrici la illegittimità del termine apposto al contratto, resta accertata la persistenza del rapporto di lavoro, salvo che esso sia stato poi risolto per mutuo consenso o per recesso del datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento (Cass. sez. lav., 2.4.2009 n. 8061).

In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale; la sentenza va di conseguenza cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata per nuovo esame sull’ammontare del risarcimento spettante alle ricorrenti incidentali, alla stessa Corte di appello, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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