Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8118 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/11/2016, dep.29/03/2017),  n. 8118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28846-2015 proposto da:

S.U., elettivamente domiciliato a Roma piazza Cavour

presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO TORCIA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4483/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 5/03/2015 depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. NIAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’avv. S.U. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario, contenente la provvisoria esecutività, sconterebbe l’imposta di registro, ancorchè il creditore non azioni il provvedimento monitorio o vi rinunzi.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo, il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Premesso che la richiesta di registrazione avrebbe reso applicabile la decadenza triennale (art. 76, comma 2 D.P.R. cit.), a fronte di una richiesta di registrazione del 14.11.2008, la notifica dell’avviso di liquidazione era avvenuta il 17.11.2011, dunque oltre il triennio.

Con il secondo, lo S. denuncia violazione dell’art. 2907 c.c. e art. 306 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Egli avrebbe rinunciato al ricorso il 17.10.2008, ossia prima dell’emissione del decreto (il 13/11/2008).

Con il terzo, invoca la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 Tariffa parte 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La rinunzia al ricorso avrebbe impedito al decreto di produrre effetti, sicchè mancherebbero i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37.

Il primo motivo è infondato.

In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 10, lett. c), ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l’imposta all’esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con la conseguenza che tale procedimento di riscossione risulta insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 76, comma 2, (Sez. 5, n.21306 del 07/08/2008; Sez. 5, n.17060 del 21/07/2010).

E’, per converso, fondato il secondo motivo.

Invero, non si può confondere – come mostra di fare la CTR – il ricorso per decreto ingiuntivo con il provvedimento monitorio vero e proprio. Mentre nel primo caso vi è un’istanza di parte rivolta al giudice, nel secondo caso vi è stato l’intervento dell’autorità giudiziaria e l’atto è perfezionato e dunque suscettibile di assolvere le funzioni riconosciute dall’ordinamento giuridico. Solo nel secondo caso trova applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, mentre, nella specie, il ricorrente ha dimostrato di aver rinunciato al ricorso prima dell’emissione del decreto, sicchè la sottoposizione del ricorso al giudice è stato frutto di un equivoco.

Pertanto, una volta ritualmente depositata la rinuncia, essa comportava il venir meno del presupposto di cui all’art. 633 c.p.c. e, conseguentemente, l’ingiustificata emissione del decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo resta assorbito.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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