Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8118 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 23/04/2020), n.8118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3869-2017 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA GOBBINI DI M.F. E C SS, in persona

del legale rappresentante M.F., SOCIETA’ AGRICOLA

G.G. E L.M. S.S. in persona del legale

rappresentante G.G., MI.SE.,

ME.RO., C.G., SOCIETA’ AGRICOLA CORTE CA NOVA DI

B.R. E A. SS in persona del legale rappresentante

B.R., SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE F.LLI I., in persona del

legale rappresentante I.A., C.C. E N. S.S.

in persona del legale rappresentante C.C.,

MA.GI. & GI. SS in persona del legale rappresentante

MA.GI., BE.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NIZZA N. 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MADDALENA ALDEGHERI;

– ricorrenti –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MADDALENA ALDEGHERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’azienda agricola G.B., in persona dell’omonimo titolare, ed altre aziende agricole proposero innanzi al Tribunale di Verona opposizione avverso le cartelle di pagamento emesse per importi iscritti a debito, nel ruolo reso esecutivo in data 19 febbraio 2015, per “prelievi latte sulle consegne” a carico delle singole aziende agricole dalla campagna lattiero-casearia 1995/1996 fino a quella 2008/2009. Si costituì A.G.E.A. chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale, con sentenza di data 6 aprile 2017, adito dichiarò il difetto di giurisdizione per taluni motivi di opposizione, stante l’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t) CPA, e rigettò la domanda per il resto.

3. Per quanto qui rileva, osservò il Tribunale quanto segue in relazione ai singoli motivi. Motivo 1) (inesistenza della notificazione in quanto la cartella non era stata notificata da un agente notificatore abilitato): la L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies, comma 10 bis, prevede la possibilità di avvalersi delle società del gruppo Equitalia per la notificazione delle cartelle. Motivo 2) (nullità della notificazione per mancanza della relazione di notifica): alla luce del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Motivo 3.1) (nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella stessa, indicando quest’ultima solo il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo): coincidendo ente creditore ed ente riscossore è sufficiente l’indicazione di un’unica persona fisica, nè rileva la circostanza che la notificazione della cartella sia stata effettuata da Equitalia perchè la disposizione richiede l’indicazione del responsabile dell’ente riscossore e non sono necessarie ulteriori indicazioni qualora l’operazione materiale di notificazione sia stata affidata dall’ente riscossore ad un terzo. Motivo 4) (nullità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e della data di notifica dei medesimi): dalla cartella contestata si desumono inequivocabilmente gli estremi del prelievo supplementare cui la stessa si riferisce.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione l’azienda agricola G.B., in persona dell’omonimo titolare, e le altre aziende agricole sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

5. Con ordinanza n. 6958 dell’11 marzo 2019 delle sezioni unite civili di questa Corte è stato rigettato il quarto motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle domande indicate dalla sentenza impugnata, ed è stato rimesso alla sezione terza civile l’esame degli altri motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies, comma 10 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25 e 26, artt. 136,148 e 149 bis c.p.c., L. n. 890 del 1982, artt. 3, 7 e 14 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti con il sub-motivo 1 che la notifica delle cartelle di pagamento è inesistente in quanto effettuata in proprio, a mezzo PEC, da soggetto (Equitalia s.p.a.) non abilitato ai sensi del combinato disposto della L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies, comma 10 bis e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, potendosi l’A.G.E.A. avvalere della collaborazione del personale di Equitalia quale suo eventuale nuncius (facendo per esempio imbustare e/o portare all’ufficio postale dal Gruppo Equitalia le cartelle o utilizzando il suo personale per la predisposizione delle PEC), ma senza che il personale di Equitalia sia abilitato ad eseguire in proprio la notifica (mentre la legge demanda le funzioni di ufficiali della riscossione solo al personale del Corpo della guardia di finanza). Aggiungono, con il sub-motivo 2, che la notifica è nulla in quanto, eseguita da soggetto non abilitato, era priva di relazione di notificazione e che la notifica mediante semplice invio di lettera raccomandata è consentita solo al concessionario o all’ufficiale della riscossione, qualifiche di cui Equitalia era priva.

1.1. Il motivo è infondato. Va premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione stante l’inerenza delle questioni di cui ai motivi di ricorso al quomodo dell’esecuzione e dunque all’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi.

Con il primo sub-motivo si denuncia un’ipotesi di inesistenza, e non di mera nullità, della notificazione della cartella di pagamento, posto che si contesta che il soggetto che ha provveduto alla trasmissione della cartella fosse dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere tale attività (cfr. Cass. Sez. U. 20 luglio 2016, n. 14916).

Prevedono del D.L. n. 5 del 2009, art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, convertito con L. n. 33 del 2009, applicabili ratione temporis, quanto segue:

“10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonchè per l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e successive modificazioni, sono effettuate dall’AGEA, che a tal fine si avvale delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest’ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione”.

La procedura viene avviata con l’intimazione di versamento da parte dell’AGEA, con facoltà del produttore interessato di proporre entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione richiesta di rateizzazione. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione avvalendosi per l’intera attività di riscossione (ed anche per la fase di gestione del contenzioso) delle società del gruppo Equitalia sulla base di convenzione. In particolare, alla stregua del comma 10 bis, la notificazione della cartella di pagamento e la riscossione coattiva sono effettuate dall’AGEA avvalendosi delle società del gruppo Equitalia. L’imputazione all’AGEA della notifica della cartella non comporta che l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia sia riducibile alle operazioni meramente materiali richiamate nel motivo di censura, perchè effettuare la notifica “avvalendosi” delle dette società implica che la stessa notificazione sia compiuta da queste uDtime, sia pure imputandone gli effetti giuridici all’AGEA sotto il profilo della titolarità dell’attività. Se la norma contempla l’effettuazione in capo ad un soggetto di una determinata attività, “avvalendosi” di un altro soggetto, vuol dire che quell’attività è compiuta da quest’ultimo sia pure con ricaduta dell’effetto giuridico, quanto alla titolarità dell’attività, sul primo soggetto.

La circostanza che la qualità di ufficiale della riscossione sia attribuita solo al personale del Corpo della guardia di finanza non consente di concludere nel senso che le società del gruppo Equitalia non sarebbero soggetto abilitato all’attività di notificazione.

L’abilitazione per Equitalia discende da quanto contemplato dal comma 10, della disposizione in esame e dalla circostanza che l’art. 8 quinquies, in discorso costituisce norma speciale rispetto al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, quanto all’identificazione del soggetto abilitato alla notificazione. A differenza del Corpo della guardia di finanza, per il quale vale l’attribuzione normativa di ufficiali della riscossione, nel caso delle società del gruppo Equitalia la fonte dell’abilitazione è la convenzione fra AGEA ed Equitalia prevista dalla legge. Deve quindi concludersi nel senso che la notificazione è stata effettuata da soggetto abilitato.

1.1.2. Il riconoscimento della qualità di soggetto abilitato in capo ad Equitalia comporta la piena applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per ciò che concerne le modalità della notificazione della cartella e dunque anche la non necessità di un’apposita relata di notificazione ove a quest’ultima si provveda mediante l’invio diretto di lettera raccomandata (cfr. Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; 17 ottobre 2016, n. 20918) o a mezzo posta elettronica certificata.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies, comma 10 bis e D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che le cartelle sono nulle in quanto risulta indicato il solo responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, ma non il responsabile dell’emissione e della notifica della cartella.

2.1. Il motivo è infondato. In base al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, la cartella di pagamento contiene a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tale disposizione va sul piano interpretativo coordinata con la L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies. Sul punto va data continuità a quanto affermato da Cass. 10 novembre 2017, n. 26669: nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, poichè il procedimento di riscossione è interamente affidato al creditore AGEA, l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con l’individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso Ente, non è che atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo.

Come si è chiarito sopra, la circostanza che la notificazione venga eseguita da Equitalia non modifica l’imputazione dell’effetto giuridico, quanto a titolarità dell’attività di notificazione, in capo ad AGEA, posto che, in base alla legge, l’attività posta in essere da Equitalia si intende come effettuazione della notifica da parte di AGEA che, nell’espletamento di tale attività, “si avvale” sulla base di convenzione di società del gruppo Equitalia.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 segg., L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 7. Osservano i ricorrenti che nelle cartelle manca l’indicazione degli atti di accertamento presupposti e della data di notifica, anche perchè gli stessi non sono mai stati notificati alle aziende produttrici di latte vaccino (essendo state inviate solo semplici comunicazioni a mezzo raccomandata a.r.), e vi è solo l’indicazione delle annate relative ai crediti per prelievo supplementare iscritti a ruolo di cui viene richiesto il pagamento e la generica indicazione che “le imputazioni di prelievo oggetto della presente cartella sono state intimate ai sensi della L. n. 33 del 2009”. Aggiungono che, dovendo essere inseriti nel registro nazionale dei debiti previsto dalla L. n. 33 del 2009, solo i debiti accertati in via definitiva, e mancando la chiara e precisa indicazione degli atti di accertamento presupposti, è impedito il diritto di difesa dei ricorrenti, nè sono presenti circostanze univoche grazie alle quali individuare l’atto di accertamento presupposto.

3.1 Il motivo è inammissibile. Il motivo di censura ha carattere misto in quanto per un verso si denuncia vizio motivazionale, per l’altro la violazione di legge. La formulazione del motivo permetti di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne l’esame separato (Cass. 6 maggio 2015, n. 9100).

La violazione di legge attiene alla regola di diritto secondo cui per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 11 ottobre 2018, n. 25343; 18 gennaio 2018, n. 1111; 25 maggio 2011, n. 11466). Il sindacato in ordine alla violazione di legge pone una questione di vizio di sussunzione nel senso che deve valutarsi se il fatto, così come accertato dal giudice di merito, risulti qualificabile come adempimento dell’onere di indicazione nella cartella di circostanze univoche ai fini dell’identificazione dell’accertamento presupposto.

Con il motivo di censura viene impugnato non solo il giudizio di diritto, nei termini della sussunzione appena indicata, ma anche il giudizio di fatto sotto il profilo del vizio motivazionale. Ai fini dell’accesso al sindacato in ordine alla violazione di legge deve prioritariamente esaminarsi la denuncia di vizio motivazionale in quanto relativa al fatto sulla cui base esercitare il giudizio sussuntivo. Il giudice di merito ha accertato che dalla cartella contestata si desumono inequivocabilmente gli estremi del prelievo supplementare cui la stessa si riferisce. Il giudizio di fatto alla base della valutazione in termini di validità della cartella di pagamento viene impugnato con il rilievo che nella stessa vi è solo l’indicazione delle annate relative ai crediti per prelievo supplementare iscritti a ruolo di cui viene richiesto il pagamento e la generica indicazione che “le imputazioni di prelievo oggetto della presente cartella sono state intimate ai sensi della L. n. 33 del 2009”. Tale sarebbe il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito.

La censura appare priva di decisività posto che la valutazione del giudice di merito in termini di esistenza di circostanze univoche ai fini dell’individuazione dell’atto presupposto ben potrebbe radicarsi sul collegamento logico del dato relativo alle annate interessate dal prelievo supplementare con la menzione dell’avvenuta intimazione ai sensi della L. n. 33 del 2009. L’argomento secondo cui non sarebbe mai intervenuta la notifica degli atti di accertamento attiene a motivo di censura diverso da quello del vizio della cartella per omessa indicazione degli estremi dell’accertamento (e per il quale, sulla base dell’ordinanza delle sezioni unite civili sopra menzionata, ricorre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ed è dunque inidoneo ad inficiare il collegamento logico appena evidenziato e, per tale via, il giudizio in punto di validità formale della cartella di pagamento.

L’inammissibilità della denuncia di vizio motivazionale per carenza di decisività non consente di accedere alla denunciata violazione di legge, restando fermo il fatto così come accertato dal giudice di merito. Lo scrutinio del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 imporrebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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