Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8118 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza, iscritto al n. 28302/2019 sollevato

dal Tribunale di Savona con ordinanza del 27/09/2019 nel

procedimento vertente tra R.M.C., R.G.,

G.C., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Carso n. 61,

presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato GLENDI CESARE FEDERICO – da una

parte – e R.A., R.N., R.C.,

C.P.V., elettivamente domiciliati in Roma Via Sicilia n.

66 presso lo studio dell’Avvocato BELLI EDOARDO CONTARINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LANA LUIGI dall’altra

– ed iscritto al n. 2999/17 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.7.2017 Ru.Gi., R.G. e R.M.C. convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Savona R.A., R.N., R.C. e C.P.V. invocando la divisione giudiziale dei beni in comunione indivisa tra le parti, in parte provenienti da diverse successioni ed in parte invece in comunione ordinaria.

Si costituivano in giudizio i convenuti, non opponendosi alla domanda di divisione ma eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona in relazione ad alcuni dei beni oggetto della domanda.

A seguito del decesso di Ru.Gi. il processo veniva interrotto e successivamente riassunto dai suoi eredi, R.G., R.M.C. e G.C..

Con sentenza n. 736/2019 il Tribunale di Savona dichiarava la propria incompetenza in relazione alla divisione di alcuni dei beni immobili ricompresi nella domanda di parte attrice, in favore, rispettivamente: 1) del Tribunale di Lecce, relativamente ai beni relitti da R.G. e da R.C.; 2) del Tribunale di Imperia, relativamente ai beni in comunione ordinaria tra le parti.

Avverso detta decisione hanno proposto regolamento di competenza R.M.C., R.G. e G.C., con ricorso rigettato da questa Corte con ordinanza n. 23181 del 2020, pubblicata il 23.10.2020.

Con ordinanza del 27.9.2019 il Tribunale di Savona ha disposto la sospensione del processo, rigettando l’istanza di R.A., R.N., R.C. e C.P.V., con la quale costoro avevano invocato la prosecuzione del giudizio di merito per la parte della divisione in ordine alla quale il predetto Tribunale aveva confermato la propria competenza e mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 47 c.p.c., comma 3.

Con atto notificato il 23.9.2019 R.A., Nicola, Cecilia e C.P.V. hanno rassegnato le loro scritture difensive, insistendo per il rigetto del regolamento di competenza, nelle quali tuttavia si fa riferimento al diverso regolamento di competenza introdotto da R.G., G.C. e R.M.C. con atto notificato il 23.9.2019, oggetto del diverso giudizio n. 28914/2019, deciso da questa Corte con la già richiamata ordinanza n. 23181/2020.

Con atto depositato il 10.2.2020 il P.G., nella persona del sostituto procuratore Dott. P.A., ha concluso per il rigetto del regolamento.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 16.9.2020, in prossimità della quale R.A., Rubaudo Nicola, R.C. e C.P.V. hanno depositato memoria.

In quella sede, riscontrata la mancanza della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale a R.M.C., R.G. e G.C., il collegio ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 29407/2020, pubblicata il 23.10.2020, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, onerando la cancelleria di comunicare a tutte le parti la fissazione della data della nuova adunanza camerale.

In prossimità dell’odierna adunanza camerale, R.A., R.N., R.C. e C.P.V. hanno depositato memoria, con la quale hanno informato il collegio del deposito, intervenuto medio tempore, dell’ordinanza n. 23181/2020, con la quale è stato rigettato il regolamento di competenza introdotto, nel diverso giudizio n. 28914/2019, ad istanza di R.G., G.C. e R.M.C. con atto notificato il 23.9.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dare atto che il presente regolamento non è stato introdotto ad istanza di parte – come inducono a far pensare le scritture difensive depositate in questa sede da R.A., R.N., R.C. e C.P.V. – bensì d’ufficio. Esso, infatti, trae origine dall’ordinanza del Tribunale di Savona del 27.9.2019.

Ciò premesso, va evidenziato altresì che sulla questione della competenza sussiste già una pronuncia di questa Corte, nella specie l’ordinanza – più volte richiamata in fatto – n. 23181 del 2020, pubblicata il 23.10.2020, con la quale è stato rigettato il regolamento di competenza proposto da R.G., G.C. e R.M.C. con atto notificato il 23.9.2019, a seguito della sentenza del Tribunale di Savona n. 736 del 23.7.2019.

In base al principio dell’efficacia panprocessuale delle decisioni sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13768 del 27/06/2005, Rv. 582066; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16405 del 17/06/2008, Rv. 604073; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30200 del 15/12/2017, Rv. 646790; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26595 del 22/10/2018, Rv. 650876).

Va del pari considerato che -in materia di giurisdizione- le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il principio del ne bis in idem, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all’identica causa petendi, l’efficacia panprocessuale delle pronunce della Corte di Cassazione sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione, atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l’esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa (petitum sostanziale), sicchè, ove la Suprema Corte abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11161 del 23/04/2019, Rv. 653897).

Identico principio è applicabile in materia di competenza, ragion per cui, una volta che la Corte di Cassazione si sia espressa definitivamente sulla competenza in relazione ad una determinata controversia, non v’è spazio per ulteriori pronunce sulla medesima questione.

Ciò conduce alla declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza oggetto del presente giudizio.

Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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