Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8117 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13114-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE n.

155, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TALINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MIGLIO;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PESCARA, depositata il

26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 5.6.2018 L.D. evocava in giudizio C.F. innanzi il Giudice di Pace di Pescara per sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente alle ingiurie proferite all’indirizzo dell’attore in data 18.4.2017.

Si costituiva in giudizio il C. contestando la domanda ed eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Pescara a favore del Giudice di Pace di Roma.

Con ordinanza del 10.10.2018, il Giudice di Pace di Pescara accoglieva l’eccezione dichiarandosi incompetente e rimettendo la causa innanzi il Giudice di Pace di Roma, con termine per la riassunzione del giudizio di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, rimettendo le spese al definitivo.

Nessuna delle parti provvedeva all’incombente nel termine di cui anzidetto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.F., affidandosi ad un solo motivo.

L.D., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Giudice di Pace di Pescara avrebbe erroneamente rinviato le spese al definitivo, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese della fase processuale svoltasi dinanzi a lui.

La censura è inammissibile.

Va invero ribadito il I principio secondo cui “L’ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l’appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334). Nello stesso senso, questa Corte ha anche affermato che “Il giudice che si dichiari incompetente ha l’obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sè, la cui omissione va impugnata con l’appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015, Rv. 638092). Ne consegue che l’ordinanza del Giudice di Pace avrebbe dovuto essere impugnata con appello.

Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente deduce che in ogni caso in cui il provvedimento abbia natura decisoria sarebbe ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., e richiama, a sostegno della sua tesi, un precedente di questa Corte in materia di impugnazione dell’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, nel rito societario -oggi abrogato – dichiari l’inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza di discussione, a norma del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 8, comma 5, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24155 del 12/11/2014, Rv. 633257). Detto precedente, tuttavia, non appare pertinente al caso di specie, in quanto il ricorso straordinario soccorre in tutti i casi in cui l’ordinamento non appronti un rimedio impugnatorio di diversa natura per un provvedimento avente contenuto decisorio. Nel caso di specie, invece, l’ordinanza del Giudice di Pace, proprio perchè essa aveva natura di sentenza – come lo stesso ricorrente riconosce, a pag. 2 della sua memoria – poteva e doveva essere assoggettata ad appello.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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