Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8117 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8117 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 255-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2015
3851

contro

VILLAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI DI MATTEO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 22/04/2016

- controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

509/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;
l’Avvocato DI MATTEO deposita a mezzo posta istanza di
rinvio per impedimento dello stesso a difendersi
davanti codesta Corte, con allegata certificazione
medica;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che non si
oppone al rinvio, nel merito si riporta e chiede
raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. LAURA

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RITENUTO IN FATTO

In ragione di una serie di irregolarità formali e sostanziali venivano contestati i seguenti
rilievi: 1) sottofatturazione di cessione di beni e conseguente omessa contabilizzazione
dei connessi ricavi per un importo complessivo di €.726.506,03; 2) sottovalutazione
delle giacenza di magazzino per complessivi C.475.958,17; 3) omessa annotazione di
fatture di acquisto per un corrispondente reddito non dichiarato pari ad €.14.319,86; 4)
indebita contabilizzazione di costi indeducibili per il personale pari ad £.3.506,00; 5)
indebita deduzione di costi per erogazioni liberali a favore di ente non qualificabile
come onlus per €.500,00.
2. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone rigettava il ricorso della
contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio ne accoglieva
l’appello con la sentenza n. 509/40108, depositata il 10.11.2008 e non notificata.
3. Il secondo giudice, per quanto interessa il presente processo, affermava che l’avviso
di accertamento doveva essere ritenuto nullo nella parte in cui l’organo accertatore
aveva proceduto alla rettifica delle rimanenze finali sulla base di una documentazione
extra-contabile fornita dalla parte, poiché questa era da considerare non utilizzabile:
l’Ufficio infatti non aveva provveduto ad effettuare apposito verbale di acquisizione, né
ad allegare la documentazione agli atti della verifica, di guisa che la stessa doveva
ritenersi priva di caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da farla
assurgere a prova certa. Inoltre il raffronto tra le esistenze iniziali e le rimanenze finali
non aveva seguito un approccio omogeneo nei criteri di valutazione, che avrebbe
condotto ad un diverso risultato.
Quanto al rilievo per ricavi non fatturati, fondato sul raffronto tra gli imponi dei
contratti di vendita degli autoveicoli e i maggiori importi risultanti dai correlati contratti
di finanziamento, ove era annotato anche un acconto, ne contestava la fondatezza
affermando che si trattava di presunzione, poiché non risultava riscontrata l’effettiva
percezione degli acconti; inoltre, sia pure per la diversa annualità 2005, gli accertatori
avevano acquisito sia i contratti di vendita che i contratti di finanziamento, il cui
confronto comprovava che i prezzi di vendita coincidevano con quelli fatturati, mentre
il maggior importo del contratto di finanziamento era dovuto alla fittizia apposizione
della voce “acconto” e serviva a consentire ai clienti di finanziare l’intero costo
dell’auto. In merito alla produzione tardiva, in fase di accertamento con adesione, dei
contratti preliminari di compravendita relativi all’annualità 2003, dei quali la società

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Cons. est. Laura Tricorni

I. Con avviso di accertamento n.RC2030100013, notificato il 17.02.06, l’Agenzia delle
entrate, a seguito di verifica fiscale a carattere generale, rettificava induttivamente ai
sensi degli artt.39 e 40 del DPR n.600/1973 il reddito dichiarato dalla società Villauto
SRL per l’anno di imposta 2003 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l’ulteriore importo di
€.1.220.790,03, recuperando maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.

aveva dichiarato in sede di verifica di non essere più in possesso, la CTR riteneva che la
parte non fosse incorsa in alcuna decadenza ai sensi dell’art.32 del DLGS n.546/1992,
sia perché dai pv di verifica giornalieri non risultava una specifica richiesta di questi
contratti da parte dei verificatori, né l’ammonimento circa le cause ostative
all’utilizzazione di quanto prodotto tardivamente, sia perché l’inutilizzabilità ex art.32
citato non era prevista a pena di decadenza per gli clementi di prova come i contratti
preliminari di compravendita, che potevano sempre essere prodotti ed integrati al fine di
formare il convincimento del giudice. Ne conseguiva che l’accertamento induttivo,
compiuto perché la contabilità della società era stata ritenuta inattendibile proprio in
ragione delle presunte sottofatturazioni, era da ritenersi nullo.
In merito alla ripresa per indeducibilità dei costi sostenuti per compensi corrisposti al
socio Maurizio Villa, fondata su una presunta antieconomicità degli stessi, il giudice di
appello affermava che la stessa non risultava provata concretamente e che non si era
tenuto conto del contributo operativo fornito dal socio alla società e della sua idoneità a
generare ricavi.
Quanto al recupero a tassazione di pagamenti effettuati dalla società a favore della Orpa
SRL, conseguente alla riscontrata omessa registrazione di due fatture che avrebbero
celato acquisti in “nero”, il giudice appello, ne escludeva la legittimità, osservando che
le due fatture erano state rettificate con due note di credito emesse il 30.09.2003, che
parimenti alle- fatture non erano state registrate dalla società, con conseguente
imputazione dei relativi pagamenti alle altre fatture emesse dalla Orpa SRL.
4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per casssazione affidandosi a dieci motivi. La
società contribuente in liquidazione replica con controricorso. In data 30.11.2015 il
difensore costituito della Villauto SRL ha depositato istanza di rinvio cosi motivata “in
conseguenza dell’intervento operatorio subito il 27.10. u.s., di cui alla allegata
certificazione, il presente difensore è impossibilitato a presenziare all’udienza per
legittimo impedimento”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va esaminata la richiesta di rinvio avanzata dal difensore.
1.2. Ricorda la Corte che, secondo consolidati principi, nel giudizio di cassazione, la
comunicazione fatta dall’unico difensore di essere impossibilitato a presenziare
all’udienza per legittimo impedimento deve essere accompagnata da idonea certificazione
medica, altrimenti, mancando la prova del legittimo impedimento, il rinvio dell’udienza di
cui all’art.379 cod. proc. civ. non sarebbe giustificato ( cfr. Cass. n. 24787/2010).
Inoltre l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento
del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. eiv., deve fare riferimento
all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà
generalmente consentita dall’art. 9 del ed.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere

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Cons. est, Laura Tricorni

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riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal
sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente
all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento
dell’udienza. (cfr. Cass. Ord. SS.UU. n.4773/2012; Cass. n. 22094/2014).

Osserva la Corte che la documentazione medica versata in atti non attesta la impossibilità
attuale a presenziare all’udienza. Invero prognosi, di quaranta giorni, si rinviene
nella “relazione di dimissione ortopedica e fisiatrica”, emessa in data 28.10.2015 a
seguito di intervento chirurgico, e risulta oramai decorsa ed i successivi certificati del
04.11.2015 e del 23.11.2015, non contengono ulteriori prognosi. In particolare l’ultimo
certificato, datato 23.11.2015, riferisce “rottura tendine di Achille sinistro in trattamento
— si richiede visita specialistica ortopedica tra tre settimane”, limitandosi a riportare la
diagnosi ed a prescrivere la visita di controllo, senza attestare che la infermità sia
temporaneamente invalidante e senza pronunciare una prognosi.
L’istanza inoltre non contiene alcun riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante
delega conferita ad un collega.
2.1. Si deve quindi passare all’esame dei motivi.
2.2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per aver
riformato la sentenza di primo grado riproducendo integralmente in motivazione il
contenuto della parte narrativa dell’atto di appello proposto dal contribuente e per non
contenere, neppure in modo sintetico l’indicazione della motivazione dell’avviso di
accertamento, dei motivi di ricorso formulati in primo grado, della motivazione della
sentenza impugnata, delle difese formulate dall’Ufficio in sede di appello. La denuncia
è mossa per violazione degli ant.36, comma 2, nn.2 e 3, e 61 del DLGS n,546/1992
(art.360, comma 1, n.4, cpc).
2.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per aver
riformato la decisione di primo grado, limitandosi ad affermare di condividere le
argomentazioni esposte dal contribuente, riproducendone il contenuto. La denuncia
riguarda la violazione degli artt.36, comma 2, n.4, e 61 del DLGS n.546/1992 (art.360,
comma 1, n.4, cpc).

2.4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione, sotto la veste della
motivazione apparente, in ordine al fatto controverso e decisivo costituito dall’esistenza
di maggiori ricavi e di maggiori costi non dichiarati, oltre che di costi non deducibili per
avere omesso la CTR di descrivere lo svolgimento del processo, limitandosi a motivare
con il mero rinvio adesivo al contenuto dell’atto di appello della parte privata (art.360,
comma 1, n.5, cpc).

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1.3. Orbene, sulla scorta di tali principi l’istanza va respinta.

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2.5.2. Come di recente affermato dalle Sezioni Unite “Nel processo civile ed in quello
tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di
parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi,
non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo
giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che. in base alle
disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di
per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli
atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o
disciplinare del magistrato. -(Cass. SS.UU. n.642/2015).

2.5.3. E’ stato altresì chiarito che “In tema di contenuto della sentenza, la concisa
esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non
costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi
esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle
ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della
sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o
presupposti nella decisione (Cass. n.920/2015, 22845/2010) e che “E’ nulla, per
violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. eiv., e dell’art. 118 disp. att cod. proc. civ., nella
formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, la
sentenza in cui sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della
motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le
ragioni, in fattò e in diritto, della decisione” (Cass. n. 12864/2015).
2.5.6. Orbene, premesso che il caso in esame non ricade nella ipotesi della omissione
totale della motivazione perché la Commissione ha reso intellegibili le ragioni della sua
decisione, salvo poi a verificare la sufficienza della motivazione, oggetto delle
successive doglianze, e la corretta applicazione della legge, va rilevato che i motivi in
esame palesano la loro mancanza di autosufficienza, in quanto si limitano a svolgere
delle critiche meramente formale, senza chiarire ed illustrare in che misura e per quali
profili, quanto denunciato, abbia impedito alla ricorrente di individuare gli elementi di
fatto considerati o presupposti nella decisione, che risulta peraltro ampiamente
censurata con numerosi altri motivi.
3.1. I motivi quarto, quinto e sesto attengono alla statuizione con la quale la Ctr ha
a
sottofatturazione,
accertati
i
maggiori
ricavi
conseguenti
escluso
dall’Amministrazione finanziaria, sulla scorta dell’esame dei contratti di finanziamento

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2.5.1. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto, sotto profili
diversi, sostanzialmente censurano la modalità di formulazione della sentenza, la cui
motivazione è svolta dichiaratamente per relationem al contenuto dell’atto di appello
della società: i motivi sono inammissibili e vanno respinti.

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per l’acquisto degli autoveicoli, recanti un importo finanziato maggiore di quello
riportato sulle fatture di vendita.

Sostiene la ricorrente che l’insufficienza motivazionale si evidenzia nelle circostanze
che la CTR ha qualificato come meramente fittizia la maggior somma riportata nei
contratti di finanziamento sulla base del contenuto dei contratti di compravendita
relativi all’annualità verificata e ad annualità diverse e sulle dichiarazioni di alcuni
acquirenti, senza tuttavia considerare che l’Ufficio aveva fatto esplicita richiesta dei
suddetti contratti e che la società aveva dichiarato di non possederli; che i contratti di
finanziamento riportavano un prezzo complessivamente superiore a quello riportato
nelle fatture e risultavano sottoscritti sia dalla società che dai clienti; che, inoltre, i
clienti ascoltati erano in numero esiguo.
3.3. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.52 , comma 5, del
DPR n.633/1972, 32, commi 4 e 5, del DPR n.600/1973 e 32 del DLGS n.546/1992
(art.360, comma 1, n.3, cpc) sintetizzato nel seguente quesito “Dica la Corte si violi gli
artt. 52, comma 5, del DPR n.633/1972, 32, comma 4 e 5, del DPR n.600/1973 e 32 del
DLGS n.546/1992 — alla cui stregua, anche laddove l’Ufficio, nel richiedere al
contribuente nel corso dell’attività di verifica la produzione di documentazione, abbia
omesso di avvertirlo in ordine alle preclusioni previste dagli artt. 52 del DPR
n.600/1973 e 32 del DPR n.600/1973, la documentazione non esibita o prodotta, su
richiesta dell’Ufficio, può essere utilizzata in sede giudiziale soltanto qualora il
contribuente dimostri di non aver potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per causa
a lui non imputabile (segnatamente: caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo) — la
sentenza della Ctr che dichiari utilizzabile, ai sensi dell’art_32 del DLGS n.546/1992, la
documentazione prodotta in sede giudiziale da un contribuente (che nel corso
dell’attività di verifica, aveva dichiarato all’Ufficio di non possedere), in quanto
l’Ufficio, nel richiedere la stessa non lo aveva avvertito in ordine alle preclusioni che la
legge prevede con riguardo alla documentazione non esibita o rifiutata in sede
amministrativa, e non essendo la condotta del contribuente (che aveva dichiarato di non
possedere la documentazione poi prodotta in giudizio) qualificabile, sotto il profilo
soggettivo, come dolosa”.
3.4. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione in
relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito — come espresso
nel momento di sintesi correlato — ” dall’attendibilità della contabilità di una società di

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3.2. Con il quarto motivo l’Agenzia denuncia la insufficienza della motivazione in
relazione al fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’esistenza di
maggiori ricavi non dichiarati dalla società, determinati dall’Ufficio a fini tributari,
attraverso il raffronto tra l’importo riportato nelle fatture emesse dalla società e quello
indicato nei contratti di finanziamento stipulati dai clienti per l’acquisto degli
autoveicoli (art.360, comma 1, n.5, cpc).

3.5. 11 quarto motivo è fondato e va accolto.
3.6. Osserva la Corte che la dedotta insufficienza motivazionale risulta evidente, sia
perché la Ctr ha escluso che l’Ufficio avesse fatto esplicita richiesta dei suddetti
contratti nel corso della verifica – come invece sembra evincersi dalla trascrizione del
pvc in ricorso (fol. 36/37) -, non esaminando in maniera adeguata le risultanze, e ne ha
desunto, di conseguenza, la piena utilizzabilità dei contratti preliminari di vendita
esibiti successivamente, ma soprattutto perchè, una volta ritenuta l’utilizzabilità di tali
contratti, non ha chiarito le ragioni della loro attendibilità, considerato che la società
aveva dichiarato in precedenza di non possederli più, e della loro prevalente rilevanza ai
fini del decidere rispetto agli altri elementi probatori.
3.7. La statuizione in merito si limita ad escludere l’assenza di dolo nella tardiva
produzione della documentazione, sul presupposto — che sembra errato per quanto
chiarito sub 3.6.— che l’Ufficio non la aveva richiesta e non svolge alcuna
considerazione in merito alla attendibilità della stessa.
3.8. Manca, inoltre, di un esame approfondito degli specifici elementi sui quali
l’Amministrazione aveva basato il rilievo, e cioè la circostanza che i contratti di
finanziamento . riportavano l’avvenuta corresponsione di un acconto ed un prezzo
complessivamente superiore a quello riportato nelle fhtture, che risultavano sottoscritti
sia dalla società che dai clienti, che i clienti ascoltati erano in numero esiguo e che solo
uno aveva escluso di aver corrisposto un acconto, mentre altri avevano confermato la
corresponsione di un acconto.
3.9. In realtà la motivazione sul punto, pertiene alle evidenze emerse con riferimento
all’anno di imposta 2005 (fol. 6 della sentenza impugnata), e ne traspone
apoditticamente gli esiti all’anno di imposta 2003, solo sulla scorta della ritenuta
utilizzabilità dei contratti preliminari prodotti tardivamente: la Ctr, in ciò mancando

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capitali -esercente il commercio di autoveicoli — contestata dall’Ufficio in quanto la
società aveva dichiarato ai verificatori di non possedere i contratti di compravendita dei
veicoli” evidenziando ” l’insufficienza motivazionale della sentenza della Ctr che,
viceversa, ritenga attendibile la contabilità della società ( e, per l’effetto, illegittimo
l’accertamento induttivo di maggiori ricavi non dichiarati effettuato ai sensi dell’art.39,
comma 2, lett. d) del DPR n. 600/1973) in ragione della produzione in sede giudiziale
dei predetti contratti di compravendita, ritenuti utilizzabili in quanto : 1) non risultava
che l’Ufficio li avesse formalmente richiesti alla società, nel corso dell’attività di
verifica; 2) la mancata produzione degli stessi in sede amministrativa non poteva
qualificarsi come dolosa: ciò senza tuttavia: a) esaminare il contenuto del pvc, da cui
risultava che l’Ufficio aveva formalmente richiesto alla società i contratti de quibus; b)
considerare che lo stesso contribuente aveva dichiarato di non possedere più i contrarti
de quibus; c) esplicitare gli elementi di fatto considerati al fine di escludere la
configurabilità dell’omissione del contribuente come dolosa”.

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agli oneri valutativi delle prove addotte e motivazionali, ritrae esclusivamente
dall’esistenza dei contratti e dal loro contenuto la infondatezza del rilievo fiscale, senza
esaminare gli specifici elementi offerti dall’Amministrazione per l’anno di imposta
2003

4.1. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente motivazione ai sensi
dell’art.360, comma 1, n.5, cpc, sul fatto decisivo e controverso costituito dalla
sottovalutazione delle giacenze di magazzino, evidenziando che la Ctr aveva annullato il
rilievo affermando che l’Ufficio: 1) non aveva proceduto ad una ricostruzione analitica
e complessiva del magazzino; 2) non aveva utilizzato criteri omogenei di valutazione e
ciò senza considerare che l’Ufficio: a) si era limitato a rettificare , esclusivamente, il
valore dei beni, acquistati nell’annualità verificata e compresi tra le giacenze iniziali
ovvero le giacenze finali; b) aveva rettificato il valore attribuito a detti beni assumendo
a riferimento il loro prezzo dì acquisto; e) aveva individuato detti beni, nonché il loro
prezzo di acqusito, sulla base degli accertamenti eseguiti dai propri funzionari, nonché
della documentazione fornita dal contribuente”.
4.2. 11 motivo è inammissibile per carenza di interesse.
4.3. Invero la Ctr in merito alla rettifica delle rimanenze finali si è pronunciata
esprimendo una duplice rado decidendi: in prima battuta ha dichiarato la nullità
dell’avviso di accertamento, nella parte in cui l’Ufficio ha proceduto alla rettifica delle
rimanenze finali, attesa “la non utilizzabilità della documentazione extracontabile posta
a base delle argomentazioni dell’Ufficio finanziario” (fol. 3 della sentenza impugnata),
in quanto l’Ufficio non aveva effettuato apposito verbale di acquisizione, né la aveva
allegata agli atti della verifica pur avendola posta a base della ripresa; quindi nel
prosieguo motivazionale (fol.8 della sentenza imp.) ha esaminato e criticato i criteri di
valutazione delle rimanze finali utilizzati dall’Ufficio.
Orbene la censura in esame critica solo questa seconda rado decidendi, ed il suo
eventuale accoglimento sarebbe inidoneo a modificare la decisione sul punto, restando
ferma la prima rado.
5.1. Con l’ottavo motivo l’Agenzia lamenta l’insufficienza della motivazione in
relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360, comma 1, n.5, cpc),
costituito dalla deducibilità dei costi per lavoro dipendente svolto dal socio Villa
Maurizio dichiarati dalla società.
Secondo la ricorrente la Ctr avrebbe annullato il rilievo dell’Ufficio, affermando che
detti costi non erano “sproporzionati rispetto alle prestazioni” (fol. 11 della sentenza

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3.10. L’accoglimento del quarto motivo, assorbe l’esame dei motivi quinto e sesto
perché presuppongono un accertamento in fatto, che dovrà essere nuovamente compiuto
sulla base della motivata disamina delle complessive emergenze probatorie, dalla Ctr a
seguito dell’accoglimento di questo motivo.

imp.) rese dal dipendente ex art.9 del DPR n. 917/1986, senza tuttavia: a) indicare le
ragioni per le quali l’importo dei compensi percepiti dal dipendente sarebbe
corrispondente al cd. valore normale ai sensi dell’art.9 cit; b) specificare il tipo di
prestazioni che il predetto dipendente avrebbe reso in favore della società verificata; e)
considerare i fatti posti a fondamento del rilievo dell’Ufficio e cioè che: il dipendente
era, al tempo stesso, socio della società verificata nonché socio e legale rappresentante
di un’altra società (avente la medesima compagine sociale, la medesima sede legale ed
il medesimo oggetto sociale di quella verificata) di cui era dipendente, oltre che socio, il
legale rappresentante della società verificata, legato al dipendente cui si riferiva il
rilievo dell’Ufficio da rapporto di parentela.
5.2. L’ottavo motivo è fondato e va accolto.
La motivazione sul punto si palesa viziata per insufficienza e meramente assertiva, non
avendo il Giudice dell’appello indicato gli elementi da cui ha tratto tale convincimento
ne’ svolto alcuna disamina logica e giuridica, sottraendosi ad ogni controllo
sull’esattezza del suo ragionamento, non avendo indicato né il tipo di prestazione, né i
criteri di valutazione della ritenuta proporzionalità del compenso, laddove, peraltro,
l’Ufficio aveva allegato tutta gli elementi fattuali prima ricordati, deponenti per
l’antieconomicità della gestione e decisivi nell’accezione di cui all’art. 360, comma 1,
n.5, cpc, per un’eventuale diversa soluzione della controversia.
6.1. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.57 del DLOS
n.546/1992 (art.360, comma l, n.4, cpc) e denuncia un error in procedendo della Ctr.
Secondo la ricorrente la Ctr, nell’annullare il rilievo con il quale l’Ufficio aveva
contestato alla società di non avere proceduto alla registrazione delle fatture di acquisto
di alcuni veicoli e, conseguentemente, di avere proceduto alla loro vendita “in nero”,
aveva violato il divieto di jus novorum in appello poiché aveva tenuto conto della
produzione in appello di note di credito emesse dal fornitore della società verificata a
storno delle predette fatture di acquisto, ciò nonostante la società, nel corso del giudizio
di primo grado, non avesse fatto alcun riferimento all’esistenza delle note di credito
successivamente depositate, ma si fosse limitata a sostenere l’inesistenza di maggiori
crediti.
6.2. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.32, 58 e 61 del
DLGS n.546/1992 (art.360, comma 1, n.4, cpc).
La ricorrente ricorda che, nonostante l’udienza di trattazione dell’appello fosse stata
fissata per il giorno 28.12.2007, la memoria integrativa e le allegate note di credito
emesse dalla società Orpa SRL erano state depositate il 14.12.2007, oltre il termine
previsto dall’art.32 del DLGS n.546/1992, previsto a pena di decadenza.
6.3. I motivi nono e decimo da trattare congiuntamente sono fondati e vanno accolti.

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6.4, L’art. 32, comma 1, del DLGS n.546/1992 stabilisce che “Le parti possono
depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato
l’art. 24, comma 1.”; quindi sempre in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del DLGS
n.546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori
degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cpc, ma tale attività processuale va esercitata stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato DLUS alle norme relative al giudizio di
primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia
fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art.
24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa
previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi, in caso di inosservanza, sanzionato
con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e
del principio del contraddittorio) che adempie (cfr. Cass. n.655/2014, 20109/2012).
La decisione impugnata non si è attenuta a questi principi ed è errata sul punto.
7.1. Conclusivamente, il ricorso va accolto, fondati i motivi quarto. ottavo, nono e
decimo, assorbiti i motivi quinto e sesto ed inammissibili i motivi primo, secondo, terzo,
e settimo: !a sentenza impugnata va cassata e la controversia, non potendo essere decisa
nel merito, va rinviata alla Ctr del Lazio in altra composizione per il riesame alla luce
dei principi espressi e per la compiuta motivazione, nonché per la liquidazione anche
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– accoglie il ricorso, fondati i motivi quarto, ottavo, nono e decimo, assorbiti i motivi
quinto e sesto, inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e settimo;
– cassa la sentenza e rinvia la causa alla Ctr del Lazio in altra composizione per il
riesame alla luce dei principi espressi e per la compiuta motivazione, nonché per la
liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 marzo 2016, a seguito di
riconv eazione.

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