Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8117 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 08/04/2011), n.8117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

L.W.M.J., in proprio e in nome e per

conto della figlia minore O.D., elettivamente domiciliata

in Roma, Viale Giulio Cesare 14, scala A, int. 4, presso l’avv.

Gabriele Pafundi, rappresentata e difesa dagli avvocati BOSCHIROLI M.

ed E., giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

O.V., elettivamente domiciliata in Roma,

circonvallazione Clodia 5, presso l’avv. Maria Grazia Masella,

rappresentata e difesa dagli avvocati OLIARI Laura, del Foro di

Cremona, e Angela Tessadori, del Foro di Crema, giusta procura in

atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza del giudice istruttore Tribunale di Crema in data

3 febbraio 2009;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, e del difensore

della resistente O.V., avv. Maria Erminia del Medico,

per delega;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 ottobre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati, ritenuto che:

1. L.W.M.J., per sè e in nome e per conto della figlia minore O.D., ha proposto nei confronti di O.V. regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Crema in data 3 febbraio 2009, con la quale è stata disposta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto il riconoscimento di quota di legittima, in attesa della definizione di un giudizio penale a carico della stessa L., per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 c.p., in danno del de cuius O.A., ritenendo che la decisione della causa dipenda dalla definizione del procedimento penale ai fini dell’accertamento se l’attrice possa o meno succedere, ai sensi dell’art. 463 c.c., n. 1, ad O.A.;

1.1. O.V. ha resistito con memoria;

Osserva:

2. premesso che il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. 2007/15108; 2008/13194), il regolamento di competenza appare inammissibile in quanto i quesiti di diritti formulati si risolvono in un mero e generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate, ma non consentono al giudice di legittimità di comprendere – in base alla sola lettura dei quesiti – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339);

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dalla ricorrente, da trattarsi in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente in detta memoria, la quale non fornisce elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella richiamata relazione o che comunque inducano ad un riesame delle questioni prese in considerazione nella relazione medesima; ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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