Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8117 del 07/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8117 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18752-2012 proposto da:
SPANGARO MONICA SPNMNC68M61L424D, CONFORTI
MARIO CNFMRA66B19D548D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ANGELO EMO N. 106, presso lo studio dell’avvocato
CHIAPPARELLI FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DIANA LUCA, MADDALENA D’ANDREA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

Contro
FASAL SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 146/2012 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 28/02/2012, depositata il 06/03/2012;

Data pubblicazione: 07/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato Franco Chiapparelli difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la prescritta relazione all’esito della quale ha
concluso che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato
manifestamente infondato.
Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state
effettuate le comunicazioni ai ricorrenti, uniche parti costituite, le quali
hanno presentato memorie ex art. 380 bis c.p.c..
Richiamando quanto esposto in relazione, questo Collegio

Osserva in fatto
1. Monica Spangaro e Mario Conforti, deducendo inadempienze della
società Fasal s.n.c., alla quale era stata commissionata la fornitura e
posa in opera di serramenti (controcasse e infissi) per la loro casa in
costruzione e deducendo inoltre la mancanza di requisiti concordati
per la porta antintrusione, pure fornita da Fasal, chiedevano che Fasal
fosse condannata ai relativi risarcimenti.
Il Tribunale di Trieste con sentenza del 19/10/2007, in parziale
accoglimento delle domande degli attori, condannava Fasal ad eseguire
la registrazione dei serramenti, ma, in accoglimento della domanda di
Fasal, condannava gli attori al pagamento del saldo dovuto, tuttavia,
senza tenere conto del maggior costo per la maggiore dimensione dei
serramenti forniti.

Ric. 2012 n. 18752 sez. M2 – ud. 07-02-2014
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La sentenza era appellata da entrambe le parti e la Corte di Appello di
Trieste con sentenza del 6/3/2012 accoglieva l’appello principale della
società e rigettava l’appello incidentale di Spangaro e Conforti
ritenendo:
– che Fasal aveva diritto all’integrale pagamento dei serramenti

rispetto a quelle previste nel progetto perché dal preventivo risultava
che le parti si erano accordate per un corrispettivo da determinarsi,
proporzionalmente ai prezzi base, in rapporto alla reale luce
architettonica; una volta completate le aperture, da parte dell’impresa
costruttrice, le maggiori dimensioni della luce architettonica erano ben
visibili e conoscibili dai committenti così che nessun obbligo di
informazione era dovuto dalla società alla quale era commissionata la
realizzazione dei serramenti;
– che la domanda di risarcimento del danno per la fornitura di una
porta con caratteristiche tecniche diverse da quelle promesse andava
rigettata in mancanza di prova della dedotta diversità perché in
preventivo era prevista solo una porta in legno ceduo e non blindata
Spangaro e Conforti hanno proposto ricorso affidato a due motivi.
Fasal s.r.l. (dalla sentenza risulta che l’originaria Fasal s.n.c. si è
trasformata in Fasal s.r.1.) è rimasta intimata.

Osserva in diritto
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il difetto e l’illogicità
della motivazione circa la tempestiva denuncia dei vizi e la mancanza
di motivazione sui vizi relativi alla porta di ingresso che si presentava
di qualità inferiore rispetto a quella promessa
2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse con riferimento
ai vizi riguardanti la posa in opera dei serramenti, di dimensioni
maggiori di quelle previste in preventivo, in quanto la Corte di Appello
Ric. 2012 n. 18752 sez. M2 – ud. 07-02-2014
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installati ancorché più costosi in quanto di maggiori dimensioni

non ha ritenuto intempestiva la denunzia dei vizi, ma ha ritenuto che,
in conformità agli accordi, era dovuto il pagamento della somma
spettante per la maggiore dimensione dei serramenti resasi necessaria
in relazione alle dimensioni dei fori praticati dall’impresa costruttrice e
della maggiore luce architettonica rispetto all’iniziale progetto,

proporzionale ai prezzi base, ma in rapporto alla reale luce
architettonica.
Il motivo è da rigettare anche con riferimento ai vizi della porta di
ingresso in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente motivato
osservando che nel preventivo era prevista la fornitura e posa in opera
di una porta in legno ceduo e non v’era alcuna prova che la porta
avesse caratteristiche diverse e, quindi, ha escluso del tutto l’esistenza
del vizio lamentato, senza che possa rilevare la tempestività o meno
della denuncia.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione di norme
di diritto relative al diritto del committente di essere informato sulle
variazioni necessarie; nella specie, secondo i ricorrenti, se le variazioni
della dimensione degli infissi si erano rese necessarie l’appaltatore
doveva informare il committente ed essere autorizzato.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi
della sentenza appellata, secondo la quale era già contrattualmente
previsto che il corrispettivo fosse determinato in rapporto alla reale
luce architettonica, ben conoscibile dai committenti prima della posa
in opera dei serramenti e in tal senso è stato determinato, senza che
fosse necessaria ulteriore informativa .

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La memoria dei ricorrenti non apporta elementi rilevanti rispetto alle
ragioni, sopra esposte, che impongono il rigetto del ricorso:
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evenienza prevista dalle parti che avevano stabilito un corrispettivo

- il rigetto da parte della Corte di Appello delle pretese dei ricorrenti
oggetto del ricorso per cassazione, non discende da una pretesa
tardività della denuncia dei vizi, ma dalla loro insussistenza, così che la
questione proposta è, come già osservato nella relazione, priva di
rilevanza;

pagato è questione che non risulta proposta nel giudizio davanti alla
Corte di Appello nel quale risulta proposta solo la contestazione
relativa alla mancanza di qualità promesse o altri vizi e decisa con la
motivata esclusione che le qualità promesse fossero mancanti, con
l’esclusione che l’appaltatrice si fosse impegnata a fornire una porta
blindata, con l’esclusione di altri vizi. “neppure compiutamente dedotti in

z

cita ione” (pag. 10 della sentenza impugnata);
– quanto al diritto del committente ad essere informato sulle variazioni
dell’opera appaltata, come già evidenziato nella relazione, sono del
tutto decisive per il rigetto del motivo di ricorso (che non attinge la

ratio decidendi della sentenza di appello) le ragioni esposte dalla Corte
territoriale, secondo le quali era già contrattualmente previsto che il
corrispettivo fosse determinato proporzionalmente ai prezzi base in
rapporto alla reale luce architettonica ben conoscibile dai committenti,
anche attraverso il dovere di informazione spettante alla direzione
lavori (v. pag. 9 della sentenza impugnata) e quindi era già prevista la
variabilità della misura e “un prezzo rapportato alla esatta misura dei
serramenti” (v. pag. 11 della sentenza impugnata), indipendentemente
dalle previsioni progettuali.
In conclusione, questa Corte condivide e fa proprie le argomentazioni
e la proposta del relatore e, per le ragioni già esposte, il ricorso deve
essere rigettato per manifesta infondatezza.

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– la circostanza che la porta fosse di minor pregio rispetto al prezzo

Non v’è luogo a provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non
ha svolto difese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 7 Febbraio 2014 nella camera di consiglio della

sesta sezione civile.

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