Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8116 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11999-2019 proposto da:

PREFETTURA AREZZO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del

Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Z.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO n. 28, presso lo studio dell’avvocato FABIO BASILI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19355/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, Z.A.S. proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento notificatogli da Equitalia Sud S.p.a., allegando di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti ad esso presupposti, lamentando l’applicazione a suo carico delle maggiorazioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27.

Con sentenza n. 71364 del 2013 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione la Prefettura di Arezzo e, nella resistenza del Z., il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi impugnata, n. 19355 del 2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Prefettura di Arezzo, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso lo Z., il quale ha anche depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso alle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada l’applicabilità delle maggiorazioni previste dalla norma predetta.

La censura è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 23/06/2018, non massimata).

La maggiorazione in esame, dunque, si applica anche alle sanzioni derivanti da violazione alle norme del codice della strada.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale la Prefettura aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa, anzichè dichiarare soltanto la non debenza degli interessi, aveva annullato l’intero sollecito di pagamento.

In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo; la decisione impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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