Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8116 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8116 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 9510-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
3757

EDISON SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
SCROFA

57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PIZZONIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIANCARLO ZOPP]INI, GIUSEPPE RUSSO CORVACE

Data pubblicazione: 22/04/2016

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N. R.G.9510/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di Edison spa un
avviso di accertamento per V anno 2002 con il quale contestava l’indebita
detrazione Iva relativa , tra gli altri, ai seguenti recuperi di costi indeducibili: 1)
spese di sponsorizzazione con un recupero di Iva per euro 4.000; 2) affitto locali
uso ufficio ed industriali con un recupero di Iva per euro 3.460.
Avverso l’avviso di accertamento Edison spa proponeva ricorso alla

accoglieva.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate di Milano proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza n.16 del 12.2.2009
lo rigettava, osservando che: le spese di sponsorizzazione di un congresso
internazionale sulle politiche energetiche dovevano qualificarsi quali spese di
pubblicità interamente deducibili e non spese di rappresentanza; le spese
sostenute a titolo di locazione erano relative ad un indennizzo che la società
Edison aveva dovuto corrispondere alla società locatrice lana srl per mancata
tempestiva disdetta del contratto di locazione.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i
seguenti motivi:1)violazione dell’art.19 bis comma 1 lett.h) e 74 comma 2
d.P.R.22 dicembre 1986 n.917, in relazione all’art.360 comma 1 n.3
cod.proc.civ. , in quanto le spese di sponsorizzazione in oggetto rientrano tra le
spese di rappresentanza per le quali non è ammessa la detrazione dell’Iva; 2)
vizio di motivazione insufficiente con riguardo al medesimo punto relativa alla
qualificazione delle spese di sponsorizzazione quali spese di pubblicità anziché di
rappresentanza.
La società Edison spa resiste con controricorso chiedendo di dichiarare
inammissibile o infondato il ricorso di controparte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Commissione tributaria regionale ha affermato che le spese di
sponsorizzazione di una conferenza internazionale sull’energia energia sono
assimilabil4, alle spese di pubblicità ( interamente deducibili) in quanto “le
politiche energetiche costituiscono l’oggetto sociale della società , si è trattato
dunque di spese inerenti all’attività di impresa e quindi detraibili ai fini Iva”.
La motivazione è viziata perché l’inerenza , intesa come attinenza della
spesa all’oggetto sociale, non fornisce alcun criterio discretivo tra spese
pubblicitarie e spese di rappresentanza, considerato che il principio della
inerenza, attualmente previsto dall’art.109 comma 5 d.P.R.. 22 dicembre 1986

Commissione tributaria provinciale che con sentenza n.452 del 2006 lo

n.917 (corrispondente al previgente art.75 del medesimo d.P.R.), riguarda
indistintamente tutte le spese ed in generale tutti i componenti negativi del
reddito di impresa.
In tema di distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie
questa Corte ha affermato il principio che costituiscono spese di rappresentanza
quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine
dell’impresa e alla cura delle pubbliche relazioni, mentre vanno qualificate come
spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di

società. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono in via
generale spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di un terzo del loro
ammontare (ai sensi del previgente art.74 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917),
salvo che il contribuente fornisca la prova che all’attività sponsorizzata sia
riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in
proprio favore. ( conforme Sez. 5, Sentenza n. 21977 dei 28/10/2015, Rv.
637087).
La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale in diversa composizione perché proceda a
nuovo motivato giudizio sulla qualificazione delle spese di sponsorizzazione quali
spese di rappresentanza ovvero di pubblicità, facendo applicazione del principio
di diritto richiamato.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle spese
di sponsorizzazione e rinvia per nuovo giudizio sui punto alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso il 4.12.2015

iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi offerti dalla

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