Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8116 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti D’AYALA
Giulio Gomez e Luigi Amato in virtù di procura speciale apposta in
calce al ricorso e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BRUSCIANO, in persona dei Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del
controricorso, dall’Avv. IOSSA Enrico ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi, in Roma, alla v.
Cosseria, n. 2;
– controricorrente –
e
EQUITALIA POLIS S.P.A.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Marigliano n.
1733 del 2009, depositata il 16 aprile 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla
osserva”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il Consigliere designato ha depositato, in data 21 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “Con ricorso notificato il 28 maggio 2010 (ma non depositato presso la cancelleria di questa Corte, come da attestazione del cancelliere), il sig. C.G. proponeva ricorso per cassazione (articolato su tre motivi) nei confronti del Comune di Brusciano e della s.p.a. Equitalia Polis avverso la sentenza del giudice di pace di Marigliano n. 1733/2009, depositata il 16 aprile 2009 e non notificata.
A seguito della notificazione del suddetto ricorso, si è costituito con controricorso in questa fase (provvedendo anche alla relativa iscrizione a ruolo) soltanto l’intimato Comune di Brusciano, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, per il rigetto del formulato ricorso.
Ritiene il relatore che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del proposto ricorso per inosservanza della prescrizione sancita dall’art. 369 c.p.c., comma 1, che, appunto, prevede tale sanzione processuale nell’eventualità di omesso o tardivo deposito del ricorso.
Al riguardo si evidenzia (v. Cass. 1 settembre 2008, n. 21969, ord., e, già in precedenza, Cass. 15 dicembre 1988, n. 6824) che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.
In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), ravvisandosi l’evidente improcedibilità del ricorso”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna del ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente Comune di Brusciano, che si liquidano come in dispositivo, mentre non occorre adottare alcuna pronuncia in ordine alle spese con riferimento all’altra parte intimata, in quanto non costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente Comune di Brusciano, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011