Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8115 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 23/04/2020), n.8115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14840/2018 proposto da:

G. S.a.s. di G.P. e Figli, in Liquidazione in persona

liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Ennio

Quirino Visconti n. 103, presso lo studio dell’avvocato Gobbi Luisa

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gazzola

Luciano;

– ricorrente –

contro

Dolpan S.r.l., in persona del legale. rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via della Marrana n. 72,

presso lo studio dell’avvocato Cattivera Giovanni, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1224/2017 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2019 da Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La G. S.a.s. di G.P. e Figli in liquidazione, impugna per cassazione, con atto affidato a due motivi, la sentenza, n. 01224 del 09/11/2017, della Corte di Appello di Venezia, che ha respinto la domanda di pagamento dei canoni di locazione e indennità di occupazione formulata in via riconvenzionale in primo grado dalla G. S.a.s., e ciò in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso nella causa tra la Dolpan S.r.l. e la G. S.a.s., proprietaria e locatrice di un capannone ad uso non abitativo, sito in (OMISSIS), locato alla Dolpan S.r.l. e da questa sublocato, in parte, alla (OMISSIS) S.p.a. poi dichiarata fallita.

Resiste con controricorso la Dolpan S.r.l..

La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale. Il P.G. non ha formulato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1362,1591,1766,1767,1768,1769,1770,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780 e 1751 c.c., nonchèomesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Il secondo mezzo deduce, secondo gli stessi parametri normativi del codice di rito posti dal primo motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1591,1595,1269,1272,1273,1411,1362 c.c., ed omesso esame di fatti decisivi.

I due motivi possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi.

Entrambi i motivi muovono censure di carattere fattuale e comunque attinenti all’apprezzamento ed alla valutazione del giudice dell’impugnazione di merito.

La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che tra la G.P. e Figli S.a.s. e la curatela del fallimento della (OMISSIS) S.p.a., sub-conduttrice del capannone di proprietà della G. S.a.s., fosse intervenuto un accordo in forza del quale il Fallimento corrispondeva una somma a titolo di canoni di locazione per un semestre (da 01/06 al 31/12/2009).

Le argomentazioni della ricorrente vertono sull’essere detto accordo formalizzato successivamente alla scadenza del periodo semestrale e di non contenere alcuna clausola liberatoria della Dolpan S.r.l..

Le censure svolte con riferimento alle norme in materia di contratto di deposito (artt. 1766 – 1780 c.c.; il primo motivo di ricorso richiama anche l’art. 1751 c.c., ma sembra potersi affermare trattarsi di un refuso e che la norma richiamata è l’art. 1781 c.c.) non sono sorrette da alcuna adeguata argomentazione: il richiamo è meramente di stile.

Le censure che i due motivi di ricorso muovono al ragionamento decisorio della Corte territoriale, con riferimento alla violazione dei canoni dell’interpretazione del contratto ed alla disciplina dei danni per ritardata restituzione della cosa locata, non colgono nel segno, in quanto il giudice dell’impugnazione di merito ha escluso che la Dolpan S.r.l. potesse essere ritenuta responsabile della mancata restituzione dell’immobile in quanto di ciò era responsabile la sub-conduttrice (OMISSIS) S.p.a. o, meglio, la curatela fallimentare.

Nel proprio percorso motivazionale la Corte territoriale dimostra di avere valutato adeguatamente il tenore complessivo degli atti di causa, e segnatamente della corrispondenza intercorsa tra la G. S.a.s. e la Curatela Fallimentare della (OMISSIS) S.p.a., in quanto nella sentenza in scrutinio si afferma che essendo venuta meno, la locazione tra la G. S.a.s. e la Dolpan S.r.l. alla data del 31/05/2009, a seguito della lettera di risoluzione inviata dalla Dolpan S.r.l. in data 28/11/2008 (e, quindi” nel rispetto del termine semestrale) la restituzione integrale dell’immobile dopo il 01/06/2009 doveva essere trattata dalla G. S.a.s. direttamente con la curatela.

La conseguenza tratta dalla Corte di merito è, pertanto, coerente con le richiamate risultanze di causa, e segnatamente con la premessa dell’essere sul punto intervenuto un accordo con cui la proprietaria locatrice aveva, quindi, accettato che l’immobile continuasse ad essere occupato dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. fino alla fine del 2009.

La soluzione offerta è, peraltro, aderente al disposto dell’art. 1595 c.c., comma 3, che prevede che la risoluzione del contratto tra locatore e conduttore ha effetto anche nei confronti del sub-conduttore.

L’approdo interpretativo della Corte di Appello, dell’essere stato concluso un nuovo e diverso accordo tra la G. S.a.s. e la curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., si colloca in detto ambito, altrimenti rimanendo priva di causa l’attribuzione patrimoniale in favore della odierna ricorrente, non potendosi la somma di oltre tremila Euro versata dalla curatela alla G. S.a.s. essere qualificata indennizzo ai sensi della L. Fall., art. 80, comma 3, in quanto non è stata dimostrato in alcun modo, nè dedotto, un recesso del curatore, risultando, viceversa adeguatamente acclarato un permanere del vincolo locativo, a termine semestrale, in forza di nuova pattuizione tra la locatrice ed l’originaria sub-conduttrice.

La giurisprudenza risalente di questa Corte (Cass. n. 11003 del 06/11/1993 (Rv. 484210 – 01) afferma che “l’art. 1595 c.c., comma 3, che permette l’esplicazione degli effetti della risoluzione del contratto di locazione, anche nei confronti del sub-conduttore, opera indipendentemente dal fatto che la durata del contratto di sublocazione sia stata programmata dalle parti (o prorogata per legge) in modo da durare oltre la data di cessazione del contratto di locazione” con la conseguenza che al fine di legittimare l’esborso da parte della curatela fallimentare in favore del locatore deve necessariamente fare riferimento ad una diversa e nuova pattuizione contrattuale tra questa e la locatrice.

La dedotta violazione dei canoni di interpretazione del contratto è, pertanto, del tutto indimostrata (Cass. n. 27136 del 15/11/2017 Rv. 646063-01: “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali”) e vieppiù lo è la censura di omesso esame, che in realtà tende a far valere vizio di contraddittorietà della sentenza (non più utilmente esperibile dal 2012, se non nei limiti segnati dalla giurisprudenza nomofilattica del 2014: Sez. U n. 08053 e n. 08054 del 2014) in contrasto con la disciplina positiva di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nel caso di specie.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite restano regolate dal principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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