Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8115 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31055-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALDO DELLA

ROCCA, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA BARTOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO PETRILLO;

– ricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1967/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il tribunale di Napoli nord aveva condannato l’Inps a pagare a P.A. i ratei relativi alla indennità di accompagnamento dal 28.3.2013 al 26.6.2014 ed aveva compensato le spese di lite. Il tribunale, adito dalla P. per ottenere il pagamento della prestazione in questione, i cui presupposti sanitari erano stati riconosciuti con decreto di omologa del 5.4.2016, aveva accolto la domanda con riguardo al pagamento dei ratei della prestazione ma aveva compensato le spese di lite ritenendo che la ricorrente non avesse dato prova del della trasmissione all’Inps del modello AP 70 contenente i dati anagrafici, l’autocertificazione del reddito e le modalità richieste per il pagamento e che tale circostanza, pur non rilevando ai fini del diritto al pagamento, tuttavia era rilevante ai fini del dovere di collaborazione dell’assistito e quindi incideva ai fini della liquidazione delle spese.

Avverso tale decisione la P. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione di legge per errore di fatto determinativo del difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il tribunale non si era avveduto che era in atti la prova della trasmissione all’Inps del modello in questione, tramite PEC datata 2.12.2016.

Il motivo risulta fondato. Parte ricorrente denuncia l’erronea determinazione del tribunale quanto alla prova dell’invio del modello AP70 all’Inps. Il giudice di merito ha infatti escluso il riconoscimento delle spese di lite in favore della parte vincitrice (lo stesso tribunale ha infatti condannato l’Inps a pagare la prestazione richiesta dalla P.), attribuendo rilievo alla circostanza che l’assistita non avesse fornito la prova dell’invio tempestivo del predetto modello all’Istituto erogatore della prestazione, così venendo meno all’onere collaborativo richiesto.

La P. nel motivo oggi in esame ha allegato e specificamente indicato l’avvenuto deposito del modello in questione nel giudizio svolto dinanzi al tribunale, con ciò dimostrando l’invio tramite PEC in data 2.12.2016.

Il vizio rilevato risulta quindi fondato e confortato da quanto già presente in atti e quanto già in discussione nella fase di merito.

Questa Corte ha specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Ulteriore condizione perchè possa ritenersi “qualificato” l’omesso esame, è che si tratti di fatto storico che risulti dal testo della sentenza e che abbia costituito oggetto di discussione.

Nel caso in esame non soltanto risulta strettamente connessa la prova dell’invio del modello AP 70 alla decisione sulle spese, ma risulta anche che di tale circostanza si sia discusso nel corso del giudizio allorchè il tribunale, valutando quanto dedotto dalla P. nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui è specificato l’invio via PEC, ne ha invece rilevato la carenza.

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riferimento al motivo accolto, e rinviata la causa al tribunale di Napoli Nord, diverso giudice, perchè, sulla scorta dei principi enunciati, decida sulla controversia oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Napoli Nord, diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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