Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8115 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8115 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: BIELLI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in

in

persona del Direttore pro tempore, domiciliata

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello

Stato, che la rappresenta e difende

– ricorrente –

contro
a.r.l. CONO (incorporante la s.r.l. ICC),

con sede a Roma, via Giovanni

Amendola n. 46, in persona del legale rappresentante Camillo Colella,
residente a Isernia, corso Garibaldi n. 5, elettivamente domiciliata
in Isernia, via Umbria, centro commerciale, presso lo studio
dell’avvocato Marco Lombardi, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 22/04/2016

procura speciale in calce al controricorso

– contronicorrente

avverso la sentenza n. 57/26/09 della Commissione tributaria regionale

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
novembre 2015 dal consigliere dottor Stefano Bielli;
udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Mario Capolupo,
che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M.,

nella persona del sostituto Procuratore generale dottor

Riccardo Fuzio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1.— Con sentenza n. 57/26/09, depositata il 21 maggio 2009, non notificata, la Commissione
tributaria regionale del Lazio (hinc: «CTR») rigettava, previa loro riunione, gli appelli proposti
dall’Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente s.r.l. ICC (ora incorporata nella s.r.l.
COMO) avverso, rispettivamente, le sentenze n. 442/54/2006 e n. 443/54/2006 della Commissione
tributaria provinciale di Roma (hinc: «CTP»), compensando tra le parti le spese di lite.
Il giudice di appello premetteva che: a) con distinti avvisi di accertamento, l’Agenzia delle
entrate — a séguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nei
confronti della s.r.l. Eurocostruzioni, dal quale era emersa una fatturazione per operazioni
inesistenti che aveva consentito alla s.r.l. ICC una indebita e consistente detrazione dell’IVA —
aveva disconosciuto i crediti IVA di € 529.907,50 per l’anno 2000 e di 206.223,00 per l’anno
2001, indicati dalla medesima s.r.l. ICC, ritenendo non preclusiva di tali accertamenti la
presentazione da parte della contribuente di una dichiarazione integrativa per condono tombale ai
sensi dell’art. 9, covami 9 e 10, della legge n. 289 del 2002; b) la CTP, con separate sentenze, aveva
accolto i ricorsi proposti dalla s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento, affermando che il condono
tombale precludeva i suddetti accertamenti; c) l’Agenzia delle entrate aveva appellato entrambe le
sentenze, deducendo che il condono tombale non comporta la cristallizzazione dei crediti tributari
dichiarati, come poteva desumersi dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 2005.

del Lazio, depositata il 21 maggio 2009, non notificata;

Su queste premesse, la CTR, nel rigettare gli appelli riuniti, rilevava che: a) l’indicato
condono tombale aveva prodotto (oltre a quello premiale di natura penale) l’effetto di precludere nei
confronti del dichiarante e dei Coobbligati ogni accertamento tributario, diretto od indiretto (salva la
liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché
54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972), e di estinguere le sanzioni amministrative tributarie (anche
accessorie); b) il pagamento delle somme richieste per il condono (pacifico, nella specie) costituisce

tributaria («in ogni sua formulazione») da parte dell’amministrazione finanziaria, con la
conseguente «stabilizzazione, assoluta e bilaterale, delle fattispecie dell’imposizione, semmai con la
sola eccezione delle ipotesi di errore materiale o di violazione della stessa legge di condono»; c) ne
deriva, in particolare, la sanatoria delle omissioni e delle infedeli dichiarazioni «commesse dal
contribuente» con il correlativo «consolidamento, sotto il profilo sostanziale, della fattispecie
tributaria che, così, viene ad essere cristallizzata nei termini di cui all’adesione al provvedimento di
perdono fiscale», senza poter distinguere tra posizioni debitorie e creditorie, pena la
compromissione della certezza della «definizione del rapporto tributario (res dubia)» e la
vanificazione delle «reciproché concessioni consistenti, da un lato nel definitivo (tombale) perdono
fiscale, dall’altro nel pagamento di una determinata somma di denaro»; d) la “chiusura” delle
posizioni del contribuente, del resto, è affermata dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, là dove
specifica sia che il condono rende definitiva la spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni
indicate nella dichiarazione originaria (comma 9), sia che lo stesso condono rende immodificabile
l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalla stessa dichiarazione, sia che la
dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta
precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
2.—Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate, dichiarando un valore di circa

1.472.261,00, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 28
giugno —5 luglio 2010.
3.—La s.r.l. CONIO (incorporante la s.r.l. ICC) resiste con controricorso notificato il 17 — 18
settembre 2010.

4.

All’odierna udienza di discussione il Collegio prospetta alle parti presenti la possibilità

che la causa sia decisa applicando d’ufficio la normativa eurounitaria in tema di condono dei tributi
armonizzati e le invita a discutere anche sul punto.

Considerato in diritto
1. Con un unico motivo del ricorso, corredato da quesito di diritto, la ricorrente Agenzia

per il contribuente il prezzo per ottenere, oltre all’impunità, la totale liberazione da ogni indagine

Kj

delle entrate denuncia — in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.— la violazione e
falsa applicazione dell’art. 9, della legge n. 289 del 2002. Secondo l’Agenzia, la CTR, nel ritenere
che il condono tombale (cui aveva aderito la società contribuente) aveva inibito il disconoscimento
delle detrazioni IVA da cui erano scaturiti i crediti d’imposta, si poneva in contrasto con il
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il condono fiscale elide in tutto o in parte il
debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i

di Cass. n. 375 del 2009, n. 5586 del 2010; della Corte costituzionale, ordinanza n 350 del 2005).
La società controricorrente oppone che le fattispecie esaminate dalle sentenze citate
dall’Agenzia riguardano casi in cui era intervenuto un diniego di rimborso di crediti IVA,
disconosciuti perché relativi ad operazioni inesistenti, e non erano state applicate sanzioni: nel
presente ricorso per cassazione, viene invece in rilievo — a suo avviso — non un diniego di rimborso,
ma una rettifica della dichiarazione IVA, con azzeramento dei crediti finali riportati in detrazione
nelle dichiarazioni IVA successive (anch’ esse definite con condono tombale) e con applicazione di
sanzioni.
1.1.— 11 motivo va accolto nella sostanza, sia pure per la ragione (diversa da quella dedotta)
dell’incompatibilità del suddetto condono con l’ordinamento eurounitario.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il condono invocato dalla contribuente e fatto valere
dalla CTR attiene all’IVA del 2000 e del 2001. Questa Corte, al riguardo, ha pini volte affermato, in
tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato art. 9 della legge n.
289 del 2002) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) incidenti su
tributi armonizzati contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977,
cosí come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06,
e 11 dicembre 2008, in causa C-174/07 (sul tema specifico dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002,
vedi, ex plurimis, Cass. n. 2915 e n. 25492 del 2013; n. 4630 del 2014; n. 13068, n. 16957, n. 20642
e n. 20960 del 2015). Va perciò disapplicato, con riferimento a detto tributo, il citato art. 9 della
legge n. 289 del 2002. Ne segue la «riespansione del potere aceertativo dell’amministrazione
finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 247 del 2011; Cass., sezioni unite, nn. da 3673 a 3677 del
2010; Cass. nn. da 24586 a ‘24587 del 2010, n. 2915 del 2013, n. 4858 del 2015), nonché
dell’obbligo del contribuente che abbia aderito al condono di pagare le sanzioni connesse alle
violazioni alla disciplina concernente l’1VA (Corte giustizia 17 luglio 2008, in causa C-132/06;
Cass. n. 19546 e n. 22250 del 2011, n. 27314 del 2014; n. 20953 del 2015).
Occorre precisare che l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad
una corretta applicazione o riscossione di quanto dovuto per i tributi armonizzati va rilevata a

quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (vengono citate le pronunce

prescindere da specifiche deduzioni di parte. Il principio di effettività contenuto nell’art. 10 del
Trattato CE comporta infatti, come affermato da questa Corte sulla base della giurisprudenza
eurounitaria, l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto eurounitario, senza che
possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del
giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass., sezioni unite, n. 26948 del 2006; Cass. n. 2420 del 2006,
n. 11642 del 2010, n. 3795, n. 25492 e n. 27200 del 2013, n. 9347, n. 14785 e n. 20960 del 2015).

l’ordinamento eurounitario.
Solo per completezza può soggiungersi (ad ahundantiarn) che il motivo sarebbe comunque
fondato in considerazione del consolidato principio di diritto secondo cui il condono automatico di
cui al citato art. 9 elide i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi eventuali
crediti fiscali, perché il disposto del comma 9 dello stesso articolo (in forza del quale «la
definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate») deve interpretarsi nel senso che tale definizione automatica non sottrae
all’ufficio tributario il potere di contestare il credito esposto dal contribuente (ex plurimis, Cass. n.
6982, n. 11429 e n. 20953 del 2015).
2.—Nella specie, non risulta che siano stati prospettati profili ritenuti assorbiti dalla CTR.
Pertanto, in ragione dell’accoglimento (sostanziale) del motivo di ricorso, la causa può essere decisa
nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ, (non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto), con il rigetto dei ricorsi originariamente proposti dalla
contribuente.
3.—In ragione della data delle pronunce della CGCE, vanno compensate tra le parti le spese
di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.

Accoglie l’unico motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito — ai
sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. —, rigetta i ricorsi introduttivi
del giudizio proposti in primo grado dalla società contribuente; compensa integralmente tra le parti
le spese dell’intero giudizio.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 16 novembre 2015.
Il consigl

stensor

Sussistono, perciò, t presupposti per non applicare il citato art. 9, in quanto contrastante con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA