Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8115 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8115
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ANGELINA MARIA, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi, n. 6, nello studio
dell’Avv. Andrea Pietropaoli;
– ricorrente –
contro
TA.An.;
– intimato –
per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, Sezione
Seconda Civile, 17 aprile 2009, n. 9331.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla
osserva”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte di Cassazione, con sentenza in data 17 aprile 2009, n. 9331, ha rigettato il ricorso di T.A. ed altri avverso la sentenza n. 391 del 15 settembre 2003 della Corte d’appello di Catanzaro, resa in tema di diritto di sepoltura nel sepolcro familiare.
Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione T.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2010, sulla base di un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso per revocazione è inammissibile, perchè l’unico motivo di cui si compone è privo del quesito di sintesi, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.
Manca un quesito di sintesi con l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e con l’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. (Cass., Sez. lav., 26 febbraio 2008, n. 5076).
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Letta, la memoria del ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;
che i rilievi critici contenuti nella memoria non colgono nel segno;
che l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., contro le sentenze della Corte di cassazione pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. (Cass., Sez. 3^, 28 febbraio 2007, n. 4640), a nulla rilevando che il giudizio per cassazione – in esito al quale è stata emessa la sentenza revocanda – sia stato introdotto anteriormente;
che la censura con cui si fa valere il vizio di revocazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;
che, al riguardo, non è sufficiente – al contrario di quanto ritiene la ricorrente – che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che esso sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;
che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per revocazione si lamenti che la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ed il suo risultare per tabulas, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso;
che tutto ciò manca nel presente ricorso per revocazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara, il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011