Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8115 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.G., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 509/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/07/2005 r.g.n. 556/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: inammissibile per

intervenuta conciliazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

premesso che Poste Italiane s.p.a. ha chiesto, con un ricorso affidato a cinque motivi, la cassazione della sentenza deposita in data 8 luglio 2005, con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento delle domande svolte da P.G. e R.A., di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la predetta società, rispettivamente, dal 13 giugno al 31 agosto 2002 e, quanto al R., dal 13 al 29 settembre 2001 e dal 1 giugno al 31 agosto 2002, con la conseguente conversione dei relativi rapporti a tempo indeterminato fin dall’inizio e quindi con la condanna della società a riammettere in servizio i lavoratori, pagando loro le retribuzioni perdute;

che gli intimati non si sono costituiti in questo giudizio; rilevato che, con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., Poste Italiane ha prodotto i verbali di conciliazione raggiunta in sede sindacale con gli intimati, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese legali di questo giudizio;

ritenuto pertanto che sia venuto meno l’interesse della società alla prosecuzione di questo giudizio di cassazione, in considerazione della cessazione della materia del contendere tra le parti a seguito dell’accordo transattivo della controversia raggiunto;

che il ricorso debba quindi essere dichiarato inammissibile, con compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio, nello spirito dell’accordo raggiunto.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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