Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8114 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 29/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.29/03/2017), n. 8114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25383/2015 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BORGHESANO LUCCHESE 24, presso lo studio dell’avvocato KATIA
NOBILETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CLAPS, per
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POTENZA, S.R.M. nella qualità di dirigente
della Unità di Direzione Servizi Sociali della Città di Potenza,
PRIMA COMMISSIONE PROVINCIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI;
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 15473/2015 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
udito il P.M, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
I FATTI RILEVANTI
Con sentenza n. 15473 del 2015 queste Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da C.S. avverso la sentenza del C.d.S. n. 5683 del 2013, condannando il predetto al pagamento delle spese nei confronti della controparte costituita ed al raddoppio del contributo. Avverso la suddetta sentenza delle Sezioni unite ricorre il C. chiedendone la correzione ovvero la revocazione in quanto ben prima dell’udienza fissata per la trattazione era stata depositata presso la cancelleria di questa Corte dal medesimo C. atto di rinuncia sottoscritto anche dalla controparte costituita.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L’errore denunciato non ha le caratteristiche dell’errore materiale, non trattandosi di errore imputabile ad una svista o disattenzione del giudice reso palese dal semplice raffronto tra la parte della sentenza che si assume errata e le considerazioni in fatto e in diritto contenute nella motivazione della stessa, pertanto non è possibile procedere alla richiesta correzione.
E’ invece ravvisabile nei fatti dedotti in ricorso l’errore revocatorio previsto dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (anch’esso denunciato in ricorso con connessa richiesta di revocazione della sentenza impugnata) siccome consistente in un errore di percezione del giudice, una svista che l’ha indotto a decidere la controversia senza considerare la presenza in atti di una rinuncia debitamente sottoscritta dal ricorrente e dalla controparte costituita.
Il ricorso va pertanto esaminato come istanza di revocazione.
Essa è fondata. Effettivamente in atti risulta che prima della sentenza è stata depositata in cancelleria rinuncia sottoscritta dal ricorrente e dalla controparte costituita e che i giudici hanno deciso la controversia senza in alcun modo considerare e valutare la presenza in atti della suddetta rinuncia.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere revocata.
Procedendo quindi alla fase rescissoria – e perciò decidendo sull’originario ricorso -, poichè risulta tempestivo e rituale il deposito della rinuncia, peraltro sottoscritta oltre che dal ricorrente anche dalla controparte costituita, va dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia, senza necessità di provvedere sulle spese attesa l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente che ha apposto la propria firma al suddetto atto.
PQM
La Corte a sezioni unite accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza impugnata e, decidendo sull’originario ricorso per cassazione, dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017