Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8114 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28753-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il tribunale di Foggia con sentenza n. 1936/2019 in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato il diritto di N.G. all’assegno di invalidità con decorrenza dal 18.2.2017 ed aveva condannato l’Inps al pagamento della prestazione.

Avverso tale statuizione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

N.G. proponeva controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, del D.Lgs. n. 508 del 1988, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e 7, della L. n. 111 del 2011, art. 18, comma 4, per aver, il tribunale, condannato l’Inps al pagamento della prestazione nonostante la ricorrente avesse, alla data della decorrenza della stessa, già compiuto 69 anni di età.

Il motivo risulta fondato. La L. n. 118 del 1971, art. 13, prevede che la prestazione dell’assegno di invalidità venga riconosciuta agli invalidi tra il 18 ed il 64 anno di età.

Nel caso di specie la N. al momento della decorrenza (18.2.2017) della riconosciuta prestazione aveva 69 anni (nata il (OMISSIS)) e quindi non possedeva il requisito anagrafico dalla legge richiesto, anche considerando il progressivo innalzamento dell’età pensionabile previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, in relazione all’incremento dell’indice di speranza di vita.

La stessa N. ha peraltro riconosciuto tale circostanza anche dichiarando di essere disposta a restituire il titolo esecutivo in originale, mai messo in esecuzione in danno dell’Inps.

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza e, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori, deve essere rigettata la originaria domanda.

Nulla per le spese, sussistendo le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nei riguardi dalla controricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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