Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8114 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M.;

– intimato –

e sul ricorso n. 21168/2006 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO

ANGELO, giusta delega rilasciata su foglio a parte unita al presente

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 445/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2005 R.G.N. 359/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega SALVATORE TRIFIRO’;

udito l’Avvocato GALLLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto in subordine

accoglimento per quanto di ragione, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M. e G.A., con separati ricorsi, rispettivamente, al Tribunale di Milano e a quello di Sondrio, quali giudici del lavoro, avevano chiesto l’accertamento della nullita’ del termine apposto ai seguenti contratti di lavoro intercorsi con Poste Italiane s.p.a.:

quanto al D., un primo contratto, per il periodo dal 13 luglio al 30 settembre 2000, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994, per “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” e un secondo, dal 5 giugno al 30 settembre 2001 “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione …nonche’ a fronte della necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, quanto alla G., dal 9 giugno al 30 settembre 2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa di attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997;

con la conseguente conversione dei relativi rapporti a tempo indeterminato e quindi con la condanna della societa’ a riammettere in servizio i lavoratori ricorrenti, pagando loro le retribuzioni perdute.

Dopo la riunione dei due procedimenti, la Corte d’appello di Milano ha confermato, con sentenza depositata il 24 giugno 2005, la decisione dei Tribunali, di accoglimento delle domande di declaratoria di nullita’ del termine apposto al primo contratto di lavoro di D. e a quello della G., con conseguente accertamento della durata indeterminata del rapporto fin dal 13 luglio 2000 per D. e dal 9 giugno 2000 per la G., di condanna della societa’ a riammettere i lavoratori in servizio e a risarcire loro i danni, riformando unicamente la sentenza del Tribunale di Sondrio, in punto di decorrenza di tali danni, unificata per ambedue i lavoratori dall’atto di convocazione delle parti avanti l’ufficio del lavoro competente per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, a seguito della relativa richiesta dei lavoratori.

Avverso tale sentenza, la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.

Alle domande della societa’ hanno resistito con distinti controricorsi gli intimati.

D.M. ha altresi’ proposto contestualmente ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito con rituale controricorso la societa’.

La societa’ e G.A. hanno depositato memorie illustrative delle proprie difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto investono la medesima sentenza.

1 – Col primo motivo, la societa’ deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

In proposito, la ricorrente denuncia la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza laddove la Corte territoriale, pur riconoscendo che alle ipotesi aggiuntive di possibile apposizione di un termine al contratto di lavoro, previste dai contratti collettivi di lavoro a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23 non si applicano i principi stabiliti per le ipotesi tipicizzate alla L. n. 230 del 1962, art. 1 anche in ragione della delega in bianco in proposito operata dalla legge ai contraenti collettivi, aveva poi affermato che la validita’ delle assunzioni a termine per la specifica causale prevista dall’accordo del 1997, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994 sarebbe condizionata dalla necessaria esistenza di un limite temporale di efficacia dell’ipotesi pattizia.

2 – Col secondo motivo, la societa’ denuncia la violazione della L. 28 gennaio 1987, n. 56, art. 23 e il vizio di motivazione.

Il motivo investe, sotto gli ulteriori profili indicati in rubrica, l’assunto gia’ censurato col precedente motivo.

3 – Col terzo motivo, la societa’ deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994, integrato dall’accordo 25 settembre 1997 nonche’ il vizio di motivazione, laddove i giudici di appello avevano individuato alla data del 30 aprile 1998 il termine finale di efficacia della causale utilizzata per apporre un termine al secondo contratto di lavoro di D. e a quello della G., con cio’ facendo erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e interpretando erroneamente alcuni verbali di intesa intercorsi tra impresa e OO.SS. tra il settembre 1997 e l’aprile 1998.

4 – Con specifico riferimento al primo contratto a tempo determinato del D., la societa’ deduce il vizio di motivazione della sentenza, che aveva ritenuto nulla la relativa clausola in ragione dell’assenza in giudizio della prova, cui sarebbe stata onerata la societa’, del nesso di causalita’ tra l’assunzione a tempo determinato e l’esigenza di sostituire il personale assente per ferie in quella determinata unita’ produttiva.

La societa’ sostiene al riguardo che l’assenza per ferie del personale nel periodo estivo costituisce fatto notorio, quindi non necessitante di prova.

La ricorrente rileva, del resto, che il fatto che una norma collettiva, a cio’ autorizzata, avesse espressamente previsto la possibilita’ di far ricorso ad una assunzione a termine in un determinato periodo dell’anno, costituirebbe gia’ l’accertamento della esistenza in tale periodo di un problema organizzativo, derivante dalle assenze in massa per ferie, che legittima la stipulazione del termine.

5 – Col quinto motivo, la societa’ deduce la violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2 nonche’ il vizio di motivazione della sentenza per non avere i giudici di merito accertato, come richiesto in giudizio, che i rapporti di lavoro si erano risolti per implicito mutuo consenso, data l’inerzia dei lavoratori nel promuovere il giudizio, erroneamente affermando che l’inerzia non e’ sufficiente allo scopo.

6 – Infine, la societa’ deduce la violazione dell’art. 1206 c.c. e segg. e degli artt. 1219, 2099 e 2697 c.c., L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto atto di offerta della prestazione lavorativa e quindi di messa in mora del creditore di essa ai sensi dell’art. 1217 c.c. la semplice comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione da parte dei lavoratori.

7 – Col ricorso incidentale condizionato, D.M., dopo avere sostenuto l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, ritenuto l’unico che lo riguardi tra i primi cinque e l’inammissibilita’ del sesto, in quanto il relativo capo della sentenza di primo grado non sarebbe stato impugnato in appello, ha dedotto la violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art 23. In proposito, poiche’ la sentenza non avrebbe esaminato il tema della nullita’ del termine apposto, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001, al secondo dei contratti a tempo determinato stipulato in data (OMISSIS), il ricorrente incidentale ripropone, in via subordinata, l’argomento in questa sede.

8 – Appare opportuno esaminare congiuntamente e nella loro articolazione i due ricorsi, riguardanti tutti quelli del ricorso principale, salvo il quarto, la G. e dal quarto in poi anche il D..

In proposito, nonostante l’erroneita’ dell’affermazione per cui la posizione di un termine di efficacia sarebbe connaturale alla causale individuata, sulla base dell’autorizzazione contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 dall’accordo sindacale del 1997 integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti delle Pose Italiane e utilizzata nei contratti esaminati nei tre primi motivi, cio’ non comporta l’accoglimento in proposito del ricorso, in quanto la Corte territoriale ha poi comunque individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, l’imposizione di un termine alla causale relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, accertando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive puo’ essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Quest’ultimo rilievo appare decisivo sul piano della fondatezza del quarto motivo di ricorso che, infatti investe la disposizione con la quale i contraenti collettivi del 1994 hanno individuato come idonea causale della clausola appositiva di un termine al contratto di lavoro “le necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo dal giungo al settembre”, con cio’ accertando l’esistenza di tali necessita’ e quindi la possibilita’ di una tale causale giustificativa nell’indicato periodo dell’anno, senza la necessita’ che cio’ costituisca oggetto di una verifica successiva e senza dovere indicare il nominativo del personale assente per ferie (nel medesimo senso, cfr., ad es. Cass. 9 agosto 2006 n. 17957).

Alla fondatezza di tale motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento, per quanto riguarda la posizione del D., dell’esame del quinto, del sesto e del ricorso incidentale.

Riprendendo il discorso, con specifico riferimento ai primi tre motivi del ricorso, va ricordato, quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata all’ampliamento delle causali giustificative del termine, che il citato L. n. 56, art. 23 si esprime in termini di “apposizione di un termine… consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive previste dai contraenti collettivi a cio’ autorizzati dalla L. del 1987, la necessita’ che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimita’ dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo e’ stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti;

– e’ comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresi’ corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volonta’ delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilita’ del rapporto si era gia’ perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi e’ ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti (ancorche’ non intesi nel caso di specie in senso tecnico, trattandosi della interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, il cui controllo in sede di legittimita’ non e’ diretto, come poi stabilito per i ricorsi per cassazione avverso le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimita’ della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro della G. per la causale individuata dall’accordo 25 settembre 1997 integrativo del C.C.N.L., in quanto stipulata successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte.

Sempre con riguardo alla G., il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato accoglimento della deduzione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso implicito delle parti, e’ assolutamente generico e quindi inammissibile.

In proposito, la societa’, censurando la diversa opinione espressa dai giudici di merito, sostiene che la prolungata inerzia della lavoratrice da ogni iniziativa diretta a ripristinare la funzionalita’ del rapporto dopo la scadenza del relativo termine sarebbe indicativa dell’adesione di questa alla risoluzione dello stesso.

Tale affermazione di principio resta peraltro del tutto astratta, non indicando la ricorrente il tempo effettivamente trascorso tra la scadenza del termine e la prima iniziativa di contrasto da parte della lavoratrice.

La mancata specificazione della pertinenza del principio affermato rispetto al fatto concreto rappresentato in giudizio esonera pertanto questa Corte dall’esaminare la correttezza di detto principio.

Infine, quanto al sesto motivo, relativo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullita’ della clausola appositiva del termine, si rileva che i giudici di merito, con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede di legittimita’ se non per vizi logico – motivazionali, dedotti solo in maniera generica nel ricorso, hanno accertato che l’atto di comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione fosse altresi’ interpretabile come intimazione di ricevere la prestazione rivolta al creditore.

In assenza di specifiche censure al riguardo, e pertanto in violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr .anche recentemente, Cass. sentt. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), non avendo la societa’ riprodotto il contenuto dell’atto contestato, il motivo in esame e’ inammissibile.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso principale va respinto nei riguardi della G.; va invece accolto il quarto motivo dello stesso nei riguardi di D., con conseguente assorbimento degli altri che lo riguardano e del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, con riguardo alla posizione di D.M..

Il regolamento delle spese tra la ricorrente e la G. segue il criterio della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il 4 motivo del ricorso principale, assorbiti il 5^ e il 6^ relativamente al D. nonche’ il ricorso incidentale condizionato e rigetta nel resto nei confronti di G.;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio tra P.I. e D. alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione;

condanna la ricorrente a rimborsare alla G. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro per spese ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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