Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8113 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8113 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PRO.TEC. — Progettazioni Tecnologiche s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cosseria n. 5, presso l’avv. Laura Trieerri, rappresentata e difesa dall’avv.
Corrado Diso, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 6/10/08, depositata il 27 marzo 2008.

Data pubblicazione: 22/04/2016

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente e l’avv.
Corrado Diso per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola
Mastroberardino, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia
indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata
confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti
della PRO .TEC. Progettazioni Tecnologiche s.r.l. a titolo di IRPEG ed
IRAP per l’anno 2000, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni
previste per lo svolgimento di attività economiche — tra le quali quella di
ricerca scientifica e tecnologica — nei territori delle province di Trieste e di
Gorizia dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26.
11 giudice d’appello ha ritenuto, in primo luogo, impossibile negare che
la società svolgesse attività di rilievo scientifico o tecnologico in ragione
della limitatezza dei beni utilizzati e del personale impiegato, in quanto la
legge non fa riferimento, ai fini della concessione del beneficio, a detti
requisiti dimensionali, bensì soltanto all’oggetto dell’attività con particolari
caratteristiche: e, nella specie, era noto che la società RT Radio Trevisan,
controllata dalla contribuente, fornisse le apparecchiature necessarie alle
Procure della Repubblica per effettuare le intercettazioni telefoniche, attività
sicuramente rientrante nel novero di quelle agevolate. In secondo luogo, ha
ritenuto infondato il rilievo dell’Ufficio secondo cui la contribuente
svolgeva esclusivamente attività finanziaria essendo iscritta nel registro di
cui all’art. 113 del digs. n. 385 del 1993, osservando che tale norma
prevede soltanto che l’attività finanziaria deve essere prevalente, ma non
vieta l’esercizio di attività diverse.
2. La PRO.TEC. resiste con controricorso e memoria.
Considerato in diritto
1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione
della disciplina di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 26, censurando la
sentenza impugnata per non avere il giudice a qua considerato che, ai fini
2

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

della spettanza delle agevolazioni ivi previste, non è sufficiente lo
svolgimento, nei territori delle province di Trieste e Gorizia, di una delle
attività indicate nell’art. 1 della legge citata (nella specie, attività di ricerca
scientifica e tecnologica), ma occorre anche il requisito della novità della
iniziativa produttiva, svolta in stabilimenti tecnicamente organizzati di
nuova costruzione (come era stato evidenziato nell’atto di appello
dell’Ufficio, testualmente riportato in ricorso).
La legge n. 26 del 1986 — la cui ratio va individuata nelle condizioni di
marginalità e squilibrio socio-economico in cui si trovavano i suddetti
territori a seguito della occupazione alleata successiva alla seconda guerra
mondiale, che esigeva di incentivare il sorgere di iniziative imprenditoriali
locali (Cass. n. 20241 del 2013) -, dopo aver indicato, nell’art. 1, le attività
economiche oggetto di incentivazione, prevede, all’art. 2: a) in entrambe le
province di Trieste e Gorizia, l’applicazione delle diposizioni dell’art. 105
del d.P.R. n. 218 del 1978 (recante il testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno), cioè l’esenzione decennale dall’IRPEG (prima nella
misura della metà, poi totale, a seguito della modifica introdotta dall’art. 14
della legge n. 64 del 1986, trattandosi di rinvio mobile: Cass. nn. 7809 del
2000, 15926 del 2001); b) nella sola provincia di Trieste, l’applicazione
delle disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo
militare alleato del 1950 e del 1953, recepite dall’art. 29 del d.P.R. n. 601
del 1973, cioè l’esenzione decennale totale dall’ILOR.
Per l’IRPEG, il requisito della novità dell’iniziativa produttiva deriva dal
rinvio alla disciplina di cui all’art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, nella
quale tale presupposto è espressamente prescritto (oltre a quello della
costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria) (v., da ult., Cass. n.
22165 del 2013).
Anche in ordine all’esenzione totale dall’ILOR (poi IRAP), il
presupposto della novità deve sussistere, anche se esso concerne più
direttamente la creazione di stabilimenti tecnicamente organizzati. Ciò
discende sia dal contenuto degli ordini del cessato Governo militare alleato,
recepiti nell’art. 29 del d.P.R. n. 601 del 1973, cui la norma del 1986 fa
riferimento, sia dalla ratio, sopra indicata, della disciplina di favore in
esame, analoga a quella introdotta dal menzionato d.P.R. n. 218 del 1978
3

1.2. 11 motivo è fondato.

ESENTE DA REGISTRAZIOW
D.P.R. 26/4/1986

AI
N.

per i territori del Mezzogiorno, con conseguente – di regola – uniformità di MAI LittA fhlislUTARIA
regime (in tal senso le citate Cass. nn. 7809/00 e 15926101): e per
l’esenzione dall’ILOR concessa dall’art. 101 di quest’ultimo testo
normativo la giurisprudenza di questa Corte è appunto consolidata nei
termini sopra indicati (cfr. Cass. nn. 5654 del 2006, 1175 del 2008, 26660
del 2009, 6099 del 2011).
1.3. Nella fattispecie, è incontestato che la società contribuente non ha

l’attività già esercitata da società partecipate (R.T. Radio Trevisan s.p.a. e
Telecron s.r.1.), né ha impiantato alcuno stabilimento tecnicamente
organizzato.
2. Restano assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, attinenti a vizi

di motivazione.
3. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la
sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.
4. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Condanna la controricorrente alle spese dell’intero giudizio, che liquida,
per il primo grado in €. 800,00, per il secondo grado in €. 1000,00 e, per il
giudizio di cassazione, in E. 4000,00, oltre, per ciascun grado, alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2015.

intrapreso alcuna nuova iniziativa produttiva, essendosi limitata a proseguire

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