Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8113 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI ROMA;
– ricorrente –
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di
Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, n. 743 in data 23
ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla
osserva”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il Consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“La Prefettura di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24 ottobre 2008 con la quale il Giudice di pace di Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, in esito ad un procedimento svoltosi ai sensi della L. 24 novembre 1931, n. 689, ha annullato, su ricorso di K.D.L.M.N., l’ordinanza-ingiunzione n. 72/05 del 19 febbraio 2007.
Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi: perchè non notificato ad alcuno, perchè proposto contro una sentenza appellabile e perchè articolato in un motivo che non si conclude con il prescritto quesito di diritto.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011