Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8113 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.I., D.S.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato

LUBERTO ENRICO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1041/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/07/2005 R.G.N. 112/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato CONTE ANDREA per delega LUBERTO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, al Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, F.I. e D.S. M. avevano chiesto l’accertamento della nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con Poste Italiane s.p.a., rispettivamente, il 19 ottobre 1998 la prima e il 25.5.99 il secondo, ambedue per la seguente causale:

“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997;

con la conseguente conversione dei relativi rapporti a tempo indeterminato e quindi con la condanna della societa’ a riammettere in servizio i lavoratori ricorrenti, pagando loro le retribuzioni perdute.

La Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione di primo grado, ha confermato, con sentenza depositata il 5 luglio 2005, l’accoglimento delle domande di declaratoria di nullita’ del termine e di accertamento della costituzione tra le parti, fin dall’inizio, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonche’ di condanna della societa’ a pagare alle parti appellate la retribuzione contrattuale dalla data della richiesta del tentativo di conciliazione.

Avverso tale sentenza, la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione con un unico articolato motivo, attinente la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23;

dell’art. 1362 c.c. e segg. nonche’ il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi e, infine, per omessa motivazione circa un fatto decisivo, attinente alle conseguenze economiche tratte dalla ritenuta illegittimita’ del termine.

Alle domande della societa’ hanno resistito con un unico controricorso i lavoratori intimati.

Ambedue le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato, salvo che per l’ultima parte, relativa alle conseguenze economiche tratte dalla ritenuta illegittimita’ del termine.

I giudici di merito hanno infatti individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, l’imposizione di un termine finale di efficacia alla causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro – di origine contrattuale collettiva (come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23) – relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, rilevando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998 e quindi in data antecedente a quella dei contratti di lavoro esaminati.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive puo’ essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, il citato L. n. 56, art. 23 si esprime in termini di “apposizione di un termine… consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione e’ affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessita’ che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimita’ dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo e’ stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti;

– e’ comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresi’ corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volonta’ delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilita’ del rapporto si era gia’ perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi e’ ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti (ancorche’ non intesi nel caso di specie in senso tecnico, trattandosi della interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, il cui controllo in sede di legittimita’ non e’ diretto, come poi stabilito per le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimita’ della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro dei resistenti per la causale indicata, in quanto stipulati successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte.

Quanto, peraltro, alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullita’ della clausola appositiva del termine, la societa’ ricorrente deduce di avere tempestivamente proposto in giudizio l’eccezione relativa alla sottrazione dal danno risarcibile (rappresentato dalle retribuzioni perdute), del c.d. aliunde perpeptum da parte dei lavoratori, questione che la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante in giudizio, argomentando dal fatto che gli originari ricorrenti avevano formulato unicamente una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni (quindi da quantificare in separato giudizio) e affermando pertanto che la questione proposta dall’appellante avrebbe dovuto essere esaminata “nell’ambito del giudizio sulla quantificazione dell’avere di ciascun ricorrente”. Di tale riserva, i giudici di appello non avrebbero peraltro tenuto conto in sede di formazione del dispositivo di condanna della societa’ al risarcimento dei danni, operata nella misura delle retribuzioni perdute dal momento della messa in mora del datore di lavoro – creditore della prestazione, senza ripetere in tale sede la riserva relativa all’eventuale aliunde perceptum.

Tale censura e’ fondata, corrispondendo esattamente al contenuto della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto accolto unicamente sotto l’indicato profilo, col rigetto nel resto. La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto e la causa, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, puo’ essere decisa nel merito, con l’integrazione del dispositivo della sentenza nei termini di cui alla riserva formulata nella motivazione.

Quanto al regolamento delle spese dell’intero giudizio, esso si ispira alla regola della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione e’ effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso relativamente alla mancata riserva, in dispositivo, in ordine all’aliunde perceptum, cassa conseguentemente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, integra il dispositivo della stessa con l’aggiunta della seguente espressione “salvo l’accertamento dell’aliunde perceptum nel medesimo periodo”. Conferma il regolamento delle spese operato dai giudici di merito e condanna la ricorrente a rimborsare ai contro ricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in 36,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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