Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8112 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P.A., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. LUPPI Alberto e

Guido Romanelli, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Pacuvio, n. 34;

– ricorrente –

contro

PE.Be., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. BETTINI Paolo, per

legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

Piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n.

504 in data 13 maggio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Francesco Loppoli, per delega dell’Avv. Guido

Romanelli;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” P.P.A., premesso di essere proprietario nel Comune di Monno degli immobili contraddistinti ai mappali n. 174 e 190, nonchè di quota della corte comune contraddistinta ai mappali 163-182, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, Pe.Be., chiedendone la condanna alla eliminazione delle seguenti violazioni edilizie: (a) apertura di veduta nel piano sottotetto dell’edificio del convenuto a distanza inferiore a quella prevista dalla legge rispetto al confine; (b) realizzazione di tre balconi sulla facciata dello stesso edificio a distanza irregolare dal confine; (c) realizzazione di un balcone e di una scala esterna sulla corte comune; (d) collocazione di infissi aprentisi sul fondo comune e gravanti sulla proprietà attorea;

chiedeva altresì il risarcimento dei danni in via equitativa.

Si costituiva Pe.Be., chiedendo il rigetto della domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore all’eliminazione delle irregolarità commesse: (a) con la parziale occupazione della corte con materiali palizzata e rete metallica chiusa da lucchetto;

(b) sovralzando il proprio fabbricato a cm. 60 di distanza dal fabbricato del convenuto.

Il Tribunale di Brescia dichiarava il convenuto responsabile e per l’effetto lo condannava al risarcimento dei danni, liquidati in euro 5.000; dichiarava l’attore responsabile e per l’effetto lo condannava al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 5.000,00; dichiarava i rispettivi crediti e debiti compensati interamente, come pure le spese di lite.

Pronunciando sul gravame principale del P. e su quello incidentale del Pe., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 504 depositata in cancelleria il 13 maggio 2009, ha accolto parzialmente l’una e l’altra impugnazione e, per l’effetto, parzialmente riformando la sentenza impugnata, ha cosi provveduto:

(a) ha condannato il Pe. ad arretrare gli sporti dei balconi del secondo e del terzo piano fino al limite, in ciascun loro punto, non inferiore ad un metro e mezzo dal fabbricato P.; (b) ha condannato il Pe. a modificare l’assetto delle ante in legno collocate sul proprio fabbricato, in modo che le stesse non appoggino al fabbricato che insiste sul mappale 174/2 di proprietà P.; (c) ha condannato il P. ad arretrare il sopralzo realizzato sul tetto del proprio fabbricato (mappale 190) sino al limite, in ciascun suo punto, non inferiore a cinque metri dal fabbricato Pe.; (d) ha condannato il P. ad arretrare l’area occupata della corte comune di cui al mappale 182 rimovendo la recinzione e tutto il materiale sulla stessa collocato; (e) ha confermato nel resto la sentenza impugnata, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2010, sulla base di cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato.

Il primo motivo, nel denunciare “violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, si conclude con il quesito “se il giudice debba ritenere pacifica l’avvenuta realizzazione di una veduta a distanza illegale allorquando colui che è convenuto in nagatoria servitutis dal vicino per ottenerne la chiusura ne ammette espressamente l’esistenza”.

La censura non coglie nel segno, giacchè, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la Corte di merito non ha affatto negato l’esistenza della veduta in questione, ma ha affermato, sulla scorta dell’espletata c.t.u., che “l’ampio vano sottotetto è sempre esistito ed era completamente aperto ai lati, essendo priva di parapetti o ripari idonei per l’affaccio sul fondo del vicino”, pervenendo alla conclusione secondo cui “lo stato dei luoghi non risulta … modificato per quanto concerne la realizzazione di un comodo affaccio in precedenza inesistente, ma soltanto mediante parziale tamponamento con pilastri in verticale”.

Il secondo mezzo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) chiede “se, in una fattispecie in cui il convenuto in negatoria serrvitutis (per avere realizzato un manufatto a distanza illegale) si difenda deducendo la preesistenza del manufatto contestato, il giudice abbia il potere di qualificare tale mera allegazione come una formale eccezione di usucapione”; inoltre indica come momento di sintesi il fatto che “la sentenza, laddove ritiene non provato l’incremento delle dimensioni del balcone posto a piano terra, è viziata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè non illustra le ragioni su cui fonda tali conclusioni e perchè non è coerente con le risultanze istruttorie di primo grado”.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di extrapetizione, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, o del vizio di motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità (in tal caso giudice anche del fatto processuale) di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, cosi, anche dell’atto di appello (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 27 gennaio 2006, n. 1755).

La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, va rilevato che la Corte d’appello ha così argomentato: “Il provvedimento non può estendersi al balcone sito a piano terra, il quale risulta preesistere alla realizzazione degli altri due manufatti sulla base degli accertamenti effettuati dal c.t.u., non contestati dal P. se non al fine di negare, giustamente trattandosi di due nuove vedute, che tale situazione legittimasse di per sè la costruzione dei due balconi allo stesso soprastanti; va anche segnalato che, con riguardo a quest’ultimo balcone, se non vi è la prova che fosse stato costruito in aderenza al mappale 190 del P., nemmeno vi è quella che, come costui si limita ad affermare, fosse di dimensioni e distanze dal confine più contenute”.

La decisione della Corte d’appello sulla mancanza di prova dell’asserito aumento delle dimensioni, allegato dall’attore, è assistita da una motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici. Il ricorrente, nel dedurre il contrasto con le risultanze istruttorie di primo grado (peraltro solo genericamente indicate nel momento di sintesi), si limita in sostanza ad invocare un riesame nel merito delle risultanze degli atti di causa. Anche il terzo motivo – relativo al rigetto della domanda volta ad ottenere al condanna del Pe. alla eliminazione di una scala esterna – è inammissibile per la stessa ragione ora indicata, denunciando un vizio di extrapetizione sotto il profilo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Quanto al vizio di motivazione, ci si duole che la Corte d’appello, anzichè muovere dalle risultanze della c.t.u., abbia dato credito a deposizioni testimoniali del tutto generiche e contraddittorie; ma il ricorrente, per un verso, richiede una nuova valutazione degli elementi raccolti nella istruttoria di merito e, per l’altro, in violazione del principio di autosufficienza, omette di riportare il contenuto delle deposizioni testimoniali, pur indicandone, apoditticamente, il carattere generico e contraddittorio.

Il quarto motivo, rivolto alla statuizione della Corte d’appello che ha considerato quale nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto delle distanze legali previste dalla normativa comunale, la ristrutturazione del tetto operata dal P., censura “violazione dell’art. 873 cod. civ., e segg., e del regolamento edilizio del Comune di Monno; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Si chiede “se sia qualificabile come sopralzo, e quindi assoggettabile alla normativa delle distanze legali, un intervento edificatorio che, pur investendo la struttura ed il modo di essere della copertura del tetto, non ne comporti l’innalzamento del colmo”. Vi sarebbe inoltre vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata, senza illustrare le ragioni del proprio convincimento e l’iter logico seguito, afferma che la ristrutturazione del tetto realizzata dal P., benchè abbia lasciato inalterata l’altezza del colmo, comporterebbe un incremento di volumetria e superficie della costruzione”.

La censura è priva di fondamento, perchè non tiene conto della circostanza che la Corte d’appello, esaminando i risultati della c.t.u., ha rilevato che il P. ha alzato le due falde della copertura, realizzando un aumento di cubatura e di volumetria del fabbricato. Ciò stando, la statuizione della Corte di merito è conforme a diritto, essendosi adeguata al principio di diritto – costante nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 3^, 1 ottobre 2009, n. 21059) – secondo cui la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, che comporti un aumento della volumetria va considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione.

Il quinto mezzo (violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.;

omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sui un punto decisivo della controversia) pone il quesito “se la sottoscrizione per accettazione di un progetto edilizio del vicino, avente per oggetto la realizzazione di un edificio lesivo del diritto alle distanze legali, costituisca atto costitutivo di servitù a suo favore”.

Esso è privo di fondamento. Esso muove dalla premessa che nella specie vi sarebbe stata una accettazione del progetto edilizio P.; ma si tratta di premessa erronea, posto che la Corte d’appello ha rilevato che si è trattato di un semplice “visto” apposto con semplice sottoscrizione sulle tavole progettuali, espressione “certamente ambigua e non espressiva di una precisa volontà di rinunzia al rispetto delle distanze legali”.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta, la memoria del controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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