Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8111 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017), n. 8111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27089/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
GM s.p.a. e Texgiulia s.p.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti
Salvatore Capomacchia e Cesare Persichelli, elettivamente
domiciliate presso lo studio del secondo in Roma alla via Crescenzio
n. 20, per distinte procure in calce ai controricorsi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 74/9/11 depositata il 5 ottobre 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2017 tal
Consigliere Enrico Carbone;
Uditi gli Avv.ti Sergio Fiorentino per la ricorrente e Filippo
Capomacchia su delega per le controricorrenti.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorsi di Gemona Manifatture s.p.a. e Texgiulia s.p.a., la Commissione tributaria provinciale di Udine annullava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti delle società e fondato sulla riqualificazione della serie negoziale intervenuta nel 2001 tra Energem 2 s.p.a. (poi incorporata da Gemona Manifatture), Texgiulia e Locat s.p.a. nei termini di una cessione di ramo d’azienda relativa al 58% della centrale idroelettrica Straccis di Gorizia.
La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello erariale, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’autonomia dei vari negozi e l’impossibilità di astringerli in un negozio complesso per cessione di ramo d’azienda.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi.
Controricorrono GM s.p.a. (incorporante Gemona Manifatture) e Texgiulia.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 20, per aver il giudice d’appello escluso nella fattispecie negoziale l’unicità della causa idonea a configurare una cessione di ramo d’azienda; il secondo motivo denuncia omessa motivazione e omessa pronuncia, per aver il giudice d’appello pretermesso il ruolo della società di leasing Locat quale intermediatore nella cessione del ramo d’azienda.
2. I motivi devono essere trattati insieme per connessione logica, riguardando entrambi la qualificazione giuridico-fattuale dei diversi negozi, se atomistica o unitaria.
2.1. Il criterio dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione, stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, attribuisce rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di patti collegati (Cass. 19 febbraio 2014, n. 3932, Rv. 629963; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1955, Rv. 634166).
Il collegamento negoziale postula la sola condizione dell’unitarietà teleologica rispondente all’intento pratico delle parti, sicchè la relativa qualificazione non è impedita dalla pluralità soggettiva dei singoli atti (Cass. 16 settembre 2004, n. 18655, Rv. 577138), nè dalla loro diversità oggettiva (Cass. 14 febbraio 2014, n. 3481, Rv. 630075), nè dalla loro scansione temporale (Cass. 19 aprile 2013, n. 9541, Rv. 626779), quest’ultima misurabile persino nell’ordine degli anni (Cass. 24 luglio 2013, n. 17965, Rv. 627610).
Sono quindi giuridicamente errati gli argomenti del giudice d’appello sulla diversità giuridica dei soggetti e la successione temporale degli atti, che impedirebbero la qualificazione unitaria della causa negoziale.
2.2. La locazione finanziaria integra leasing traslativo – soggetto ad applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà – quando la funzione economica del contratto non si esaurisce sul piano del godimento temporaneo del bene, ma è volta al trasferimento differito con rateizzazione del prezzo (Cass. 10 giugno 2005, n. 12317, Rv. 581889; Cass. 23 maggio 2008, n. 13418, Rv. 603905); la qualificazione traslativa del leasing esige un’indagine complessiva sulla funzione economica del contratto, fermo che anche nel leasing traslativo l’acquisto finale non è obbligatorio per l’utilizzatore (Cass. 24 giugno 2002, n. 9161, Rv. 555292).
Sono quindi giuridicamente errati gli argomenti del giudice d’appello sull’inapplicabilità del trattamento fiscale della vendita con riserva di dominio, che deriverebbe dalla facoltatività dell’acquisto finale di Texgiulia da Locat.
2.3. Limitandosi ad affermare che “la società di leasing (…) non ha certo come scopo quello di porre in essere una cessione d’azienda”, il giudice d’appello omette di motivare sul fatto che Locat risulta interposta tra Energem 2 e Texgiulia, avendo concesso in leasing alla seconda quanto acquistato in proprietà dalla prima, fatto decisivo poichè la natura traslativa della locazione evidenzierebbe nella società di leasing un ruolo oggettivo di intermediazione della cessione del ramo d’azienda tra la cedente Energem 2 e la cessionaria Texgiulia (ruolo oggettivo sufficiente, non occorrendo l’intento elusivo: Cass. 12 maggio 2008, n. 11769, Rv. 603335; Cass. 2 dicembre 2015, n. 24594, Rv. 637842).
2.4. Limitandosi ad affermare che “Texgiulia s.p.a. non (…) era titolare degli essenziali diritti di concessione di derivazione d’acqua”, il giudice d’appello omette di motivare sul fatto che la voltura della concessione – seppure autorizzata dalla Regione solo dopo la sequenza negoziale – era stata prontamente assentita da Energem 2 e dalla controllante Gemona Manifatture, appunto in linea con la finalità economica unitaria della cessione del ramo d’azienda.
3. Il ricorso deve essere accolto per la constatata fondatezza di entrambi i motivi; si eccettua la parte del secondo motivo relativa all’omissione di pronuncia, questa implicando la completa mancanza del provvedimento, a differenza dell’omissione di motivazione, che viceversa – com’è nella specie – presuppone l’esame della questione, seppur inadeguato (Cass. 17 luglio 2007, n. 15882, Rv. 598651; Cass. 18 giugno 2014, n. 13866, Rv. 631333).
4. La sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017